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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Enunciazione atti non registrati art. 22 DPR 131/1986

L'art. 22 del DPR 131/1986 tassa le disposizioni di atti non registrati enunciate in un atto registrato fra le stesse parti, con sanzione se a termine fisso

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 22 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 disciplina l'enunciazione: se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, è dovuta anche la pena pecuniaria dell'art. 69. La regola impedisce di sottrarre al tributo accordi non registrati semplicemente richiamandoli, senza formalizzarli, in un atto successivo. Sono previste eccezioni quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che le richiama.

Quando si applica

L'enunciazione opera quando un atto sottoposto a registrazione richiama, descrivendole, disposizioni di un atto precedente non registrato. Perché scatti la tassazione dell'atto enunciato devono ricorrere due condizioni:

  • Identità delle parti: l'atto enunciato deve essere stato posto in essere «fra le stesse parti» intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione. Se i soggetti non coincidono, la regola non si applica.
  • Disposizioni di un atto non registrato: l'enunciazione deve riguardare un atto scritto o un contratto verbale non ancora registrato. Se l'atto richiamato è già registrato, non vi è materia imponibile aggiuntiva.

Il comma 2 introduce un'eccezione di rilievo: l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non comporta imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Il comma 3 prevede, per l'enunciazione contenuta in un atto dell'autorità giudiziaria (art. 37) di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso, che l'imposta si applichi sulla sola parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

Come si applica nella pratica

L'imposta sull'atto enunciato si liquida secondo la natura dell'atto richiamato e la voce di Tariffa applicabile: l'art. 22 non fissa percentuali, che restano quelle della Tariffa allegata. Il punto operativo è la pena pecuniaria: se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, oltre all'imposta è dovuta anche la sanzione dell'art. 69.

Atto enunciatoConseguenzaRiferimento
Atto soggetto a termine fissoImposta sull'enunciato + pena pecuniaria art. 69art. 22 c. 1
Contratto verbale non a termine fisso, effetti cessatiNessuna impostaart. 22 c. 2
Atto non a termine fisso enunciato in atto giudiziario (art. 37)Imposta sulla parte non ancora eseguitaart. 22 c. 3

La sanzione richiamata è quella dell'art. 69: per l'omessa registrazione dell'atto enunciato soggetto a termine fisso si applica il 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250,00 € (45% con un minimo di 150,00 € se la registrazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni). In sede di stesura di un atto è quindi essenziale verificare se le disposizioni richiamate provengano da un atto già registrato: l'enunciazione di un accordo non registrato fra le stesse parti trascina con sé l'imposta — e talvolta la sanzione — dell'atto richiamato. Per la disciplina dei contratti verbali soggetti a registrazione si rinvia all'art. 3.

Esempi pratici

Esempio 1 — Mutuo enunciato in un atto di compravendita

In un atto di compravendita tra Tizio e Caio viene enunciato un precedente contratto di finanziamento non registrato fra gli stessi soggetti. Poiché l'atto enunciato è fra le stesse parti, l'imposta di registro si applica anche al finanziamento enunciato; se questo era soggetto a registrazione in termine fisso, è dovuta anche la pena pecuniaria dell'art. 69.

Esempio 2 — Contratto verbale a effetti cessati

Un atto richiama un contratto verbale non soggetto a registrazione in termine fisso i cui effetti sono già integralmente cessati al momento dell'enunciazione. In base all'art. 22 c. 2, l'enunciazione non dà luogo ad applicazione dell'imposta: il presupposto impositivo viene meno perché le disposizioni enunciate non producono più effetti.

Esempio 3 — Enunciazione in una sentenza

In una sentenza (atto dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 37) viene enunciato un accordo non soggetto a registrazione in termine fisso. Ai sensi dell'art. 22 c. 3 l'imposta si applica sulla sola parte dell'atto enunciato non ancora eseguita, e non sull'intero contenuto dell'accordo richiamato.

Errori comuni e come evitarli

  • Richiamare accordi non registrati fra le stesse parti senza valutarne il costo: l'enunciazione di un atto non registrato fra le medesime parti fa scattare l'imposta sull'atto enunciato. Prima di citarlo in un atto, va verificato il carico fiscale.
  • Dimenticare la pena pecuniaria: se l'atto enunciato era soggetto a termine fisso, oltre all'imposta è dovuta la sanzione dell'art. 69. Calcolare solo l'imposta sottostima l'esposizione.
  • Applicare l'enunciazione fra parti diverse: la regola opera solo se l'atto enunciato è «fra le stesse parti» dell'atto che lo richiama. Estenderla a soggetti diversi è un errore di qualificazione.
  • Ignorare l'eccezione degli effetti cessati: per i contratti verbali non a termine fisso, se gli effetti sono già cessati o cessano con l'atto, non vi è imposta. Tassare comunque significa applicare un tributo non dovuto.
  • Trascurare la regola degli atti giudiziari: nell'enunciazione contenuta in atti dell'autorità giudiziaria, l'imposta colpisce solo la parte non ancora eseguita dell'atto enunciato, non l'intero contenuto.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 22 c. 1 — Enunciazione di atti non registrati fra le stesse parti: imposta sulle disposizioni enunciate e pena pecuniaria dell'art. 69 se l'atto era soggetto a termine fisso.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 22 c. 2 — Esclusione per contratti verbali non a termine fisso i cui effetti sono già cessati o cessano in virtù dell'atto.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 22 c. 3 — Enunciazione in atti dell'autorità giudiziaria (art. 37): imposta sulla parte non ancora eseguita.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 69 — Pena pecuniaria (120% dell'imposta, minimo 250 euro; 45% con ritardo non superiore a 30 giorni, minimo 150 euro).
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 37 — Atti dell'autorità giudiziaria.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

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