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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Controllo formale dichiarazioni art. 36-ter DPR 600/1973

Controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973: termine 31/12 del secondo anno, documenti richiesti, esclusione ritenute e detrazioni, esito e replica 60 giorni

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina il controllo formale delle dichiarazioni, distinto dal controllo automatizzato dell'art. 36-bis: gli uffici procedono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, sulla base di criteri selettivi e di analisi del rischio di evasione. A differenza del controllo automatizzato, il controllo formale comporta la richiesta al contribuente di documenti giustificativi (certificazioni, ricevute di versamento, documenti di spesa) per verificare ritenute, detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta. L'esito è comunicato con l'indicazione dei motivi della rettifica e il contribuente può segnalare dati non considerati entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Quando si applica

Il controllo formale colpisce le dichiarazioni di persone fisiche e sostituti d'imposta selezionate in base a criteri di rischio. È più penetrante del controllo automatizzato dell'art. 36-bis, perché non si limita al riscontro aritmetico ma entra nel merito documentale. In particolare, ai sensi del comma 2, gli uffici possono:

  • escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti, dalle comunicazioni o dalle certificazioni, o risultanti in misura inferiore;
  • escludere detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti;
  • escludere deduzioni dal reddito non spettanti;
  • determinare i crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati delle dichiarazioni e dei documenti;
  • liquidare la maggiore IRPEF dovuta sui redditi risultanti da più dichiarazioni presentate per lo stesso anno;
  • correggere errori materiali e di calcolo nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Come si applica nella pratica

Il procedimento si svolge in tre fasi. Prima, l'ufficio invita il contribuente o il sostituto (anche telefonicamente, in forma scritta o telematica) a fornire chiarimenti e a trasmettere ricevute e documenti non allegati o difformi dai dati di terzi (comma 3). Poi opera le esclusioni e le rettifiche del comma 2. Infine comunica l'esito con i motivi (comma 4).

FaseContenutoTermineFonte
Termine del controlloEsecuzione del controllo formale31/12 del 2° anno successivoart. 36-ter c. 1
Richiesta documentiInvito a chiarimenti e a esibire ricevutefissato dall'ufficioart. 36-ter c. 3
Comunicazione esitoIndicazione motivi della rettificaart. 36-ter c. 4
Replica del contribuenteSegnalazione dati non considerati60 giorni dal ricevimentoart. 36-ter c. 4

Il comma 3-bis introduce un limite a tutela del contribuente: ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000 n. 212, gli uffici non chiedono documenti relativi a informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in adempimento di obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo verifica di requisiti soggettivi non emergenti o di difformità. Le richieste di documenti già in possesso dell'amministrazione sono inefficaci.

La comunicazione di esito non è un avviso di accertamento ma consente la definizione agevolata delle somme dovute; in caso di mancata risposta o di esito confermato, l'azione accertatrice degli articoli 37 e seguenti resta impregiudicata.

Esempi pratici

Esempio 1 — Detrazione spese sanitarie non documentata

Una persona fisica ha indicato in dichiarazione 4.200,00 € di spese sanitarie. L'ufficio, nel controllo formale, chiede gli scontrini e le fatture. Il contribuente ne documenta solo 3.100,00 €: l'ufficio esclude la detrazione del 19% sulla parte non provata (1.100,00 €), liquidando la maggiore imposta e comunicando i motivi.

Esempio 2 — Ritenuta non riscontrata nella CU del sostituto

Un contribuente scomputa ritenute per 2.800,00 € non risultanti dalla certificazione unica trasmessa dal sostituto. Ai sensi del comma 2, lettera a), l'ufficio esclude lo scomputo. Il contribuente, entro 60 giorni dalla comunicazione, esibisce la CU corretta e la ripresa viene annullata.

Esempio 3 — Documento già in anagrafe tributaria

L'ufficio chiede a un contribuente di esibire una certificazione di interessi passivi su mutuo già trasmessa telematicamente dalla banca. Ai sensi del comma 3-bis, la richiesta è inefficace: il contribuente segnala la circostanza e l'ufficio non può fondare la rettifica sulla mancata esibizione.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: confondere il controllo formale (art. 36-ter) con il controllo automatizzato (art. 36-bis). Il primo richiede documenti, il secondo è solo aritmetico: la documentazione va sempre conservata.
  • Errore tipico: lasciar decorrere i 60 giorni senza replicare. La segnalazione di dati non considerati è il momento per evitare la rettifica: rispondere sempre nei termini.
  • Errore tipico: ritenere che il termine del controllo coincida con quello dell'accertamento. Il controllo formale si chiude entro il 31/12 del secondo anno successivo, ben prima dei termini di accertamento.
  • Errore tipico: esibire documenti già in possesso dell'anagrafe. Il comma 3-bis rende inefficaci tali richieste: verificare prima cosa è già noto all'amministrazione.
  • Errore tipico: non sfruttare la definizione agevolata delle somme comunicate, perdendo la riduzione delle sanzioni.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-ter — Controllo formale delle dichiarazioni (termine, esclusioni, comunicazione esito, replica 60 giorni).
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis — Controllo automatizzato delle dichiarazioni (procedura distinta).
  • Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 6, comma 4 — Divieto di richiedere documenti già in possesso dell'amministrazione (richiamato dal comma 3-bis).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.