Principi di redazione del bilancio: art. 2423-bis Codice Civile
Prudenza, competenza economica, continuità aziendale e costanza dei criteri: i principi dell'art. 2423-bis che governano la redazione del bilancio civilistico
01/06/2026
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I principi generali che governano la redazione del bilancio d'esercizio: prudenza, competenza, continuità aziendale e costanza dei criteri.
In sintesi
L'art. 2423-bis del Codice Civile stabilisce i principi di redazione che ogni società di capitali deve osservare nel formare il bilancio d'esercizio: prudenza nelle valutazioni, prospettiva della continuazione dell'attività (continuità aziendale), prevalenza della sostanza economica dell'operazione sulla forma, rilevazione dei soli utili realizzati, competenza economica di proventi e oneri, considerazione dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la chiusura, valutazione separata degli elementi eterogenei e costanza dei criteri da un esercizio all'altro.
Sono i postulati che, insieme alla clausola generale di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta dell'art. 2423, orientano tutte le scelte di iscrizione e valutazione. Eventuali deroghe alla costanza dei criteri sono ammesse solo in casi eccezionali e vanno motivate in nota integrativa.
Quando si applica
I principi dell'art. 2423-bis si applicano alla redazione del bilancio d'esercizio di tutte le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A.) e degli altri soggetti tenuti al bilancio secondo lo schema civilistico, comprese le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o quello delle micro-imprese (per le quali alcune semplificazioni di dettaglio sono previste, ma i postulati restano).
Operano in ogni fase di formazione del bilancio: nella rilevazione dei fatti di gestione, nella loro classificazione tra le voci di stato patrimoniale e conto economico e, soprattutto, nella valutazione delle voci secondo i criteri dell'art. 2426. La loro corretta osservanza è presupposto per la validità della rappresentazione contabile e per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
Come si applica nella pratica
Ogni principio si traduce in regole operative concrete sulla rilevazione e valutazione delle voci.
| Principio (art. 2423-bis, c. 1) | Regola operativa |
|---|---|
| 1) Prudenza e continuità | Valutare con prudenza, senza sopravvalutare attività e ricavi; redigere il bilancio assumendo la continuazione dell'attività (going concern) |
| 1-bis) Sostanza economica | Rilevare e presentare le voci secondo la sostanza dell'operazione o del contratto, non solo secondo la forma giuridica |
| 2) Utili realizzati | Indicare solo gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio |
| 3) Competenza economica | Imputare proventi e oneri all'esercizio di competenza, a prescindere dalla data di incasso o pagamento |
| 4) Rischi e perdite | Considerare rischi e perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura ma prima della formazione del bilancio |
| 5) Valutazione separata | Valutare distintamente gli elementi eterogenei raggruppati nella stessa voce |
| 6) Costanza dei criteri | Mantenere invariati i criteri di valutazione da un esercizio all'altro |
La deroga al principio di costanza (n. 6) è consentita solo in casi eccezionali: la nota integrativa deve motivarla e indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.
Esempi pratici
Esempio 1 — Competenza economica di un canone a cavallo d'anno
Una S.r.l. paga il 1° dicembre 2025 un canone di assicurazione annuale di 1.200,00 € per il periodo 1/12/2025–30/11/2026. Per il principio di competenza (n. 3), nel 2025 sono di competenza solo 100,00 € (un dodicesimo); i restanti 1.100,00 € vanno rinviati al 2026 con un risconto attivo, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia avvenuto tutto nel 2025.
Esempio 2 — Prudenza e rischi conosciuti dopo la chiusura
Al 31/12/2025 una società ha un credito di 50.000,00 € verso un cliente. A febbraio 2026, prima dell'approvazione del bilancio, il cliente viene dichiarato insolvente. Per i principi di prudenza (n. 1) e di considerazione delle perdite di competenza anche se conosciute dopo la chiusura (n. 4), la perdita va rilevata già nel bilancio 2025 mediante svalutazione del credito.
Esempio 3 — Deroga alla costanza dei criteri
Una società valutava le rimanenze con il metodo FIFO. Nel 2025, a seguito di una riorganizzazione del magazzino, adotta il costo medio ponderato. Il cambiamento è ammesso solo come deroga eccezionale al principio di costanza (n. 6): la nota integrativa deve motivare il cambiamento e quantificarne l'effetto sul risultato e sul patrimonio netto.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere competenza e cassa: imputare costi e ricavi all'esercizio in cui sono pagati o incassati anziché a quello di competenza economica. Usare ratei e risconti per allineare i valori alla competenza.
- Ignorare la sostanza economica: classificare un'operazione solo in base alla forma giuridica del contratto. Dal 2016 il n. 1-bis impone di privilegiare la sostanza economica.
- Rilevare utili non realizzati: iscrivere plusvalenze o ricavi solo sperati. Possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura.
- Cambiare criteri senza motivazione: modificare i criteri di valutazione da un anno all'altro senza darne conto in nota integrativa, violando il principio di costanza e la comparabilità.
- Trascurare gli eventi successivi: non considerare i rischi e le perdite manifestatisi tra la chiusura e la formazione del bilancio, pur essendo di competenza dell'esercizio chiuso.
Riferimenti normativi
- Codice Civile, art. 2423-bis, comma 1 — Principi di redazione del bilancio (prudenza, continuità, sostanza, competenza, costanza dei criteri).
- Codice Civile, art. 2423-ter, comma 1 — Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico; divieto di compensi di partite.
- Codice Civile, art. 2426 — Criteri di valutazione delle voci di bilancio.
Risorse correlate
- Bilancio d'esercizio: clausola generale e finalità (art. 2423 c.c.)
- OIC 11 — Finalità e postulati del bilancio
- Criteri di valutazione civilistici (art. 2426 c.c.)
- Competenza: norme generali sui componenti del reddito (art. 109 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
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