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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Registro su cessioni di crediti, titoli e assicurazioni

Imposta di registro su cessioni di crediti, quietanze e garanzie verso terzi (art. 6 Tariffa DPR 131/1986): aliquota 0,50% e regime speciale di titoli

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 assoggetta all'imposta di registro proporzionale dello 0,50% le cessioni di crediti, le compensazioni e remissioni di debiti, le quietanze (diverse da quelle rilasciate per scrittura privata non autenticata) e le garanzie reali e personali prestate a favore di terzi se non richieste dalla legge. I contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia soggetti all'imposta sulle assicurazioni (L. 1216/1961) e i titoli azionari e obbligazionari in serie o di massa godono di un regime speciale e non scontano l'imposta proporzionale di registro.

Quando si applica

L'aliquota dello 0,50% prevista dall'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, riguarda atti a contenuto patrimoniale che non trasferiscono la proprietà di beni ma incidono su crediti, debiti o garanzie. Vi rientrano:

  • le cessioni di crediti (con esclusione delle operazioni soggette a IVA, in virtù dell'alternatività);
  • le compensazioni e le remissioni di debiti;
  • le quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata;
  • le garanzie reali e personali prestate a favore di terzi, quando non richieste dalla legge.

Restano fuori dall'imposta proporzionale di registro, per effetto del regime speciale delle Note alla Tariffa:

  • i contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla L. 29 ottobre 1961 n. 1216, le ricevute e quietanze e ogni atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione di tali contratti;
  • le azioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, i titoli di Stato o garantiti, e gli atti relativi al loro movimento e compravendita.

Per inquadrare il rapporto con le altre aliquote è utile la lettura sulle aliquote di registro per trasferimenti immobiliari e per locazioni, società e atti vari.

Come si applica nella pratica

L'imposta sulle cessioni di crediti si calcola applicando lo 0,50% al valore della base imponibile. Lo schema seguente sintetizza il trattamento delle diverse fattispecie.

FattispecieTrattamento ai fini del registroFonte
Cessione di crediti0,50%art. 6 Tariffa P.I
Compensazioni e remissioni di debiti0,50%art. 6 Tariffa P.I
Quietanze (escluse scritture private non autenticate)0,50%art. 6 Tariffa P.I
Garanzie reali e personali a favore di terzi non richieste dalla legge0,50%art. 6 Tariffa P.I
Garanzie personali in solido da più soggettiUna sola imposta (fissa per quelle non contestuali)Nota art. 6
Contratti di assicurazione, riassicurazione, rendita vitalizia (L. 1216/1961)Regime speciale: non soggetti a registro proporzionaleNota art. 7 Tariffa
Azioni, obbligazioni, titoli in serie o di massa, titoli di StatoRegime speciale: non soggetti a registro proporzionaleNota art. 8 Tariffa

Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta; per le garanzie non contestuali si applica l'imposta fissa (Nota all'art. 6 della Tariffa).

Il regime speciale di assicurazioni e titoli risponde al principio per cui un'operazione già assoggettata a un tributo proprio non sconta anche l'imposta proporzionale di registro: le polizze pagano l'imposta sulle assicurazioni della L. 1216/1961, mentre i titoli in serie o di massa seguono la disciplina propria. Anche per le cessioni di crediti vale, in ogni caso, l'alternatività IVA/registro (art. 40 DPR 131/1986): la cessione effettuata nell'esercizio d'impresa e soggetta a IVA non sconta l'imposta proporzionale di registro.

Esempi pratici

Esempio 1 — Cessione di un credito commerciale

Una S.r.l. cede a un factor un credito commerciale del valore nominale di 50.000,00 € con atto soggetto a registrazione e non rilevante ai fini IVA. Si applica l'aliquota dello 0,50% prevista dall'art. 6 della Tariffa: 50.000,00 × 0,50% = 250,00 €.

Esempio 2 — Quietanza per estinzione di un debito

Una società rilascia, con scrittura privata autenticata, una quietanza a fronte dell'estinzione di un debito di 120.000,00 €. La quietanza autenticata sconta l'imposta di registro dello 0,50%: 120.000,00 × 0,50% = 600,00 €. Una quietanza rilasciata per scrittura privata non autenticata sarebbe invece esclusa dalla previsione dell'art. 6.

Esempio 3 — Polizza assicurativa

Un'impresa stipula una polizza assicurativa soggetta all'imposta sulle assicurazioni della L. 1216/1961. Il contratto e le relative quietanze non scontano l'imposta proporzionale di registro, in forza del regime speciale richiamato dalle Note alla Tariffa: l'operazione assolve il proprio tributo tramite l'imposta sulle assicurazioni.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare il registro proporzionale alle polizze: i contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia soggetti all'imposta sulle assicurazioni (L. 1216/1961) non scontano l'imposta proporzionale di registro; tassarli al registro è una doppia imposizione errata.
  • Confondere le quietanze: solo le quietanze diverse da quelle rilasciate per scrittura privata non autenticata rientrano nell'art. 6 con l'aliquota dello 0,50%; le quietanze per scrittura privata non autenticata seguono un trattamento diverso.
  • Trascurare l'alternatività con l'IVA: la cessione di crediti effettuata nell'esercizio d'impresa e soggetta a IVA non sconta l'imposta proporzionale di registro; applicare lo 0,50% in presenza di operazione IVA è errato.
  • Tassare più volte le garanzie in solido: le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo a una sola imposta; per quelle non contestuali si applica l'imposta fissa, non più imposte proporzionali.
  • Assoggettare a registro la compravendita di titoli in serie: azioni, obbligazioni e titoli di Stato beneficiano del regime speciale delle Note alla Tariffa e non scontano l'imposta proporzionale di registro sul movimento.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa Parte Prima, art. 6 — cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, garanzie a favore di terzi: aliquota 0,50%; nota sulle garanzie in solido.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Note alla Tariffa, art. 7 — contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia soggetti all'imposta della L. 1216/1961: regime speciale.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Note alla Tariffa, art. 8 — azioni, obbligazioni e titoli in serie o di massa, titoli di Stato: regime speciale.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40 — alternatività IVA/registro: le operazioni soggette a IVA non scontano l'imposta proporzionale di registro.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.