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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Ipoteca esattoriale e prima casa: art. 76-77 DPR 602/1973

Soglie e limiti dell'ipoteca esattoriale e dell'espropriazione immobiliare: i 20.000 e i 120.000 euro e la tutela dell'unica casa di residenza

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

Gli artt. 76 e 77 del DPR 602/1973 disciplinano l'ipoteca esattoriale e l'espropriazione immobiliare: decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il ruolo è titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito, ma l'agente della riscossione non può pignorare l'unica abitazione di residenza né procedere all'espropriazione se il debito complessivo non supera 120.000 €.

L'ipoteca è una garanzia che vincola l'immobile senza sottrarne il possesso; l'espropriazione è invece l'atto con cui l'immobile viene venduto coattivamente. Tra i due istituti c'è una gradualità precisa: l'ipoteca precede sempre l'espropriazione, e diverse soglie minime di importo proteggono il patrimonio del debitore.

Per la PMI e il professionista contano tre presidi: la soglia di 20.000 € sotto la quale non si iscrive nemmeno l'ipoteca, la soglia di 120.000 € sotto la quale non si espropria, e l'esclusione della prima e unica casa di residenza.

Quando si applica

Il presupposto comune di ipoteca ed espropriazione è il decorso inutile dei 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 50, c. 1). Le soglie e le condizioni sono però diverse:

MisuraSoglia / condizioneRiferimento
Iscrizione ipoteca a tutela del creditocredito complessivo ≥ 20.000 €art. 77, c. 1-bis
Importo iscrittodoppio del credito complessivoart. 77, c. 1
Ipoteca obbligatoria prima dell'esecuzionecredito ≤ 5% del valore dell'immobileart. 77, c. 2
Espropriazione immobiliare (casi diversi dall'unica abitazione)credito complessivo > 120.000 € + ipoteca + 6 mesiart. 76, c. 1, lett. b
Comunicazione preventiva prima dell'ipotecaavviso + 30 giorniart. 77, c. 2-bis

L'unica casa di residenza è protetta: l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (art. 76, c. 1, lett. a). L'esclusione non vale per le abitazioni di lusso e per i fabbricati delle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio).

Come si applica nella pratica

La sequenza è scandita da soglie crescenti, pensate come gradini di tutela.

1. Ipoteca (art. 77). Decorsi i 60 giorni, il ruolo è titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio del credito (c. 1). L'iscrizione è ammessa, a tutela del credito, anche prima che maturino le condizioni dell'espropriazione, purché il credito complessivo non sia inferiore a 20.000 € (c. 1-bis). Prima di iscrivere, l'agente notifica una comunicazione preventiva con avviso che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, l'ipoteca sarà iscritta (c. 2-bis).

2. Caso del piccolo credito (art. 77, c. 2). Se il credito non supera il 5% del valore dell'immobile, l'agente della riscossione, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca; solo decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza estinzione del debito può avviare l'espropriazione.

3. Espropriazione immobiliare (art. 76). Qui operano le esclusioni:

  • l'unica abitazione di residenza non si pignora (c. 1, lett. a), salvo categorie A/8 e A/9;
  • è escluso anche il paniere di beni essenziali individuato ai sensi dell'art. 514 c.p.c. (c. 1, lett. a-bis);
  • negli altri casi, l'espropriazione è possibile solo se il credito complessivo supera 120.000 €, dopo iscrizione dell'ipoteca e decorsi almeno 6 mesi senza estinzione (c. 1, lett. b);
  • non si procede se il valore dei beni, al netto delle passività ipotecarie prioritarie, è inferiore all'importo di cui al comma 1 (c. 2).

La tutela più immediata resta la rateizzazione: la richiesta di dilazione sospende la possibilità di iscrivere nuove ipoteche, fatte salve quelle già iscritte (art. 19, c. 1-quater). Vedi la Rateizzazione delle cartelle: dilazione art. 19 DPR 602/1973. Quando il debitore non possiede immobili, o questi sono esclusi, l'agente può attivare il fermo amministrativo dell'auto (art. 86 DPR 602/1973) o il pignoramento.

Esempi pratici

Esempio 1 — Capannone della S.r.l. con debito sopra soglia

Una S.r.l. ha una cartella complessiva di 150.000 € non pagata. L'agente della riscossione iscrive ipoteca sul capannone aziendale per un importo pari al doppio del credito (art. 77, c. 1), previa comunicazione preventiva con termine di 30 giorni. Poiché il credito supera i 120.000 € e l'immobile non è abitazione di residenza, decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza estinzione l'espropriazione è ammissibile (art. 76, c. 1, lett. b). La società evita la vendita perfezionando un piano di dilazione.

Esempio 2 — Prima e unica casa dell'imprenditore individuale

Un imprenditore individuale ha una cartella di 35.000 € e possiede un solo immobile, l'appartamento (categoria A/3) dove risiede anagraficamente. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione di quella casa (art. 76, c. 1, lett. a). Può però iscrivere ipoteca, perché il credito supera la soglia di 20.000 € (art. 77, c. 1-bis): l'ipoteca resta a garanzia e si attiverà sugli eventuali altri beni o sul ricavato di una futura vendita volontaria.

Esempio 3 — Debito sotto la soglia di 120.000 € su un secondo immobile

Un contribuente ha una cartella di 60.000 € e possiede, oltre alla casa di residenza, un secondo immobile (un box, categoria C/6). Sul secondo immobile l'agente può iscrivere ipoteca (credito ≥ 20.000 €, art. 77, c. 1-bis), ma non può espropriarlo: il credito complessivo non supera i 120.000 € richiesti dall'art. 76, c. 1, lett. b. L'ipoteca resta come vincolo; per la riscossione l'agente dovrà puntare su altri strumenti, come il pignoramento di crediti o stipendi.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: confondere ipoteca ed espropriazione. L'ipoteca (art. 77) è solo una garanzia che vincola l'immobile e si iscrive con soglia di 20.000 €; l'espropriazione (art. 76) è la vendita coattiva, ammessa solo oltre 120.000 € e mai sull'unica casa di residenza.
  • Errore: credere che la prima casa sia sempre intoccabile. L'esclusione vale per l'unico immobile, adibito ad abitazione, con residenza anagrafica, e non si applica alle categorie A/8 e A/9 (art. 76, c. 1, lett. a); sull'abitazione resta comunque iscrivibile l'ipoteca.
  • Errore: ignorare la comunicazione preventiva dell'ipoteca. L'avviso dell'art. 77, c. 2-bis apre una finestra di 30 giorni per pagare o rateizzare ed evitare l'iscrizione; lasciarla scadere significa subire il vincolo.
  • Errore: pensare che senza immobili pignorabili non ci siano conseguenze. L'agente può comunque iscrivere ipoteca a garanzia, attivare il fermo dei veicoli o il pignoramento di crediti e stipendi.
  • Errore: non rateizzare per tempo. La richiesta di dilazione blocca l'iscrizione di nuove ipoteche (art. 19, c. 1-quater); rinviarla espone l'intero patrimonio immobiliare al vincolo.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 — Iscrizione di ipoteca: ipoteca per il doppio del credito (c. 1), soglia minima di 20.000 € (c. 1-bis), ipoteca obbligatoria se il credito è ≤ 5% del valore dell'immobile con espropriazione decorsi 6 mesi (c. 2), comunicazione preventiva con termine di 30 giorni (c. 2-bis).
  • DPR 602/1973, art. 76 — Espropriazione immobiliare: esclusione dell'unica abitazione di residenza salvo A/8 e A/9 (c. 1, lett. a), beni essenziali (lett. a-bis), soglia di 120.000 € negli altri casi con ipoteca e 6 mesi (lett. b), valore minimo dei beni al netto delle passività prioritarie (c. 2).
  • DPR 602/1973, art. 50, c. 1 — Termine di 60 giorni dalla notifica della cartella quale presupposto di ipoteca ed espropriazione.
  • DPR 602/1973, art. 19, c. 1-quater — Effetti protettivi della richiesta di dilazione: blocco dell'iscrizione di nuove ipoteche.
  • D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 — Riforma della riscossione, cornice di riordino dei termini e delle procedure esecutive.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.