Valore normale e determinazione dei redditi art. 9 TUIR
La nozione di valore normale (art. 9 TUIR): definizione, beni in natura, conferimenti, titoli quotati e non, cardine di cessioni gratuite e autoconsumo
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) stabilisce le regole generali di determinazione dei redditi e delle perdite e, soprattutto, definisce il valore normale: il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo dell'operazione (art. 9, comma 3). È una nozione trasversale, richiamata in tutto il TUIR ogni volta che manca un corrispettivo monetario o questo non è attendibile: cessioni gratuite, autoconsumo, beni in natura, conferimenti e apporti. La norma fissa anche i criteri per i redditi in valuta estera (al cambio del giorno) e per il valore normale dei titoli quotati e non quotati (art. 9, commi 2 e 4).
Quando si applica
Il valore normale entra in gioco ogni volta che un'operazione non ha un prezzo di mercato espresso e affidabile. È la pietra angolare di numerose fattispecie reddituali:
- Assegnazione e destinazione a finalità estranee all'impresa, autoconsumo dell'imprenditore: il bene si valuta al valore normale per quantificare ricavi e plusvalenze.
- Conferimenti e apporti in società (art. 9, comma 2): il corrispettivo si considera pari al valore normale dei beni e crediti conferiti.
- Beni e servizi ricevuti in natura: si valutano al valore normale dei beni e servizi che li compongono (rilevante anche per i fringe benefit).
- Cessioni gratuite e operazioni senza corrispettivo, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (art. 9, comma 5).
- Redditi e proventi in valuta estera: conversione al cambio del giorno di percezione o sostenimento.
Va distinto dal «valore di mercato» della disciplina del transfer pricing internazionale (art. 110, comma 7 TUIR): per le operazioni infragruppo con società estere collegate vale il criterio dell'arm's length, basato sulle condizioni e sui prezzi pattuiti tra soggetti indipendenti secondo gli standard OCSE, e non la nozione interna di valore normale dell'art. 9. Sul punto si veda Norme generali sulle valutazioni (art. 110 TUIR).
Come si applica nella pratica
L'art. 9, comma 1, impone che redditi e perdite siano determinati distintamente per ciascuna categoria, in base al risultato netto di tutti i cespiti che vi rientrano. È il principio di separazione che precede l'aggregazione operata dall'art. 8.
Per il valore normale la gerarchia delle fonti dell'art. 9, comma 3, è precisa:
| Ordine | Riferimento per la stima |
|---|---|
| 1 | Listini o tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi |
| 2 | Mercuriali e listini delle camere di commercio |
| 3 | Tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso |
| 4 | Provvedimenti in vigore, per beni e servizi a prezzo amministrato |
Per i titoli il comma 4 detta regole specifiche:
| Tipo di titolo | Criterio di valore normale (art. 9, c. 4) |
|---|---|
| Azioni, obbligazioni e titoli quotati in mercati regolamentati | Media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (lett. a) |
| Altre azioni e quote di società non azionarie | In proporzione al patrimonio netto della società (lett. b) |
| Altri titoli | Comparazione con titoli analoghi quotati o altri elementi obiettivi (lett. c) |
Il valore normale così determinato è il parametro che alimenta il calcolo di ricavi e plusvalenze quando manca un corrispettivo: per le cessioni gratuite di beni-merce concorre come ricavo (cfr. art. 85 TUIR), mentre per i beni strumentali e patrimoniali destinati a finalità estranee genera plusvalenza patrimoniale (cfr. Plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR)). Infine, l'art. 9, comma 5, estende le regole delle cessioni a titolo oneroso anche alla costituzione o al trasferimento di diritti reali di godimento e ai conferimenti.
Esempi pratici
Esempio 1 — Autoconsumo di beni-merce
Un imprenditore individuale preleva dal magazzino merce per uso personale. In assenza di corrispettivo, il bene si valuta al valore normale ex art. 9, comma 3: se il listino aziendale espone un prezzo di 1.800,00 €, tale importo concorre a formare i ricavi dell'esercizio, a prescindere dal costo di acquisto sostenuto.
Esempio 2 — Conferimento di un macchinario in società
Un socio conferisce in una S.r.l. un impianto il cui valore normale, stimato su mercuriali di settore, è 45.000,00 €. Per l'art. 9, comma 2, il corrispettivo conseguito dal conferente si considera pari a 45.000,00 €: è questo il dato su cui calcolare l'eventuale plusvalenza, non il valore nominale delle quote ricevute.
Esempio 3 — Valore normale di quote non quotate
Un contribuente cede a titolo gratuito quote di una S.r.l. non quotata con patrimonio netto contabile di 200.000,00 € e una partecipazione del 25%. Per l'art. 9, comma 4, lett. b), il valore normale si determina in proporzione al patrimonio netto: 200.000,00 × 25% = 50.000,00 €, base per la quantificazione del reddito.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: confondere il valore normale dell'art. 9 con il principio dell'arm's length del transfer pricing internazionale (art. 110, comma 7). Sono nozioni distinte, applicabili a fattispecie diverse.
- Errore tipico: valutare l'autoconsumo o le cessioni gratuite al costo di acquisto. Vanno valutati al valore normale ex art. 9, comma 3.
- Errore tipico: assumere come valore del conferimento il valore nominale delle quote ricevute. Il corrispettivo è il valore normale dei beni conferiti (art. 9, comma 2).
- Errore tipico: stimare il valore di quote non quotate con metodi soggettivi. La norma impone il riferimento al patrimonio netto della società (art. 9, comma 4, lett. b).
- Errore tipico: convertire i proventi in valuta estera a un cambio medio annuale. Il comma 2 richiede il cambio del giorno di percezione o sostenimento (o del giorno antecedente più prossimo, in mancanza del mese).
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 9 — Determinazione dei redditi e delle perdite (commi 1-5: determinazione per categoria, valuta estera e beni in natura, definizione di valore normale, valore normale dei titoli, estensione alle cessioni a titolo oneroso e ai conferimenti).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 110, comma 7 — Norme generali sulle valutazioni (transfer pricing internazionale, principio di libera concorrenza tra soggetti indipendenti).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 85 — Ricavi (cessioni gratuite di beni-merce al valore normale).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 86 — Plusvalenze patrimoniali (destinazione a finalità estranee e valore normale).
Risorse correlate
- Norme generali sulle valutazioni (art. 110 TUIR)
- Plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR)
- Ricavi (art. 85 TUIR)
- Reddito complessivo IRPEF e regime delle perdite (art. 8 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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