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IRESUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Imprese di assicurazione: determinazione reddito art. 111 TUIR

L'art. 111 TUIR detta le regole speciali del reddito assicurativo: riserve tecniche, rapporto 95%-98,5% del ramo vita, riserva sinistri danni e provvigioni

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 111 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) disciplina la determinazione del reddito d'impresa delle società ed enti che esercitano attività assicurativa: la variazione delle riserve tecniche obbligatorie concorre a formare il reddito dell'esercizio fino alla misura massima stabilita per legge. La specialità del comparto ruota attorno a tre regole: per il ramo vita la variazione delle riserve rileva in proporzione ai ricavi imponibili, in misura comunque non inferiore al 95% e non superiore al 98,5%; per il ramo danni la quota di lungo periodo (75% della riserva sinistri) è deducibile in cinque esercizi; le provvigioni di acquisizione dei contratti pluriennali sono deducibili in più periodi d'imposta.

Quando si applica

La norma si rivolge esclusivamente alle imprese di assicurazione e riassicurazione — società ed enti soggetti IRES che esercitano l'attività assicurativa sotto la vigilanza prudenziale di settore. Disciplina la determinazione del reddito d'impresa con regole derogatorie rispetto a quelle ordinarie del Titolo II, Capo II del TUIR, in ragione della peculiarità del bilancio assicurativo, dove le riserve tecniche obbligatorie rappresentano la principale componente del passivo e la loro variazione incide direttamente sul risultato d'esercizio.

Le regole operano su due perimetri distinti:

  • ramo vita — gestione di contratti con prestazioni legate alla durata della vita umana, dove le riserve matematiche coprono impegni di lungo termine e dove confluiscono dividendi e plusvalenze in regime agevolato;
  • ramo danni — gestione dei rischi diversi dalla vita, dove rileva in particolare la riserva sinistri (impegni per sinistri avvenuti ma non ancora liquidati).

Per le imprese che gestiscono entrambi i rami, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata separatamente per ciascun ramo (art. 111 c. 3-bis).

Come si applica nella pratica

Il punto di partenza è il principio generale del comma 1: concorre al reddito la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo le deroghe dei commi successivi.

La regola più caratterizzante è quella del ramo vita (comma 1-bis). La variazione delle relative riserve tecniche obbligatorie concorre al reddito solo per la quota proporzionale ai ricavi imponibili, secondo il rapporto:

Elemento del rapportoContenuto
NumeratoreRicavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa
DenominatoreTutti i ricavi e proventi, anche esenti o esclusi, inclusa la quota non imponibile dei dividendi (art. 89 c. 2) e delle plusvalenze PEX (art. 87)
Vincolo minimoIl rapporto rileva non meno del 95%
Vincolo massimoIl rapporto rileva non più del 98,5%

Il "collare" 95%-98,5% impedisce sia che i proventi esenti deprimano oltre misura la quota deducibile della variazione di riserva, sia che la deduzione superi una soglia prefissata: è il meccanismo che bilancia il favor fiscale su dividendi e plusvalenze esenti tipico del portafoglio investimenti assicurativo.

Per il ramo danni (comma 3), la variazione della riserva sinistri, limitatamente alla componente di lungo periodo pari al 75% della riserva stessa, non è interamente deducibile nell'anno di iscrizione: si deduce in quote costanti nell'esercizio di iscrizione e nei quattro successivi, cioè spalmata su 5 esercizi.

Le provvigioni di acquisizione dei contratti di durata poliennale (comma 4) seguono regole differenziate:

Tipo di contrattoTrattamento delle provvigioni
Contratti pluriennali (regola generale)Deducibili in quote costanti nel periodo di stipula e nei due successivi (3 esercizi)
Contratti del ramo vitaPossono essere dedotte per l'intero ammontare nel periodo di stipula
Provvigioni iscritte all'attivo a copertura riserveDeducibili nei limiti dei caricamenti dei premi, per un periodo massimo pari alla durata del contratto e comunque non oltre 10 anni

Si segnala infine il comma 2: utili, plusvalenze e minusvalenze relativi a investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita che ne sopportano il rischio (tipicamente le polizze unit/index linked) concorrono comunque a formare il reddito.

Esempi pratici

Esempio 1 — Quota deducibile della riserva vita (rapporto 95%-98,5%)

Una compagnia del ramo vita registra ricavi imponibili per 380 milioni di euro e proventi complessivi (inclusi dividendi e plusvalenze in regime agevolato) per 420 milioni di euro. Il rapporto grezzo è 380 / 420 = 90,5%. Poiché il comma 1-bis impone un minimo del 95%, la variazione delle riserve tecniche obbligatorie del ramo vita concorre al reddito per il 95%, non per il 90,5%. Su una variazione netta di riserva di 50.000.000,00 € concorrono quindi 47.500.000,00 € (50 milioni × 95%).

Esempio 2 — Riserva sinistri danni di lungo periodo

Una compagnia danni iscrive nel 2026 un incremento di riserva sinistri di 8.000.000,00 €. La componente di lungo periodo è il 75%, cioè 6.000.000,00 €. Questa quota è deducibile in 5 esercizi: 1.200.000,00 € nel 2026 e 1.200.000,00 € in ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Il restante 2.000.000,00 € (25%) segue le regole ordinarie di competenza.

Esempio 3 — Provvigioni di acquisizione su polizze pluriennali

Nel 2026 una compagnia sostiene provvigioni di acquisizione per 900.000,00 € su contratti danni di durata poliennale. La deduzione avviene in quote costanti su tre esercizi: 300.000,00 € nel 2026, 2027 e 2028. Se le medesime provvigioni si riferissero a contratti del ramo vita, la compagnia potrebbe dedurle integralmente (900.000,00 €) già nel 2026.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare il rapporto del ramo vita anche al ramo danni: il "collare" 95%-98,5% del comma 1-bis riguarda solo le riserve tecniche obbligatorie del ramo vita; per il ramo danni vale la diversa regola della componente di lungo periodo del comma 3.
  • Escludere i proventi esenti dal denominatore del rapporto: il comma 1-bis impone di computare al denominatore tutti i ricavi e proventi, anche esenti o esclusi, inclusa la quota non imponibile di dividendi e plusvalenze; ometterli falsa il rapporto verso l'alto.
  • Dedurre subito tutta la riserva sinistri danni: solo il 75% (componente di lungo periodo) è soggetto al frazionamento quinquennale; trattarlo come interamente deducibile nell'anno anticipa indebitamente la deduzione.
  • Confondere il frazionamento delle provvigioni: la regola generale è in 3 esercizi (anno più due successivi), ma per il ramo vita è ammessa la deduzione integrale immediata; le provvigioni iscritte all'attivo a copertura riserve seguono invece il limite dei caricamenti e dei 10 anni.
  • Ignorare la separazione vita/danni nella valutazione titoli: per le imprese miste il comma 3-bis impone una valutazione separata per ciascun ramo, che non può essere aggregata.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 111 — Imprese di assicurazioni (commi 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis, 4).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 87 — Plusvalenze esenti (participation exemption, esenzione al 95%), richiamato dal comma 1-bis.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89, comma 2 — Dividendi tra società (quota non imponibile), richiamato dal comma 1-bis.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 165 — Credito per le imposte pagate all'estero, richiamato dal comma 2.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.