Registro in caso d'uso: Tariffa Parte Seconda DPR 131/1986
Gli atti della Tariffa Parte Seconda del DPR 131/1986 si registrano solo in caso d'uso (art. 6): comodato, quietanze, procure, libretti, con imposta fissa 200 €
31/05/2026
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In sintesi
La Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 elenca gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, contrapposti a quelli della Parte Prima soggetti a registrazione in termine fisso. L'art. 5 del Testo Unico fissa il principio: termine fisso per gli atti della Parte Prima, caso d'uso per quelli della Parte Seconda. Il caso d'uso ricorre, ai sensi dell'art. 6, quando l'atto è depositato presso cancellerie giudiziarie in attività amministrativa o presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali. La registrazione, quando avviene, sconta in regola l'imposta in misura fissa, vigente 200,00 € per gli atti privi di contenuto patrimoniale.
Quando si applica
La distinzione tra termine fisso e caso d'uso governa l'obbligo di registrazione e i relativi termini. Gli atti della Parte Seconda non vanno registrati entro i termini ordinari: l'obbligo scatta soltanto se e quando l'atto viene posto in essere il "caso d'uso" descritto dall'art. 6 del Testo Unico, oppure per registrazione volontaria.
Rientrano nella Parte Seconda, tra gli altri:
- Scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale — conti, rendiconti, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili (art. 4 della Tariffa, Parte Seconda).
- Quietanze rilasciate mediante scrittura privata non autenticata (art. 5).
- Scritture per comodato di beni mobili (art. 3).
- Procure, deleghe e simili rilasciate per un solo atto o per l'intervento in assemblea (art. 6).
- Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento/accreditamento (art. 9).
- Mandati e ordini di pagamento sulle casse delle pubbliche amministrazioni, girate e quietanze ivi apposte (art. 8).
- Atti formati all'estero diversi da quelli soggetti a termine fisso (art. 11).
- Locazioni e affitti di immobili non superiori a 30 giorni complessivi nell'anno, se non per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2-bis).
- Contratti di lavoro autonomo, co.co.co. e associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro non soggetti a IVA (art. 10).
Si osservi la regola di alternatività IVA/registro: le scritture private non autenticate relative a operazioni soggette a IVA scontano la registrazione solo in caso d'uso (art. 5, comma 2, del Testo Unico), con le eccezioni ivi indicate per le operazioni esenti dei nn. 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) dell'art. 10 del DPR 633/1972.
Come si applica nella pratica
Il meccanismo operativo distingue tre situazioni: termine fisso, caso d'uso ed enunciazione.
| Categoria | Norma | Effetto sull'obbligo |
|---|---|---|
| Termine fisso | Tariffa Parte Prima | Registrazione obbligatoria entro i termini ordinari |
| Caso d'uso | Tariffa Parte Seconda | Registrazione dovuta solo al verificarsi del caso d'uso (art. 6) |
| Enunciazione | art. 22 TUR | L'atto non registrato enunciato in altro atto sconta l'imposta |
Sul versante della misura, gli atti della Parte Seconda privi di contenuto patrimoniale scontano, quando registrati, l'imposta in misura fissa; le quietanze (art. 5) scontano invece l'aliquota proporzionale. La misura fissa indicata nel testo storico è espressa in lire (L. 50.000 e simili) e va letta nel valore vigente in euro.
| Voce della Parte Seconda | Misura prevista (vigente) |
|---|---|
| Atti privi di contenuto patrimoniale (artt. 3, 4, 6, 8, 9, 10) | Misura fissa 200,00 € |
| Quietanze su scrittura privata non autenticata (art. 5) | 0,50 % sull'importo quietanzato |
| Atti formati all'estero soggetti a fissa nello Stato (art. 11, lett. a) | Misura fissa 200,00 € |
Nota di redenominazione: gli importi della Tariffa nel testo originario sono espressi in lire (es. L. 50.000). La misura fissa dell'imposta di registro è quella richiamata dall'art. 41 del Testo Unico, oggi pari a 200,00 €. Si applica sempre il valore vigente in euro.
Il presupposto del caso d'uso è tassativo: l'art. 6 lo limita al deposito presso cancellerie giudiziarie (in attività amministrativa) o presso amministrazioni ed enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito sia obbligatorio per legge o regolamento o avvenga per adempiere un'obbligazione dell'amministrazione stessa. Per l'inquadramento del presupposto si rinvia alla scheda sul caso d'uso ex art. 6 e alla scheda sui termini di registrazione.
Esempi pratici
Esempio 1 — Comodato di bene mobile non depositato
Una PMI stipula con un fornitore un contratto di comodato di un macchinario, con scrittura privata non autenticata (art. 3 della Parte Seconda). Finché la scrittura resta nei cassetti delle parti, nessuna registrazione è dovuta. Solo se il contratto venisse depositato presso un ufficio pubblico in attività amministrativa scatterebbe l'obbligo, con imposta in misura fissa di 200,00 €.
Esempio 2 — Quietanza enunciata in un atto successivo
Un'impresa rilascia una quietanza a saldo per 40.000,00 € mediante scrittura privata non autenticata (art. 5). L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ma se la quietanza viene enunciata in un atto pubblico successivo, l'imposta proporzionale dello 0,50 % — pari a 200,00 € sul valore quietanzato — diventa dovuta per enunciazione (art. 22 TUR).
Esempio 3 — Procura per intervento in assemblea
Un socio rilascia una delega scritta per l'intervento e il voto in un'unica assemblea (art. 6 della Parte Seconda). La delega non si registra in termine fisso; in assenza di caso d'uso resta priva di obbligo. Ove depositata presso un'amministrazione pubblica in attività amministrativa, sconterebbe la misura fissa di 200,00 €.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere termine fisso e caso d'uso: trattare un atto della Parte Seconda come soggetto a registrazione obbligatoria entro 30 giorni genera un adempimento non dovuto. Verificare sempre se l'atto è elencato in Parte Prima o Parte Seconda.
- Usare gli importi in lire del testo storico: la Tariffa riporta L. 50.000 e valori analoghi; la misura fissa vigente è 200,00 €. Mai applicare il valore lira convertito letteralmente.
- Ignorare l'enunciazione: un atto della Parte Seconda non registrato può scontare comunque l'imposta se enunciato in un atto successivo soggetto a registrazione (art. 22 TUR).
- Trascurare l'alternatività IVA/registro: le scritture private relative a operazioni IVA seguono il caso d'uso (art. 5, comma 2), salvo le eccezioni per esenti dei nn. 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) dell'art. 10 del DPR 633/1972.
- Considerare "caso d'uso" qualunque utilizzo dell'atto: il presupposto è tassativo (art. 6) e riguarda il deposito presso uffici pubblici in attività amministrativa, non l'uso privato tra le parti.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 1 — Oggetto dell'imposta di registro.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 3 — Contratti verbali soggetti a registrazione.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 5 — Registrazione in termine fisso e in caso d'uso.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 6 — Nozione di caso d'uso.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 41 — Liquidazione dell'imposta e misura fissa minima.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa Parte Seconda, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 2-bis — Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.
Risorse correlate
- Caso d'uso nell'imposta di registro (art. 6 DPR 131/1986)
- Registrazione in termine fisso e in caso d'uso (art. 5 DPR 131/1986)
- Oggetto dell'imposta di registro (art. 1 DPR 131/1986)
- Contratti verbali e imposta di registro (art. 3 DPR 131/1986)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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