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IVAUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Liquidazione IVA periodica art. 27 DPR 633/72: calcolo e F24

Come si calcola l'IVA periodica ai sensi dell'art. 27 DPR 633/72: differenza tra IVA a debito e a credito, versamento con F24 e riporto del credito

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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La liquidazione periodica determina l'IVA dovuta o a credito di ciascun periodo come differenza tra imposta sulle vendite e imposta sugli acquisti.

In sintesi

L'art. 27 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) nel testo originario disciplinava le liquidazioni e i versamenti periodici dell'imposta: il contribuente confronta l'IVA a debito sulle operazioni attive con l'IVA a credito sugli acquisti e versa la differenza, oppure riporta il credito al periodo successivo. La norma stabilisce in particolare che, se dal calcolo emerge una differenza a favore del contribuente, l'importo è computato in detrazione nel periodo successivo. Le regole procedurali di dettaglio su termini di liquidazione e versamento sono oggi contenute nel DPR 23 marzo 1998 n. 100, che ha sostituito la disciplina dei versamenti periodici dell'art. 27, e — per i contribuenti trimestrali per opzione — nell'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542. In sintesi: liquidazione mensile con versamento entro il giorno 16 del mese successivo; liquidazione trimestrale (contribuenti minori sotto le soglie di volume d'affari o per opzione) con versamento entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre e maggiorazione dell'1% a titolo di interessi (esclusi i trimestrali "naturali" come benzinai e autotrasportatori). Il versamento avviene con modello F24, tramite gli appositi codici tributo della liquidazione periodica.

Quando si applica

  • A tutti i soggetti passivi IVA che esercitano impresa, arti o professioni e che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, tenuti a liquidare periodicamente l'IVA ai sensi dell'art. 27 del DPR 633/72.
  • Ai contribuenti che registrano le fatture emesse a norma dell'art. 23 del DPR 633/72 e le fatture di acquisto a norma dell'art. 25 dello stesso decreto: i totali di tali registri alimentano il calcolo periodico.
  • Ai commercianti al minuto e agli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/72, per i quali l'art. 27 prevede che l'importo da versare o da riportare sia determinato sull'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'art. 24, scorporando l'imposta dai corrispettivi comprensivi di IVA.
  • Alla determinazione del diritto a detrazione, che presuppone la sussistenza dei requisiti dell'art. 19 del DPR 633/72: solo l'IVA detraibile concorre a ridurre il debito del periodo.

Come si applica nella pratica

Il meccanismo è quello tipico dell'imposta sul valore aggiunto: in ciascun periodo si sommano l'IVA a debito (esposta sulle fatture emesse e sui corrispettivi) e l'IVA a credito (detraibile sugli acquisti), e si determina il saldo del periodo.

Il flusso operativo è il seguente:

  1. Si totalizza l'IVA a debito risultante dal registro delle fatture emesse (art. 23) e, per chi opera al dettaglio, dal registro dei corrispettivi (art. 24).
  2. Si totalizza l'IVA a credito detraibile risultante dal registro degli acquisti (art. 25), nel rispetto dei requisiti di detrazione dell'art. 19.
  3. Si calcola la differenza: se l'IVA a debito è maggiore, emerge un saldo a debito da versare; se prevale l'IVA a credito, emerge un saldo a credito.
  4. Il saldo a debito si versa con modello F24; il saldo a credito, come previsto dall'art. 27, è computato in detrazione nel periodo successivo (riporto del credito).

La tabella seguente illustra la struttura del calcolo del saldo periodico:

VoceImportoSegno
IVA sulle vendite (fatture emesse art. 23)8.200,00 €a debito (+)
IVA sugli acquisti detraibile (art. 25 + art. 19)5.600,00 €a credito (−)
Eventuale credito riportato dal periodo precedente0,00 €a credito (−)
Saldo del periodo2.600,00 €a debito da versare con F24

Il versamento dell'imposta dovuta avviene tramite modello F24, con il quale il debito IVA periodico può anche essere compensato con altri crediti disponibili secondo le regole generali sulla compensazione. I codici tributo da indicare nel modello sono quelli specifici della liquidazione periodica (distinti per ciascuna mensilità o per ciascun trimestre). Sul piano dei termini, l'inquadramento vigente è quello del DPR 100/1998: il versamento del saldo a debito è dovuto entro il giorno 16 del mese successivo per i contribuenti mensili, ed entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali (per opzione), con maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. Il testo originario dell'art. 27 disciplinava la liquidazione e il versamento, ma sui termini e sulle modalità procedurali prevale oggi la disciplina del DPR 100/1998 (e, per l'opzione trimestrale, l'art. 7 del DPR 542/1999). Quando il termine ordinario di versamento cade in un giorno festivo o non lavorativo, si applica lo slittamento secondo le regole di calendario degli adempimenti periodici.

Esempi pratici

Esempio 1 — Periodo a debito con versamento F24

Una società di servizi nel periodo registra fatture emesse per 30.000,00 € di imponibile con IVA al 22% (6.600,00 € a debito) e fatture di acquisto detraibili per 18.000,00 € di imponibile con IVA al 22% (3.960,00 € a credito). Il saldo del periodo è 6.600,00 € − 3.960,00 € = 2.640,00 € a debito, da versare con modello F24.

Esempio 2 — Periodo a credito con riporto

Un'impresa che ha sostenuto rilevanti investimenti registra nel periodo IVA a debito per 4.100,00 € e IVA a credito detraibile per 7.300,00 €. Dal calcolo emerge una differenza a favore del contribuente di 3.200,00 €: ai sensi dell'art. 27 del DPR 633/72 tale importo non si versa, ma è computato in detrazione nel periodo successivo, riducendo il debito che eventualmente maturerà.

Esempio 3 — Commerciante al minuto art. 22

Un commerciante al minuto registra nel periodo corrispettivi comprensivi di IVA per 24.400,00 € relativi a operazioni con aliquota ordinaria del 22%. Per i soggetti di cui all'art. 22, l'imposta va scorporata dividendo i corrispettivi per 122 e moltiplicando per cento: la quota imponibile è 24.400,00 € ÷ 122 × 100 = 20.000,00 €, con IVA a debito di 4.400,00 €, da confrontare con l'IVA a credito sugli acquisti per ottenere il saldo del periodo.

Errori comuni e come evitarli

  • Considerare a credito tutta l'IVA sugli acquisti. Solo l'imposta che rispetta i requisiti dell'art. 19 del DPR 633/72 è detraibile; includere IVA indetraibile gonfia il credito e sottostima il debito. Verificare inerenza e condizioni di detrazione prima di portare l'imposta in liquidazione.
  • Chiedere a rimborso il credito che la norma destina al riporto. L'art. 27 prevede che la differenza a favore del contribuente sia computata in detrazione nel periodo successivo; il rimborso segue regole proprie e non è automatico. Riportare correttamente il credito periodico evita errori di compilazione.
  • Dimenticare il credito riportato dal periodo precedente. Il credito non utilizzato si trascina e va sottratto al debito del periodo corrente: ometterlo porta a versare più del dovuto.
  • Scorporare male l'IVA dai corrispettivi. Per i soggetti dell'art. 22 l'art. 27 indica i divisori per estrarre l'imponibile dai corrispettivi lordi; applicare un calcolo errato altera il debito del periodo.
  • Non allineare i registri prima della liquidazione. Il saldo si fonda sui totali del registro delle fatture emesse (art. 23) e del registro degli acquisti (art. 25): registrazioni mancanti o tardive falsano l'imposta del periodo.

Riferimenti normativi

  • Art. 27 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Liquidazioni e versamenti (testo originario)
  • DPR 23 marzo 1998 n. 100 — disciplina vigente di liquidazioni e versamenti periodici IVA (mensile entro il 16 del mese successivo)
  • Art. 7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542 — liquidazione e versamento trimestrale per opzione (16 del secondo mese successivo al trimestre, maggiorazione 1%)
  • Art. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Detrazione
  • Art. 22 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Commercio al minuto e attività assimilate
  • Art. 23 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Registrazione delle fatture
  • Art. 25 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Registrazione degli acquisti

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

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