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IRPEFUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Imputazione dei redditi fondiari art. 26 TUIR

Imputazione dei redditi fondiari ex art. 26 TUIR: possesso a titolo di diritto reale, indipendenza dalla percezione, canoni abitativi non percepiti

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 26 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo, indipendentemente dalla percezione, in capo ai soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso. Fa eccezione il reddito da locazione di immobili ad uso abitativo non percepito: se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento, il canone non concorre a formare il reddito. In caso di contitolarità, il reddito si ripartisce in proporzione alla quota di ciascun titolare.

Quando si applica

La norma individua il soggetto passivo del reddito fondiario e il momento di imputazione. Si applica:

  • al possessore qualificato: titolare di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale di godimento sull'immobile. Il semplice detentore (es. inquilino, comodatario) non è imputatario del reddito fondiario;
  • per competenza, non per cassa: il reddito concorre per il periodo d'imposta in cui si verifica il possesso, indipendentemente dall'effettivo incasso;
  • in caso di contitolarità o coesistenza di più diritti reali: il reddito concorre per ciascun soggetto in misura corrispondente al suo diritto (comma 2);
  • in caso di trasferimento del possesso in corso d'anno: il reddito si ripartisce proporzionalmente alla durata del possesso di ciascun soggetto (comma 3).

La deroga al principio di imputazione per competenza riguarda esclusivamente i canoni di locazione abitativa non percepiti, non i canoni di locazione di immobili strumentali o commerciali.

Come si applica nella pratica

Il principio cardine è l'imputazione a prescindere dalla percezione: chi possiede l'immobile a titolo di diritto reale dichiara il reddito fondiario anche se non lo incassa. La tabella sintetizza chi è l'imputatario.

SituazioneImputatario del reddito fondiario
Proprietà pienail proprietario
Usufruttol'usufruttuario (non il nudo proprietario)
Contitolaritàciascun titolare per la sua quota
Trasferimento in corso d'annociascun possessore pro quota temporale
Affitto terreno per uso agricolodominicale al possessore, agrario all'affittuario

Per i canoni di locazione abitativa non percepiti la disciplina prevede un meccanismo a tutela del locatore:

  • il canone non percepito non concorre a formare il reddito, purché la morosità sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento;
  • i canoni non riscossi e poi percepiti in periodi d'imposta successivi sono assoggettati a tassazione separata (rinvio all'art. 21 in relazione ai redditi dell'art. 17, comma 1, lettera n-bis);
  • per le imposte già versate su canoni scaduti e non percepiti, accertati nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

In assenza di locazione, l'immobile concorre comunque con la rendita catastale (o con la maggiorazione di un terzo per le seconde case a disposizione, ex art. 41).

Esempi pratici

Esempio 1 — Usufrutto e nuda proprietà

Un genitore dona la nuda proprietà di un appartamento al figlio, riservandosi l'usufrutto. Il reddito dei fabbricati è imputato all'usufruttuario (il genitore), perché titolare del diritto reale di godimento; il nudo proprietario non dichiara alcun reddito fondiario per quell'immobile finché dura l'usufrutto.

Esempio 2 — Comproprietà al 50%

Due coniugi possiedono in comproprietà paritaria un'abitazione locata, con reddito fondiario imponibile annuo di 7.200,00 €. Ciascun coniuge dichiara la propria quota, pari a 3.600,00 €, in proporzione al diritto di proprietà (50%), secondo il comma 2.

Esempio 3 — Canone abitativo non percepito per morosità

Un locatore ha un canone abitativo annuo contrattuale di 9.600,00 € ma l'inquilino è moroso. Avviata e notificata l'intimazione di sfratto per morosità, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito del locatore; resta comunque tassata la rendita catastale dell'immobile. Se i canoni arretrati saranno incassati in seguito, concorreranno a tassazione separata.

Errori comuni e come evitarli

  • Imputare il reddito al nudo proprietario: in presenza di usufrutto l'imputatario è l'usufruttuario; il nudo proprietario non dichiara nulla per quell'immobile.
  • Omettere la rendita pur in presenza di morosità: la deroga neutralizza i canoni non percepiti, ma l'immobile resta tassato sulla rendita catastale; non è un'esenzione totale.
  • Estendere la deroga alle locazioni commerciali: l'esclusione dei canoni non percepiti vale solo per le locazioni ad uso abitativo, non per quelle di immobili strumentali.
  • Non ripartire pro quota in comproprietà: ciascun contitolare dichiara la sola quota corrispondente al proprio diritto, non l'intero reddito.
  • Dimenticare la tassazione separata sugli arretrati: i canoni arretrati incassati dopo la morosità rientrano a tassazione, con il regime della tassazione separata.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 26 — Imputazione dei redditi fondiari (possesso, contitolarità, canoni non percepiti).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 25 — Redditi fondiari (nozione).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 30 — Denuncia e decorrenza delle variazioni del reddito dominicale.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 33 — Imputazione del reddito agrario.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 41 — Maggiorazione di un terzo per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.