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IRESUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Principio di competenza fiscale art. 109 TUIR

Norme generali sul reddito d'impresa: competenza, certezza e determinabilità, inerenza e previa imputazione a conto economico dei costi (art. 109 TUIR)

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) detta le norme generali sull'imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa: ricavi, spese e altri componenti concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, ma quelli di cui nell'esercizio non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono nell'esercizio in cui tali condizioni si verificano (comma 1). Il comma 2 fissa i criteri oggettivi del momento di competenza (consegna o spedizione per i beni mobili, stipula dell'atto per immobili e aziende, ultimazione per i servizi). Il comma 4 sancisce la previa imputazione a conto economico dei costi; il comma 5 disciplina l'inerenza e prevede la deduzione al 75% delle spese di vitto e alloggio. La norma si applica a tutti i soggetti IRES e, per rinvio, agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria.

Quando si applica

Soggetti

  • Società di capitali e altri soggetti IRES (art. 73 TUIR).
  • Imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria, per il rinvio dell'art. 56 TUIR alle norme sul reddito d'impresa.
  • Non si applica ai contribuenti forfettari (L. 190/2014) né a chi determina il reddito per cassa.

Operazioni interessate

  • Ricavi da cessione di beni mobili e immobili (art. 85 TUIR).
  • Ricavi da prestazioni di servizi, anche continuative.
  • Costi di acquisto di beni e servizi e ogni componente negativo privo di una norma speciale derogatoria.

Condizioni del comma 1

Un componente è di competenza dell'esercizio solo se vi è, congiuntamente:

  1. certezza dell'esistenza del componente (obbligazione giuridicamente sorta);
  2. obiettiva determinabilità dell'ammontare con criteri oggettivi.

In mancanza anche di un solo requisito, il componente slitta all'esercizio in cui le condizioni si verificano, a prescindere dalla rilevazione contabile.

Come si applica nella pratica

Comma 1 — competenza e doppio requisito

Il momento rilevante è quello in cui il componente è contemporaneamente certo e obiettivamente determinabile. Non contano la data di pagamento né quella della fattura. Se a fine esercizio un ricavo è certo ma l'importo è in parte ancora indeterminato, si imputa solo la quota oggettivamente determinabile.

Comma 2 — criteri oggettivi del momento di competenza

Tipo di operazioneMomento di competenza (art. 109 c. 2)
Cessione di beni mobiliConsegna o spedizione
Cessione di beni immobili e aziendeStipulazione dell'atto
Effetto traslativo differitoData dell'effetto traslativo, se successiva
Prestazioni di serviziUltimazione della prestazione
Servizi a corrispettivi periodici (locazione, mutuo, assicurazione)Maturazione dei corrispettivi

Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà; la locazione con clausola di trasferimento vincolante è assimilata alla vendita con riserva.

Comma 4 — previa imputazione a conto economico

Le spese e i componenti negativi non sono deducibili se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico dell'esercizio di competenza. Sono comunque deducibili quelli imputati a CE in un esercizio precedente la cui deduzione sia stata rinviata in conformità alle norme della Sezione, e quelli deducibili per disposizione di legge anche se non imputabili a CE. Le spese e gli oneri afferenti ricavi che concorrono al reddito pur non essendo imputati a CE sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

Comma 5 — inerenza e limite del 75% per vitto e alloggio

Le spese e i componenti negativi (diversi dagli interessi passivi e dagli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono al reddito. Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle per trasferte di cui all'art. 95 c. 3, sono deducibili nella misura del 75% (art. 109 c. 5, ultimo periodo). Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto devono inoltre essere pagate con strumenti tracciabili (commi 5-bis e 5-ter).

Schema di rateo passivo (costo di competenza non ancora fatturato)

ContoDareAvere
Costi per servizi (CE)3.000,00
Ratei passivi (SP)3.000,00

Il costo di 3.000,00 € è deducibile nell'esercizio se l'obbligazione è certa, l'importo determinabile e il costo inerente. La corretta imputazione temporale rileva in sede di accertamento ai fini delle scritture obbligatorie ex art. 14 D.P.R. 600/1973. Per il rinvio al bilancio civilistico si veda l'art. 83 TUIR sulla determinazione del reddito.

Esempi pratici

Esempio 1 — Ricavo certo ma importo in parte indeterminato (comma 1)

Alfa S.r.l. consegna un impianto il 20 dicembre 2024. Il prezzo contrattuale è 200.000,00 €, ma è in corso una trattativa per uno sconto non ancora quantificato (stimato tra 5.000,00 € e 20.000,00 €).

  • Quota certa e determinabile: 180.000,00 € (prezzo minimo contrattuale).
  • Quota incerta nell'ammontare: 20.000,00 €, non imputabile al 2024.
  • Ricavo 2024 = 180.000,00 €; la differenza concorre nell'esercizio in cui si definisce.

Esempio 2 — Costo non imputato a CE nell'esercizio di competenza (comma 4)

Beta S.r.l. riceve nel febbraio 2025 una fattura per consulenze ultimate interamente nel 2024 (8.000,00 €). Non è stato rilevato alcun rateo al 31/12/2024.

  • Il costo è di competenza 2024 (prestazione ultimata nel 2024).
  • Non essendo imputato a CE nel 2024, in quell'esercizio non è deducibile (art. 109 c. 4).
  • La deduzione nel 2025 è esposta a contestazione per violazione del principio di competenza: la prassi prudente impone di rilevare sempre i ratei in chiusura.

Esempio 3 — Servizio a cavallo d'anno (comma 2)

Gamma S.r.l. stipula un contratto di manutenzione annuale con decorrenza 1° luglio 2024, corrispettivo 24.000,00 € incassato anticipatamente.

  • Competenza 2024 (luglio–dicembre, 6 mesi): 12.000,00 € → ricavo 2024.
  • Competenza 2025 (gennaio–giugno, 6 mesi): 12.000,00 € → risconto passivo al 31/12/2024.
  • Ricavo fiscale 2024 = 12.000,00 €, in coerenza con la maturazione del corrispettivo (art. 109 c. 2 lett. b).

Errori comuni e come evitarli

  • Imputare per cassa anziché per competenza: dedurre un costo nell'anno di pagamento e non in quello di ultimazione/consegna espone a ripresa a tassazione. Verificare sempre la data del comma 2, non quella della fattura o del bonifico.
  • Omettere ratei e risconti in chiusura: distorce il reddito imponibile. Procedura sistematica di fine esercizio su tutti i contratti a cavallo d'anno e pluriennali.
  • Dedurre un costo non imputato a CE nell'esercizio di competenza: il comma 4 lo nega in quell'esercizio. Allineare imputazione contabile e competenza fiscale, documentando le scelte in nota integrativa.
  • Dedurre integralmente vitto e alloggio: fuori dalle trasferte ex art. 95 c. 3, le spese alberghiere e di somministrazione sono deducibili solo al 75% (art. 109 c. 5). Applicare il limite ed evitare la deduzione piena.
  • Dedurre costi non inerenti: spese personali del socio o estranee all'attività non superano il test di inerenza del comma 5. Documentare sempre il nesso funzionale con la produzione dei ricavi.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109 c. 1 — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa: principio di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109 c. 2 — Criteri oggettivi del momento di competenza per cessioni di beni e prestazioni di servizi.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109 c. 4 — Previa imputazione a conto economico dei componenti negativi.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109 c. 5 — Inerenza dei costi e deducibilità al 75% delle spese di vitto e alloggio.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 83 — Determinazione del reddito d'impresa: derivazione dal bilancio civilistico.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 56 — Rinvio alle norme IRES per imprenditori individuali e società di persone.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 14 — Scritture contabili delle imprese commerciali.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.