Gruppo IVA: requisiti di costituzione (art. 70-bis DPR 633/72)
Requisiti soggettivi e vincoli finanziario, economico e organizzativo per costituire un gruppo IVA ex art. 70-bis DPR 633/72: opzione e perimetro
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 70-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 stabilisce i requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA: i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti impresa, arte o professione, tra i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, denominato "gruppo IVA". L'istituto, introdotto dalla L. 11 dicembre 2016 n. 232 e operativo dal 2019, va tenuto nettamente distinto dalla liquidazione IVA di gruppo (art. 73, comma 3): la prima fonde più soggetti in un'unica partita IVA, la seconda è una mera procedura di compensazione dei saldi periodici tra società controllante e controllate.
Quando si applica
Il gruppo IVA presuppone una pluralità di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato legati dai tre vincoli dell'art. 70-ter, da verificare congiuntamente:
- vincolo finanziario (art. 70-ter, comma 1): rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, esistente almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, diretto o indiretto, anche tramite un controllante comune residente nello Stato o in Paese con effettivo scambio di informazioni;
- vincolo economico (art. 70-ter, comma 2): almeno una forma di cooperazione economica (attività principale dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, attività che avvantaggiano sostanzialmente uno o più soggetti);
- vincolo organizzativo (art. 70-ter, comma 3): coordinamento, in via di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali, anche se svolto da un altro soggetto.
Il comma 4 dell'art. 70-ter introduce una presunzione decisiva: se sussiste il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche quelli economico e organizzativo. La controprova si fornisce solo con interpello probatorio all'Agenzia delle Entrate (art. 70-ter, comma 5).
Come si applica nella pratica
La costituzione opera secondo il principio "all in, all out": una volta esercitata l'opzione, vi partecipano necessariamente tutti i soggetti tra cui ricorrono i vincoli. L'art. 70-bis, comma 2, esclude tassativamente alcuni soggetti dal perimetro.
| Soggetto | Esclusione (art. 70-bis, comma 2) |
|---|---|
| Sedi e stabili organizzazioni situate all'estero | lett. a) — sempre escluse |
| Azienda sotto sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) | lett. b) — anche se riguarda una sola di più aziende |
| Soggetti in procedura concorsuale (art. 70-decies, c. 3) | lett. c) |
| Soggetti in liquidazione ordinaria | lett. d) |
L'opzione si esercita per via telematica a cura del rappresentante di gruppo (art. 70-quater) ed è vincolante per un triennio decorrente dall'anno di efficacia, con rinnovo automatico annuale fino a revoca. Per la decorrenza valgono le finestre dell'art. 70-quater, comma 3:
| Presentazione dichiarazione | Decorrenza opzione |
|---|---|
| Dal 1° gennaio al 30 settembre | Anno successivo |
| Dal 1° ottobre al 31 dicembre | Secondo anno successivo |
Sul piano sostanziale, il gruppo IVA opera come un unico soggetto passivo: con un'unica partita IVA, un'unica liquidazione e un'unica percentuale di detrazione di gruppo. Diventano irrilevanti le cessioni e prestazioni infragruppo, come disciplinato all'art. 70-quinquies.
Esempi pratici
Esempio 1 — Holding e controllate operative
Una holding controlla al 100% (art. 2359, n. 1, c.c.) due società operative, tutte stabilite in Italia, dal 1° gennaio dell'anno precedente. Sussistendo il vincolo finanziario dal 1° luglio dell'anno solare precedente, scattano le presunzioni del comma 4: i tre vincoli si considerano integrati e i tre soggetti possono costituire il gruppo IVA con un'unica partita IVA.
Esempio 2 — Controllata acquisita per recupero crediti
Una banca acquisisce il controllo di un'impresa in difficoltà nell'ambito di un intervento di recupero crediti. Ai sensi dell'art. 70-ter, comma 6, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente: la partecipata resta fuori dal gruppo, salvo dimostrare la sussistenza del vincolo con interpello (art. 11, comma 1, lett. b, L. 212/2000).
Esempio 3 — Decorrenza dell'opzione
Tre società presentano la dichiarazione di opzione il 15 novembre. Ricadendo nella finestra 1° ottobre–31 dicembre, l'opzione produce effetto non dall'anno successivo, ma dal secondo anno successivo (art. 70-quater, comma 3), con vincolo triennale da quella decorrenza.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere gruppo IVA e liquidazione IVA di gruppo: il gruppo IVA (art. 70-bis ss.) crea un unico soggetto passivo; la liquidazione di gruppo (art. 73, comma 3) compensa solo i saldi periodici lasciando distinte le partite IVA. Sono istituti diversi e alternativi.
- Includere stabili organizzazioni estere: sedi e stabili organizzazioni all'estero sono sempre escluse (art. 70-bis, comma 2, lett. a); errore frequente nei gruppi con rami esteri.
- Selezionare i partecipanti: il principio "all in, all out" non consente di scegliere chi includere; tutti i soggetti vincolati devono partecipare, pena il recupero d'imposta a carico del gruppo (art. 70-quater, comma 1).
- Trascurare la presunzione del comma 4: in presenza del vincolo finanziario, economico e organizzativo si presumono sussistenti; per escluderli serve interpello probatorio, non una semplice autovalutazione.
- Ignorare la decorrenza differita: l'opzione presentata dal 1° ottobre decorre dal secondo anno successivo; pianificare la costituzione senza considerarlo falsa il timing fiscale.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-bis — Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA (commi 1 e 2, soggetti ammessi ed esclusi).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-ter — Vincolo finanziario, economico e organizzativo (commi 1-6, presunzioni e controprova via interpello).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-quater — Costituzione del gruppo IVA (opzione, decorrenza, vincolo triennale).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-quinquies — Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 73, comma 3 — Liquidazione IVA di gruppo (procedura distinta di versamento dei saldi).
Risorse correlate
- Operazioni del gruppo IVA (art. 70-quinquies DPR 633/72)
- Percentuale di detrazione e pro-rata (art. 19-bis DPR 633/72)
- Detrazione dell'IVA sugli acquisti (art. 19 DPR 633/72)
- Contabilità separata per più attività (art. 36 DPR 633/72)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.