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IVAUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Importazioni non soggette a IVA art. 68 DPR 633/1972

L'art. 68 DPR 633/72 elenca le importazioni non soggette a IVA: beni per esportatori abituali, campioni gratuiti, beni esenti o non imponibili e reintroduzioni

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 68 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 elenca le importazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto: si tratta di operazioni che, pur configurando giuridicamente un'importazione, non scontano l'IVA in dogana per espressa previsione normativa. Rientrano nell'elenco, tra l'altro, le importazioni di beni destinati a esportatori abituali (ricollegate all'art. 8, primo comma, lett. c), i campioni gratuiti di modico valore, ogni importazione definitiva di beni la cui cessione è esente o non soggetta a norma dell'art. 72, la reintroduzione di beni nello stato originario, le importazioni di beni donati a determinati enti, le importazioni di gas ed energia, e i beni importati nell'ambito del regime speciale di importazione (IOSS) di cui all'art. 74-sexies.1.

Quando si applica

La norma opera al momento dell'importazione, cioè dell'introduzione di beni nel territorio dello Stato da Paesi terzi (extra-UE), che costituisce di regola operazione imponibile ai fini IVA all'atto dello sdoganamento. L'art. 68 individua i casi in cui questa imposizione non si applica. Le fattispecie del comma 1 sono:

  • lett. a) — importazioni di beni indicati nell'art. 8, primo comma, lett. c), nell'art. 8-bis e nel secondo comma dell'art. 9 (per i corrispettivi di cui al n. 9), purché ricorrano le condizioni dei predetti articoli: è il caso tipico delle importazioni effettuate dagli esportatori abituali nei limiti del plafond;
  • lett. b) — campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
  • lett. c) — ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente o non soggetta a norma dell'art. 72 (con regola specifica per l'oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11);
  • lett. d) — reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, se ricorrono le condizioni per la franchigia doganale;
  • lett. f) — importazione di beni donati a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, studio o ricerca, o a favore di popolazioni colpite da calamità;
  • lett. g) — importazioni dei beni indicati nell'art. 2, terzo comma, lett. l);
  • lett. g-bis) — importazioni di gas (sistema di gas naturale o rete connessa), energia elettrica, calore o freddo mediante reti;
  • lett. g-ter) — importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale IOSS dell'art. 74-sexies.1, con indicazione in dogana del numero individuale di identificazione IVA.

Le lettere c-bis) ed e) sono soppresse (rispettivamente dal D.L. 269/2003 e dal D.L. 331/1993).

Come si applica nella pratica

La non soggezione all'imposta opera in sede di dichiarazione doganale: il bene è sdoganato senza assolvimento dell'IVA all'importazione, fermo restando l'obbligo di documentare i presupposti (plafond, franchigia, attestazione per l'oro da investimento, identificativo IOSS).

Fattispecie (comma 1)Presupposto operativo
Esportatore abituale (lett. a)utilizzo del plafond ex art. 8, c.1, lett. c) entro il disponibile
Campioni gratuiti (lett. b)modico valore + apposita contrassegnazione
Beni la cui cessione è esente/non soggetta (lett. c)rinvio all'art. 72; per oro da investimento attestazione in dogana
Reintroduzione (lett. d)stesso soggetto esportatore + condizioni di franchigia doganale
Donazioni a enti (lett. f)ente destinatario con finalità qualificate
Beni in regime IOSS (lett. g-ter)numero identificativo IVA IOSS indicato nella dichiarazione doganale

L'art. 68 è il complemento, sul versante importazioni, dell'art. 67 che ne definisce nozione e presupposti. Si veda Importazioni IVA art. 67 per l'inquadramento generale dell'operazione di importazione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Importazione da parte di esportatore abituale

Una PMI con status di esportatore abituale e plafond disponibile di 200.000,00 € importa materie prime da un fornitore extra-UE per 50.000,00 €. L'operazione, ricollegata all'art. 8, primo comma, lett. c), non è soggetta a IVA all'importazione (art. 68, comma 1, lett. a): in dogana non si assolve l'imposta, con erosione del plafond per 50.000,00 €.

Esempio 2 — Reintroduzione di beni esportati

Un'impresa italiana aveva esportato in Svizzera un macchinario per una fiera; al termine lo reintroduce nello stato originario. Trattandosi della reintroduzione da parte dello stesso soggetto, in presenza delle condizioni di franchigia doganale, l'operazione non è soggetta a IVA all'importazione (art. 68, comma 1, lett. d).

Esempio 3 — Campioni gratuiti di modico valore

Un'azienda riceve da un fornitore extra-UE campioni di prodotto di valore unitario trascurabile, appositamente contrassegnati come campioni non destinati alla vendita. L'importazione non è soggetta a IVA (art. 68, comma 1, lett. b): nessuna imposta dovuta in dogana sui campioni gratuiti di modico valore.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: confondere "non soggetta a imposta" con "esente". L'art. 68 individua importazioni non soggette all'IVA all'importazione; non si tratta di esenzioni con i conseguenti effetti sul pro-rata di detrazione.
  • Errore tipico: importare da esportatore abituale senza monitorare il plafond. La non soggezione della lett. a) presuppone la capienza del plafond ex art. 8: l'utilizzo va tracciato per non incorrere nello splafonamento.
  • Errore tipico: applicare la lett. b) a campioni di valore non modico o non contrassegnati. Occorrono entrambi i requisiti: modico valore e apposita contrassegnazione.
  • Errore tipico: trascurare l'attestazione per l'oro da investimento. Per l'oro di cui all'art. 10, n. 11), l'esenzione opera solo se i requisiti risultano da conforme attestazione resa in dichiarazione doganale.
  • Errore tipico: omettere il numero identificativo IOSS in dogana. Per i beni in regime speciale (lett. g-ter), la non soggezione richiede l'indicazione del numero di identificazione IVA attribuito ai fini IOSS.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 68 — Importazioni non soggette all'imposta (comma 1, lettere a, b, c, d, f, g, g-bis, g-ter).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 67 — nozione e presupposti delle importazioni.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 8, primo comma, lett. c) — cessioni all'esportazione e plafond degli esportatori abituali.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 72 — operazioni non soggette richiamate dalla lett. c); art. 74-sexies.1 — regime speciale IOSS.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.