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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Dichiarazione di successione: allegati art. 28 D.Lgs. 346/90

Presentazione telematica, soggetti obbligati, contenuto e allegati della dichiarazione di successione negli artt. 28-29-30 D.Lgs. 346/1990, con gli esoneri

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

Gli artt. 28, 29 e 30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 disciplinano la dichiarazione di successione: si presenta con modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sul modello approvato e a pena di nullità (art. 28); il suo contenuto deve indicare generalità e codice fiscale del defunto e dei chiamati, descrizione analitica dei beni con i valori, passività, riduzioni e detrazioni e il valore netto dell'asse (art. 29); ad essa vanno allegati certificato di morte, documenti di parentela, atti di ultima volontà e prove di passività e riduzioni (art. 30). Sono esonerati chi rinuncia e, a certe condizioni, gli eredi di assi modesti.

Quando si applica

La dichiarazione è obbligatoria in ogni successione che attribuisca beni soggetti a imposta. Sono obbligati a presentarla (art. 28 c.2): i chiamati all'eredità e i legatari (o i loro rappresentanti legali), i trustee in caso di trust testamentario, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, questa non si considera omessa se presentata da uno solo (art. 28 c.4).

Operano due ipotesi di esonero:

  • rinuncia o nomina del curatore: i chiamati e i legatari che, prima della scadenza del termine, hanno rinunziato o, non in possesso di beni, hanno chiesto la nomina di un curatore e ne hanno informato l'ufficio (art. 28 c.5);
  • asse modesto in linea retta: non vi è obbligo se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l'attivo non supera 100.000 € e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (art. 28 c.7).

Come si applica nella pratica

Il contenuto della dichiarazione (art. 29 c.1) deve riportare gli elementi essenziali per la liquidazione dell'imposta:

ElementoRiferimento
Generalità, ultima residenza e codice fiscale del defuntoart. 29 c.1 lett. a)
Generalità, residenza, CF e grado di parentela dei chiamati/legatari, con accettazioni o rinunzieart. 29 c.1 lett. b)
Descrizione analitica dei beni e diritti dell'attivo con i rispettivi valoriart. 29 c.1 lett. c)
Estremi delle donazioni fatte dal defunto a eredi o legatariart. 29 c.1 lett. f)
Passività e oneri deducibili, con i documenti di provaart. 29 c.1 lett. i)
Valore netto dell'asse ereditarioart. 29 c.1 lett. m)
Riduzioni e detrazioni degli artt. 25 e 26, con provaart. 29 c.1 lett. n)
Pagamento di imposte ipotecaria, catastale, bollo e tasse ipotecarieart. 29 c.1 lett. n-bis)

Le somme e i valori si indicano con arrotondamento all'unità di euro (art. 29 c.3). Tra gli allegati obbligatori (art. 30 c.1): certificato di morte (lett. a), stato di famiglia e prove di parentela (lett. b), copia autentica degli atti di ultima volontà (lett. c), documenti di prova di passività, riduzioni e detrazioni degli artt. 25 e 26 (lett. i) e il prospetto di liquidazione delle imposte (lett. i-bis). Numerosi documenti possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 (art. 30 c.3 e 3-bis).

Esempi pratici

Esempio 1 — Asse modesto in linea retta senza immobili

Un de cuius lascia al coniuge e ai due figli depositi bancari per 70.000 € complessivi, senza alcun immobile. Ricorrendo tutte le condizioni dell'art. 28 c.7 (devoluzione in linea retta, attivo ≤ 100.000 €, assenza di immobili), gli eredi sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

Esempio 2 — Erede unico che presenta per tutti

Tre fratelli sono coeredi. Poiché più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, è sufficiente che uno solo la presenti perché non si consideri omessa (art. 28 c.4): gli altri due non incorrono in violazione di omissione.

Esempio 3 — Successione con immobile e passività

L'asse comprende un immobile di 280.000 € e un mutuo residuo di 60.000 €. La dichiarazione, presentata in via telematica, indica il valore analitico dell'immobile (art. 29 c.1 lett. c), la passività con il contratto di mutuo come prova (lett. i), il valore netto dell'asse (lett. m) e allega certificato di morte, stato di famiglia e prospetto di liquidazione (art. 30 c.1 lett. a, b, i-bis).

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: presentare la dichiarazione in forma cartacea fuori dai casi ammessi. La presentazione è telematica; la spedizione postale è riservata ai soggetti non residenti (art. 28 c.1).
  • Errore tipico: usare un modello non conforme o non sottoscritto. La dichiarazione è redatta a pena di nullità sul modello approvato e sottoscritta da almeno un obbligato (art. 28 c.3).
  • Errore tipico: omettere la descrizione analitica dei beni o i valori. L'art. 29 c.1 lett. c) impone la descrizione analitica dell'attivo con i rispettivi valori.
  • Errore tipico: dimenticare gli allegati di prova di passività e riduzioni. Senza i documenti dell'art. 30 c.1 lett. i), l'ufficio può escludere passività e riduzioni in sede di controllo dell'autoliquidazione.
  • Errore tipico: ritenere esonerato un asse in linea retta che comprende un immobile. L'esonero dell'art. 28 c.7 richiede congiuntamente attivo ≤ 100.000 € e assenza di immobili: la presenza di un immobile fa decadere l'esonero.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 28 — Dichiarazione della successione (modalità telematiche, obbligati, esoneri).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 29 — Contenuto della dichiarazione.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 30 — Allegati alla dichiarazione.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 31 — Termine per la presentazione della dichiarazione.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, artt. 25 e 26 — Riduzioni e detrazioni dell'imposta.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.