IRAP base imponibile società di capitali art. 5 D.Lgs. 446/97
La base imponibile IRAP ex art. 5 D.Lgs. 446/1997: differenza A-B del conto economico art. 2425 c.c., voci escluse, costi indeducibili e metodo da bilancio
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 determina la base imponibile IRAP delle società di capitali e degli enti commerciali: è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione di alcune voci (numeri 9, 10 lett. c e d, 12 e 13) e dei componenti straordinari da trasferimenti d'azienda, così come risultanti dal conto economico. È il cosiddetto metodo da bilancio, che parte dal risultato civilistico (differenza A-B) e applica le sole variazioni espressamente previste dal decreto.
Quando si applica
L'art. 5 si applica ai soggetti dell'art. 3, comma 1, lett. a) — società di capitali ed enti commerciali — che non esercitano le attività di banche/finanziarie (art. 6) e assicurazioni (art. 7), per le quali valgono regole speciali.
- Punto di partenza: differenza tra aggregato A) (valore della produzione) e aggregato B) (costi della produzione) del conto economico ex art. 2425 c.c.
- Voci escluse dal calcolo: B9 (costi per il personale), B10 lett. c) e d) (svalutazioni), B12 (accantonamenti per rischi) e B13 (altri accantonamenti).
- Soggetti IAS/IFRS: assumono le voci di valore e costi della produzione corrispondenti a quelle del comma 1, indipendentemente dallo schema di bilancio adottato.
Come si applica nella pratica
La base imponibile si costruisce dal conto economico civilistico. Il principio di derivazione dal bilancio è temperato dalle esclusioni del decreto e dalle indeducibilità del comma 3.
| Voce conto economico | Trattamento IRAP |
|---|---|
| A) Valore della produzione | Rilevante (somma) |
| B) Costi della produzione | Rilevante (deduzione) |
| B9 — Costi per il personale | Escluso dal calcolo (no deduzione automatica) |
| B10 lett. c) e d) — Svalutazioni | Escluse |
| B12 e B13 — Accantonamenti | Esclusi |
| Componenti straordinari da cessione azienda | Esclusi |
Il comma 3 individua componenti non deducibili anche se imputati al conto economico: le spese per il personale classificate in voci diverse dalla B9, la quota interessi dei canoni di leasing desunta dal contratto, le perdite su crediti e l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Concorrono invece in ogni caso alla formazione del valore della produzione i contributi erogati per legge (salvo quelli correlati a costi indeducibili) e le plus/minusvalenze da cessione di immobili non strumentali né merce. È inoltre ammessa la deduzione delle quote di ammortamento di marchi d'impresa e avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall'imputazione a conto economico. Il principio di derivazione si estende alla qualificazione, imputazione temporale e classificazione secondo i principi contabili adottati (comma 5). Il comma 5-bis disciplina, per i soggetti soggetti a revisione legale, la rilevanza della correzione di errori contabili.
Esempi pratici
Esempio 1 — Calcolo base da differenza A-B
Una S.r.l. presenta un valore della produzione (A) di 1.200.000,00 € e costi della produzione (B) di 980.000,00 €, di cui 350.000,00 € di costi del personale (B9). Poiché la B9 è esclusa dal calcolo, i costi rilevanti scendono a 630.000,00 €: la base imponibile lorda è 1.200.000,00 − 630.000,00 = 570.000,00 €, prima delle deduzioni dell'art. 11.
Esempio 2 — Quota interessi del leasing indeducibile
La stessa società ha contabilizzato canoni di leasing per 60.000,00 €, di cui 12.000,00 € quota interessi desunta dal contratto. La quota interessi è indeducibile ai fini IRAP: va ripresa a tassazione, aumentando la base imponibile di 12.000,00 €.
Esempio 3 — Ammortamento avviamento extra-contabile
Una società ha iscritto un avviamento di 540.000,00 €. Ai fini IRAP è deducibile fino a un diciottesimo l'anno, pari a 540.000,00 / 18 = 30.000,00 €, indipendentemente dalla quota imputata a conto economico secondo i principi contabili.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: dedurre i costi del personale (B9) come nel conto economico civilistico. La B9 è esclusa dal calcolo base IRAP; le deduzioni del lavoro seguono l'art. 11.
- Errore tipico: includere nel calcolo le svalutazioni (B10 c-d) o gli accantonamenti (B12-B13). Tali voci sono escluse dalla base imponibile.
- Errore tipico: dedurre interamente i canoni di leasing. La quota interessi desunta dal contratto è indeducibile.
- Errore tipico: omettere i contributi erogati per legge dal valore della produzione. Essi concorrono in ogni caso, salvo quelli correlati a costi indeducibili.
- Errore tipico: applicare l'ammortamento fiscale dell'avviamento con la stessa aliquota civilistica. Ai fini IRAP il limite è un diciottesimo del costo.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 5, comma 1 — Base imponibile da differenza tra lett. A) e B) dell'art. 2425 c.c., con esclusioni.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 5, comma 3 — Componenti non deducibili e componenti che concorrono in ogni caso; ammortamento marchi e avviamento (un diciottesimo).
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 5, comma 5 — Principio di corretta qualificazione, imputazione e classificazione.
- Codice civile, art. 2425 — Schema del conto economico (aggregati A e B).
Risorse correlate
- IRAP deduzioni dal valore della produzione art. 11
- IRAP base imponibile società di persone e imprese individuali art. 5-bis
- Bilancio d'esercizio civilistico art. 2423 codice civile
- Determinazione del reddito e principio di derivazione art. 83 TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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