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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Registro su atti giudiziari e dichiarativi: Tariffa DPR 131/1986

Imposta di registro su sentenze, decreti ingiuntivi e atti dichiarativi (art. 8 e 3 Tariffa DPR 131/1986): aliquote 3%, 1% e misura fissa 200 euro

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 disciplina l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono il giudizio — sentenze, decreti ingiuntivi esecutivi, provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione: l'aliquota è del 3% sulle condanne al pagamento di somme, dell'1% sugli accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale e in misura fissa di 200,00 € sugli atti non patrimoniali. L'art. 3 della stessa Tariffa assoggetta gli atti di natura dichiarativa all'aliquota dell'1%.

Quando si applica

L'imposta di registro colpisce i provvedimenti giurisdizionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio in materia di controversie civili. Rientrano nell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima:

  • le sentenze di condanna, di accertamento o costitutive;
  • i decreti ingiuntivi esecutivi;
  • i provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni;
  • le sentenze che rendono efficaci nello Stato pronunce straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
  • gli atti del Consiglio di Stato e dei TAR che recano condanna al pagamento di somme diverse dalle spese processuali.

Gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura (art. 3 Tariffa, Parte Prima) — che si limitano ad accertare una situazione giuridica preesistente senza effetti traslativi — scontano l'imposta proporzionale dell'1%.

Va distinta la registrazione del provvedimento giudiziario dalla disciplina generale sull'oggetto dell'imposta di registro e dai termini di registrazione degli atti: per gli atti giudiziari la registrazione avviene di norma a cura della cancelleria.

Come si applica nella pratica

L'aliquota dipende dal contenuto del provvedimento. Lo schema seguente riassume le misure dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima.

Tipologia di provvedimento (art. 8)Misura
Recanti trasferimento o costituzione di diritti reali (lett. a)Stesse imposte dei corrispondenti atti
Recanti condanna al pagamento di somme o valori, prestazioni o consegna di beni (lett. b)3%
Di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. c)1%
Non recanti trasferimento, condanna o accertamento patrimoniale (lett. d)200,00 € (misura fissa)
Che dichiarano nullità, annullamento o risoluzione di un contratto (lett. e)200,00 € (misura fissa)
Su scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio o separazione (lett. f)200,00 € (misura fissa)
Di omologazione (lett. g)200,00 € (misura fissa)
Atti di Consiglio di Stato e TAR con condanna a somme diverse dalle spese (comma 1-bis)3%
Atti di natura dichiarativa (art. 3 Tariffa)1%

La misura fissa indicata nel testo della Tariffa come «L. 50.000» va letta nel valore vigente di 200,00 €: l'importo è stato redenominato in euro e successivamente elevato (da ultimo dall'art. 26 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104). I valori in lire presenti nel testo storico non sono più applicabili.

Operano due regole rilevanti previste dalle Note all'art. 8:

  • i decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ex art. 644 c.p.c. scontano l'imposta in misura fissa;
  • gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA non scontano l'imposta proporzionale di registro per quella parte, in forza dell'alternatività IVA/registro (art. 40 DPR 131/1986).

I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione di immobili o di diritti reali di godimento sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della Tariffa (Nota II-bis).

Esempi pratici

Esempio 1 — Decreto ingiuntivo esecutivo per somma di denaro

Una S.r.l. ottiene un decreto ingiuntivo esecutivo di condanna del debitore al pagamento di 80.000,00 € per forniture non saldate. Trattandosi di condanna al pagamento di somme (art. 8 lett. b), l'imposta di registro è proporzionale al 3%: 80.000,00 × 3% = 2.400,00 €. L'imposta non si applica sulla parte eventualmente soggetta a IVA.

Esempio 2 — Sentenza di accertamento di un credito

Una sentenza accerta l'esistenza di un diritto a contenuto patrimoniale del valore di 50.000,00 €, senza pronuncia di condanna. Si applica l'aliquota dell'1% per gli atti di accertamento (art. 8 lett. c): 50.000,00 × 1% = 500,00 €.

Esempio 3 — Provvedimento di omologazione

Il tribunale emette un decreto di omologazione privo di contenuto patrimoniale traslativo o di condanna. Si applica la misura fissa di 200,00 € (art. 8 lett. g), letta in luogo dell'importo storico «L. 50.000» riportato nel testo della Tariffa.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare i valori in lire della Tariffa: dove il testo riporta «L. 50.000» occorre applicare la misura fissa vigente di 200,00 €; gli importi in lire sono storici e non più dovuti.
  • Confondere condanna e accertamento: la condanna al pagamento di somme sconta il 3% (lett. b), mentre il mero accertamento di un diritto patrimoniale sconta l'1% (lett. c); l'errore sull'aliquota incide direttamente sull'imposta.
  • Ignorare l'alternatività con l'IVA: la parte del provvedimento che dispone il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA non sconta l'imposta proporzionale di registro; tassare due volte la stessa base è errato.
  • Tassare la separazione o il divorzio in misura proporzionale: i provvedimenti su scioglimento del matrimonio o separazione (lett. f) scontano la misura fissa, anche se recano condanne a versare assegni o attribuzioni di beni già in comunione.
  • Trascurare la regola sui decreti ingiuntivi reiterati: i decreti emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ex art. 644 c.p.c. scontano l'imposta in misura fissa, non in misura proporzionale.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa Parte Prima, art. 8 — atti dell'autorità giudiziaria: condanna 3% (lett. b), accertamento patrimoniale 1% (lett. c), misura fissa per gli altri atti, atti di Consiglio di Stato e TAR 3% (comma 1-bis).
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa Parte Prima, art. 3 — atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti: 1%.
  • D.L. 12 settembre 2013 n. 104, art. 26 — elevazione della misura fissa dell'imposta di registro a 200,00 €.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.