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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Denuncia eventi successivi registrazione art. 19 DPR 131/86

L'art. 19 del DPR 131/1986 impone di denunciare entro 30 giorni gli eventi successivi alla registrazione che comportano ulteriore imposta, con autoliquidazione

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 19 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 disciplina la denuncia degli eventi successivi alla registrazione che danno luogo a ulteriore liquidazione di imposta: l'avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, l'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del testo unico, comportano ulteriore imposta devono essere denunciati entro 30 giorni, previa autoliquidazione e pagamento, all'ufficio che ha registrato l'atto. Il termine è elevato a 60 giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. L'obbligo grava sulle parti contraenti, sui loro aventi causa e su chi ha richiesto la registrazione.

Quando si applica

L'art. 19 entra in gioco quando, dopo la registrazione di un atto, si verifica un fatto che modifica il quadro impositivo e impone una liquidazione aggiuntiva. Le ipotesi tipiche sono tre:

  • Avveramento della condizione sospensiva: un atto era stato registrato con imposta in misura ridotta perché sospensivamente condizionato; al verificarsi della condizione l'atto acquista pieno effetto e matura l'imposta dovuta.
  • Esecuzione anticipata dell'atto condizionato: l'atto sospensivamente condizionato viene eseguito prima che la condizione si avveri; l'esecuzione anticipata rende dovuta l'ulteriore imposta.
  • Altri eventi con ulteriore liquidazione: qualsiasi fatto che, secondo il testo unico, dia luogo a ulteriore liquidazione d'imposta rispetto a quella già versata in sede di registrazione.

L'obbligo di denuncia ricade su un perimetro soggettivo ampio: parti contraenti, loro aventi causa e coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione. La denuncia va presentata all'ufficio che ha registrato l'atto cui l'evento si riferisce.

Come si applica nella pratica

La denuncia ex art. 19 è un adempimento autoliquidato: il contribuente calcola l'ulteriore imposta, la versa e presenta la denuncia nel termine. Il termine ordinario è di 30 giorni dall'evento; sale a 60 giorni nel solo caso in cui l'evento dedotto in condizione sia connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

EventoTermine denunciaRiferimento
Avveramento condizione sospensiva30 giorniart. 19 c. 1
Esecuzione atto prima dell'avveramento30 giorniart. 19 c. 1
Altri eventi con ulteriore liquidazione30 giorniart. 19 c. 1
Evento connesso a nascita/sopravvivenza di persona60 giorniart. 19 c. 2

La sequenza operativa è: (1) individuare l'evento e la data in cui si è verificato; (2) autoliquidare l'ulteriore imposta secondo la base imponibile dell'art. 43 e la misura della Tariffa; (3) versare l'imposta; (4) presentare la denuncia all'ufficio che ha registrato l'atto entro il termine. L'omessa presentazione della denuncia è espressamente sanzionata dall'art. 69, che equipara l'omissione della denuncia all'omissione della richiesta di registrazione. Si segnala che il comma 3 dell'art. 19 è stato abrogato dalla L. 23 dicembre 1999 n. 488: il testo vigente si compone dei soli commi 1 e 2.

Esempi pratici

Esempio 1 — Avveramento di condizione sospensiva su cessione di quote

Una cessione di quote di S.r.l. è registrata sotto condizione sospensiva (esito positivo di una due diligence). Sei mesi dopo la condizione si avvera. Le parti devono, entro 30 giorni dall'avveramento, autoliquidare e versare l'ulteriore imposta e presentare la denuncia ex art. 19 all'ufficio che ha registrato l'atto.

Esempio 2 — Esecuzione anticipata di un contratto condizionato

Un contratto registrato con condizione sospensiva viene di fatto eseguito dalle parti prima che la condizione si avveri. L'esecuzione anticipata fa scattare l'obbligo di denuncia entro 30 giorni: l'imposta è dovuta come se la condizione si fosse verificata, perché l'atto ha già prodotto i suoi effetti.

Esempio 3 — Condizione legata alla sopravvivenza di una persona

Un atto è sottoposto a condizione connessa alla sopravvivenza di un soggetto a una certa data. Al verificarsi dell'evento, il termine per la denuncia e l'autoliquidazione non è di 30 ma di 60 giorni, in applicazione dell'art. 19 c. 2. Il maggior termine tiene conto della specificità degli eventi legati alla vita delle persone.

Errori comuni e come evitarli

  • Ritenere chiuso l'adempimento con la prima registrazione: l'imposta versata alla registrazione non esaurisce gli obblighi se sopravvengono eventi con ulteriore liquidazione. La denuncia ex art. 19 è autonoma e va presentata.
  • Sbagliare il termine: il termine ordinario è 30 giorni; i 60 giorni valgono solo per l'evento connesso a nascita o sopravvivenza di una persona. Applicare 60 giorni in via generale espone alla sanzione per tardività.
  • Dimenticare l'autoliquidazione: la denuncia presuppone il previo calcolo e versamento dell'imposta. Presentare la denuncia senza versare non sana l'omissione del pagamento.
  • Presentare la denuncia all'ufficio sbagliato: la denuncia va all'ufficio che ha registrato l'atto a cui l'evento si riferisce, non a un ufficio qualsiasi.
  • Trascurare l'esecuzione anticipata: anche eseguire un atto condizionato prima dell'avveramento fa scattare l'obbligo. È un'ipotesi spesso sottovalutata che genera omissioni.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 19 c. 1 — Denuncia di eventi successivi alla registrazione entro 30 giorni, previa autoliquidazione e pagamento.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 19 c. 2 — Termine elevato a 60 giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 69 — Sanzione per omessa presentazione della denuncia (120% dell'imposta, minimo 250 euro; 45% con ritardo non superiore a 30 giorni, minimo 150 euro).
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 43 — Base imponibile dell'imposta di registro.
  • L. 23 dicembre 1999 n. 488 — Abrogazione del comma 3 dell'art. 19.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

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