Liquidazione IVA periodica art. 27 DPR 633/72: calcolo e F24
Come si calcola l'IVA periodica ai sensi dell'art. 27 DPR 633/72: differenza tra IVA a debito e a credito, versamento con F24 e riporto del credito
29/05/2026
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La liquidazione periodica determina l'IVA dovuta o a credito di ciascun periodo come differenza tra imposta sulle vendite e imposta sugli acquisti.
In sintesi
L'art. 27 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) nel testo originario disciplinava le liquidazioni e i versamenti periodici dell'imposta: il contribuente confronta l'IVA a debito sulle operazioni attive con l'IVA a credito sugli acquisti e versa la differenza, oppure riporta il credito al periodo successivo. La norma stabilisce in particolare che, se dal calcolo emerge una differenza a favore del contribuente, l'importo è computato in detrazione nel periodo successivo. Le regole procedurali di dettaglio su termini di liquidazione e versamento sono oggi contenute nel DPR 23 marzo 1998 n. 100, che ha sostituito la disciplina dei versamenti periodici dell'art. 27, e — per i contribuenti trimestrali per opzione — nell'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542. In sintesi: liquidazione mensile con versamento entro il giorno 16 del mese successivo; liquidazione trimestrale (contribuenti minori sotto le soglie di volume d'affari o per opzione) con versamento entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre e maggiorazione dell'1% a titolo di interessi (esclusi i trimestrali "naturali" come benzinai e autotrasportatori). Il versamento avviene con modello F24, tramite gli appositi codici tributo della liquidazione periodica.
Quando si applica
- A tutti i soggetti passivi IVA che esercitano impresa, arti o professioni e che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, tenuti a liquidare periodicamente l'IVA ai sensi dell'art. 27 del DPR 633/72.
- Ai contribuenti che registrano le fatture emesse a norma dell'art. 23 del DPR 633/72 e le fatture di acquisto a norma dell'art. 25 dello stesso decreto: i totali di tali registri alimentano il calcolo periodico.
- Ai commercianti al minuto e agli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/72, per i quali l'art. 27 prevede che l'importo da versare o da riportare sia determinato sull'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'art. 24, scorporando l'imposta dai corrispettivi comprensivi di IVA.
- Alla determinazione del diritto a detrazione, che presuppone la sussistenza dei requisiti dell'art. 19 del DPR 633/72: solo l'IVA detraibile concorre a ridurre il debito del periodo.
Come si applica nella pratica
Il meccanismo è quello tipico dell'imposta sul valore aggiunto: in ciascun periodo si sommano l'IVA a debito (esposta sulle fatture emesse e sui corrispettivi) e l'IVA a credito (detraibile sugli acquisti), e si determina il saldo del periodo.
Il flusso operativo è il seguente:
- Si totalizza l'IVA a debito risultante dal registro delle fatture emesse (art. 23) e, per chi opera al dettaglio, dal registro dei corrispettivi (art. 24).
- Si totalizza l'IVA a credito detraibile risultante dal registro degli acquisti (art. 25), nel rispetto dei requisiti di detrazione dell'art. 19.
- Si calcola la differenza: se l'IVA a debito è maggiore, emerge un saldo a debito da versare; se prevale l'IVA a credito, emerge un saldo a credito.
- Il saldo a debito si versa con modello F24; il saldo a credito, come previsto dall'art. 27, è computato in detrazione nel periodo successivo (riporto del credito).
La tabella seguente illustra la struttura del calcolo del saldo periodico:
| Voce | Importo | Segno |
|---|---|---|
| IVA sulle vendite (fatture emesse art. 23) | 8.200,00 € | a debito (+) |
| IVA sugli acquisti detraibile (art. 25 + art. 19) | 5.600,00 € | a credito (−) |
| Eventuale credito riportato dal periodo precedente | 0,00 € | a credito (−) |
| Saldo del periodo | 2.600,00 € | a debito da versare con F24 |
Il versamento dell'imposta dovuta avviene tramite modello F24, con il quale il debito IVA periodico può anche essere compensato con altri crediti disponibili secondo le regole generali sulla compensazione. I codici tributo da indicare nel modello sono quelli specifici della liquidazione periodica (distinti per ciascuna mensilità o per ciascun trimestre). Sul piano dei termini, l'inquadramento vigente è quello del DPR 100/1998: il versamento del saldo a debito è dovuto entro il giorno 16 del mese successivo per i contribuenti mensili, ed entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali (per opzione), con maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. Il testo originario dell'art. 27 disciplinava la liquidazione e il versamento, ma sui termini e sulle modalità procedurali prevale oggi la disciplina del DPR 100/1998 (e, per l'opzione trimestrale, l'art. 7 del DPR 542/1999). Quando il termine ordinario di versamento cade in un giorno festivo o non lavorativo, si applica lo slittamento secondo le regole di calendario degli adempimenti periodici.
Esempi pratici
Esempio 1 — Periodo a debito con versamento F24
Una società di servizi nel periodo registra fatture emesse per 30.000,00 € di imponibile con IVA al 22% (6.600,00 € a debito) e fatture di acquisto detraibili per 18.000,00 € di imponibile con IVA al 22% (3.960,00 € a credito). Il saldo del periodo è 6.600,00 € − 3.960,00 € = 2.640,00 € a debito, da versare con modello F24.
Esempio 2 — Periodo a credito con riporto
Un'impresa che ha sostenuto rilevanti investimenti registra nel periodo IVA a debito per 4.100,00 € e IVA a credito detraibile per 7.300,00 €. Dal calcolo emerge una differenza a favore del contribuente di 3.200,00 €: ai sensi dell'art. 27 del DPR 633/72 tale importo non si versa, ma è computato in detrazione nel periodo successivo, riducendo il debito che eventualmente maturerà.
Esempio 3 — Commerciante al minuto art. 22
Un commerciante al minuto registra nel periodo corrispettivi comprensivi di IVA per 24.400,00 € relativi a operazioni con aliquota ordinaria del 22%. Per i soggetti di cui all'art. 22, l'imposta va scorporata dividendo i corrispettivi per 122 e moltiplicando per cento: la quota imponibile è 24.400,00 € ÷ 122 × 100 = 20.000,00 €, con IVA a debito di 4.400,00 €, da confrontare con l'IVA a credito sugli acquisti per ottenere il saldo del periodo.
Errori comuni e come evitarli
- Considerare a credito tutta l'IVA sugli acquisti. Solo l'imposta che rispetta i requisiti dell'art. 19 del DPR 633/72 è detraibile; includere IVA indetraibile gonfia il credito e sottostima il debito. Verificare inerenza e condizioni di detrazione prima di portare l'imposta in liquidazione.
- Chiedere a rimborso il credito che la norma destina al riporto. L'art. 27 prevede che la differenza a favore del contribuente sia computata in detrazione nel periodo successivo; il rimborso segue regole proprie e non è automatico. Riportare correttamente il credito periodico evita errori di compilazione.
- Dimenticare il credito riportato dal periodo precedente. Il credito non utilizzato si trascina e va sottratto al debito del periodo corrente: ometterlo porta a versare più del dovuto.
- Scorporare male l'IVA dai corrispettivi. Per i soggetti dell'art. 22 l'art. 27 indica i divisori per estrarre l'imponibile dai corrispettivi lordi; applicare un calcolo errato altera il debito del periodo.
- Non allineare i registri prima della liquidazione. Il saldo si fonda sui totali del registro delle fatture emesse (art. 23) e del registro degli acquisti (art. 25): registrazioni mancanti o tardive falsano l'imposta del periodo.
Riferimenti normativi
- Art. 27 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Liquidazioni e versamenti (testo originario)
- DPR 23 marzo 1998 n. 100 — disciplina vigente di liquidazioni e versamenti periodici IVA (mensile entro il 16 del mese successivo)
- Art. 7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542 — liquidazione e versamento trimestrale per opzione (16 del secondo mese successivo al trimestre, maggiorazione 1%)
- Art. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Detrazione
- Art. 22 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Commercio al minuto e attività assimilate
- Art. 23 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Registrazione delle fatture
- Art. 25 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Registrazione degli acquisti
Risorse correlate
- Registrazione fatture emesse art. 23 DPR 633/72
- Registrazione acquisti art. 25 DPR 633/72
- Detrazione IVA acquisti art. 19 DPR 633/1972
- Commercio al minuto IVA art. 22 DPR 633/72
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
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