Registro su atti giudiziari e dichiarativi: Tariffa DPR 131/1986
Imposta di registro su sentenze, decreti ingiuntivi e atti dichiarativi (art. 8 e 3 Tariffa DPR 131/1986): aliquote 3%, 1% e misura fissa 200 euro
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 disciplina l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono il giudizio — sentenze, decreti ingiuntivi esecutivi, provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione: l'aliquota è del 3% sulle condanne al pagamento di somme, dell'1% sugli accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale e in misura fissa di 200,00 € sugli atti non patrimoniali. L'art. 3 della stessa Tariffa assoggetta gli atti di natura dichiarativa all'aliquota dell'1%.
Quando si applica
L'imposta di registro colpisce i provvedimenti giurisdizionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio in materia di controversie civili. Rientrano nell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima:
- le sentenze di condanna, di accertamento o costitutive;
- i decreti ingiuntivi esecutivi;
- i provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni;
- le sentenze che rendono efficaci nello Stato pronunce straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- gli atti del Consiglio di Stato e dei TAR che recano condanna al pagamento di somme diverse dalle spese processuali.
Gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura (art. 3 Tariffa, Parte Prima) — che si limitano ad accertare una situazione giuridica preesistente senza effetti traslativi — scontano l'imposta proporzionale dell'1%.
Va distinta la registrazione del provvedimento giudiziario dalla disciplina generale sull'oggetto dell'imposta di registro e dai termini di registrazione degli atti: per gli atti giudiziari la registrazione avviene di norma a cura della cancelleria.
Come si applica nella pratica
L'aliquota dipende dal contenuto del provvedimento. Lo schema seguente riassume le misure dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima.
| Tipologia di provvedimento (art. 8) | Misura |
|---|---|
| Recanti trasferimento o costituzione di diritti reali (lett. a) | Stesse imposte dei corrispondenti atti |
| Recanti condanna al pagamento di somme o valori, prestazioni o consegna di beni (lett. b) | 3% |
| Di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. c) | 1% |
| Non recanti trasferimento, condanna o accertamento patrimoniale (lett. d) | 200,00 € (misura fissa) |
| Che dichiarano nullità, annullamento o risoluzione di un contratto (lett. e) | 200,00 € (misura fissa) |
| Su scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio o separazione (lett. f) | 200,00 € (misura fissa) |
| Di omologazione (lett. g) | 200,00 € (misura fissa) |
| Atti di Consiglio di Stato e TAR con condanna a somme diverse dalle spese (comma 1-bis) | 3% |
| Atti di natura dichiarativa (art. 3 Tariffa) | 1% |
La misura fissa indicata nel testo della Tariffa come «L. 50.000» va letta nel valore vigente di 200,00 €: l'importo è stato redenominato in euro e successivamente elevato (da ultimo dall'art. 26 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104). I valori in lire presenti nel testo storico non sono più applicabili.
Operano due regole rilevanti previste dalle Note all'art. 8:
- i decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ex art. 644 c.p.c. scontano l'imposta in misura fissa;
- gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA non scontano l'imposta proporzionale di registro per quella parte, in forza dell'alternatività IVA/registro (art. 40 DPR 131/1986).
I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione di immobili o di diritti reali di godimento sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della Tariffa (Nota II-bis).
Esempi pratici
Esempio 1 — Decreto ingiuntivo esecutivo per somma di denaro
Una S.r.l. ottiene un decreto ingiuntivo esecutivo di condanna del debitore al pagamento di 80.000,00 € per forniture non saldate. Trattandosi di condanna al pagamento di somme (art. 8 lett. b), l'imposta di registro è proporzionale al 3%: 80.000,00 × 3% = 2.400,00 €. L'imposta non si applica sulla parte eventualmente soggetta a IVA.
Esempio 2 — Sentenza di accertamento di un credito
Una sentenza accerta l'esistenza di un diritto a contenuto patrimoniale del valore di 50.000,00 €, senza pronuncia di condanna. Si applica l'aliquota dell'1% per gli atti di accertamento (art. 8 lett. c): 50.000,00 × 1% = 500,00 €.
Esempio 3 — Provvedimento di omologazione
Il tribunale emette un decreto di omologazione privo di contenuto patrimoniale traslativo o di condanna. Si applica la misura fissa di 200,00 € (art. 8 lett. g), letta in luogo dell'importo storico «L. 50.000» riportato nel testo della Tariffa.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare i valori in lire della Tariffa: dove il testo riporta «L. 50.000» occorre applicare la misura fissa vigente di 200,00 €; gli importi in lire sono storici e non più dovuti.
- Confondere condanna e accertamento: la condanna al pagamento di somme sconta il 3% (lett. b), mentre il mero accertamento di un diritto patrimoniale sconta l'1% (lett. c); l'errore sull'aliquota incide direttamente sull'imposta.
- Ignorare l'alternatività con l'IVA: la parte del provvedimento che dispone il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA non sconta l'imposta proporzionale di registro; tassare due volte la stessa base è errato.
- Tassare la separazione o il divorzio in misura proporzionale: i provvedimenti su scioglimento del matrimonio o separazione (lett. f) scontano la misura fissa, anche se recano condanne a versare assegni o attribuzioni di beni già in comunione.
- Trascurare la regola sui decreti ingiuntivi reiterati: i decreti emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ex art. 644 c.p.c. scontano l'imposta in misura fissa, non in misura proporzionale.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa Parte Prima, art. 8 — atti dell'autorità giudiziaria: condanna 3% (lett. b), accertamento patrimoniale 1% (lett. c), misura fissa per gli altri atti, atti di Consiglio di Stato e TAR 3% (comma 1-bis).
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa Parte Prima, art. 3 — atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti: 1%.
- D.L. 12 settembre 2013 n. 104, art. 26 — elevazione della misura fissa dell'imposta di registro a 200,00 €.
Risorse correlate
- Oggetto dell'imposta di registro: art. 1 DPR 131/1986
- Termini di registrazione degli atti: art. 13 DPR 131/1986
- Alternatività IVA/registro: art. 40 DPR 131/1986
- Registro su cessioni di crediti, titoli e assicurazioni
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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