Buoni pasto e mensa aziendale: esenzione e deducibilità
Le soglie di esenzione dei buoni pasto cartacei ed elettronici, il trattamento delle mense aziendali e la deducibilità del costo per l'impresa
10/06/2026
4 min lettura
In sintesi
L'art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto offerte dal datore di lavoro e quelle rese in mense aziendali, proprie o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive (buoni pasto) non concorrono al reddito fino a 4 euro giornalieri se cartacee e fino a 10 euro se in forma elettronica (soglia elevata dal 2026; in precedenza 8 euro). Per gli addetti ai cantieri edili e ad altre strutture temporanee è prevista un'indennità sostitutiva esente fino a 5,29 euro. Si tratta di soglie di non concorrenza al reddito: oltre il limite è tassata solo la parte eccedente. Per l'impresa il costo della mensa e dei buoni pasto è deducibile come spesa per prestazioni di lavoro.
Quando si applica
La disciplina riguarda i datori di lavoro che assicurano il servizio mensa al personale dipendente attraverso una delle modalità tipiche:
- mensa aziendale interna o gestita da terzi (ristorante/società di catering convenzionati);
- buoni pasto cartacei o elettronici (ticket restaurant);
- indennità sostitutiva di mensa in denaro, ammessa all'esenzione solo per specifiche categorie (addetti a cantieri edili e strutture lavorative temporanee).
Il trattamento di favore presuppone che il servizio sia rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee. La forma scelta incide sulla soglia di esenzione: il buono elettronico beneficia di un limite più alto rispetto a quello cartaceo, per incentivare la tracciabilità. Sono esclusi i rimborsi indistinti del costo dei pasti, che non rientrano nell'esenzione.
Come si applica nella pratica
L'esenzione opera entro le soglie giornaliere previste per ciascuna modalità; l'eventuale eccedenza concorre al reddito del lavoratore.
| Modalità | Soglia giornaliera esente |
|---|---|
| Mensa aziendale o gestita da terzi | Esente senza limite di importo |
| Buoni pasto cartacei | 4,00 € |
| Buoni pasto elettronici | 10,00 € (8,00 € fino al 2025) |
| Indennità sostitutiva (cantieri edili e strutture temporanee) | 5,29 € |
A differenza della soglia complessiva dei fringe benefit, qui il superamento del limite comporta la tassazione della sola parte eccedente, non dell'intero valore. Per l'impresa il costo della mensa e dei buoni pasto è deducibile dal reddito come spesa per prestazioni di lavoro dipendente (art. 95 del TUIR) e non soggiace al limite del 75% delle somministrazioni, che riguarda le spese di ristorazione sostenute direttamente dall'impresa per altre finalità. Resta ferma la corretta documentazione del servizio e dell'erogazione dei buoni.
Esempi pratici
Esempio 1 — Buono pasto elettronico da 9 €
Un'azienda eroga ai dipendenti buoni pasto elettronici da 9,00 € al giorno. Essendo sotto la soglia di 10,00 € prevista per i buoni elettronici, l'intero valore non concorre al reddito del dipendente; per l'azienda il costo è interamente deducibile.
Esempio 2 — Buono cartaceo da 6 €
La stessa azienda rilascia a un reparto buoni cartacei da 6,00 €. La soglia esente è 4,00 €: i 2,00 € eccedenti concorrono al reddito di lavoro dipendente, mentre i primi 4,00 € restano esenti. Il costo resta deducibile per l'impresa.
Esempio 3 — Mensa interna
Un'impresa industriale gestisce una mensa interna per gli operai. Il valore del pasto consumato non concorre al reddito dei dipendenti, senza limiti di importo, e i costi della mensa sono deducibili come spese per prestazioni di lavoro.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare ai buoni cartacei la soglia dei buoni elettronici: il limite esente è 4,00 € per i cartacei e 10,00 € per gli elettronici; vanno tenuti distinti.
- Tassare l'intero buono al superamento della soglia: per i buoni pasto si tassa solo la parte eccedente il limite, non l'intero valore.
- Erogare indennità sostitutive in denaro indistinte: l'esenzione dell'indennità sostitutiva spetta solo alle categorie previste (cantieri edili e strutture temporanee), non a tutti i dipendenti.
- Applicare il limite del 75% al costo dei buoni pasto: la mensa e i buoni pasto sono deducibili integralmente come spese di lavoro, non soggetti al taglio delle somministrazioni dell'art. 109.
- Trascurare il requisito della generalità: il beneficio presuppone l'offerta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee.
Riferimenti normativi
- Art. 51, comma 2, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — esenzione delle somministrazioni di vitto, mense e buoni pasto.
- Art. 95 del TUIR — deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro per l'impresa.
- Art. 109, comma 5, del TUIR — limite del 75% delle somministrazioni, non applicabile a mensa e buoni pasto.
Risorse correlate
- Determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR)
- Costo del personale dipendente (art. 95 TUIR)
- Welfare aziendale e flexible benefit (art. 51 e 100 TUIR)
- Spese di vitto e alloggio: deducibilità 75% (art. 109 TUIR)
Disclaimer
Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 10/06/2026.