Territorialità IVA cessioni di beni art. 7-bis DPR 633/72
L'art. 7-bis DPR 633/72 fissa la territorialità IVA delle cessioni di beni: immobili situati e beni mobili esistenti nel territorio dello Stato
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 7-bis del D.P.R. 633/1972 stabilisce il criterio di territorialità delle cessioni di beni ai fini IVA: le cessioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ivi situati, ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio dello Stato, oppure beni mobili spediti da altro Stato membro e installati, montati o assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto. Per le cessioni a bordo di navi, aerei o treni e per le cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo valgono criteri specifici. Il requisito chiave è l'esistenza fisica del bene nel territorio al momento della cessione.
Quando si applica
La territorialità è uno dei presupposti d'imposta: una cessione di beni è soggetta a IVA italiana solo se, oltre ai requisiti oggettivo e soggettivo, si considera territorialmente rilevante in Italia. L'art. 7-bis disciplina specificamente le cessioni di beni, mentre la territorialità delle prestazioni di servizi è regolata dall'art. 7-ter e dagli articoli seguenti.
Le situazioni rilevanti riguardano:
- Beni immobili (terreni, fabbricati): la cessione è territorialmente rilevante in Italia se l'immobile è situato nel territorio dello Stato, a prescindere dalla residenza di cedente e cessionario.
- Beni mobili: rileva l'esistenza fisica nel territorio dello Stato al momento dell'effettuazione dell'operazione; i beni devono essere nazionali, comunitari o in regime di temporanea importazione.
- Beni con montaggio: i beni spediti da altro Stato membro e installati, montati o assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto si considerano ceduti in Italia.
- Cessioni a bordo e cessioni di gas/elettricità/calore/freddo: criteri derogatori dei commi 2 e 3.
Come si applica nella pratica
Il comma 1 fissa la regola generale, distinguendo immobili e mobili:
| Tipo di bene | Condizione di territorialità in Italia |
|---|---|
| Beni immobili | Immobile esistente (situato) nel territorio dello Stato |
| Beni mobili (nazionali, comunitari, in temporanea importazione) | Beni esistenti nel territorio dello Stato al momento della cessione |
| Beni mobili con installazione/montaggio | Beni spediti da altro Stato UE e installati/montati/assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto |
Il comma 2 disciplina le cessioni a bordo di nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'Unione: si considerano effettuate in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato.
Il comma 3 detta i criteri per le cessioni di gas (tramite sistema di gas naturale o rete connessa), energia elettrica, calore o freddo (reti di riscaldamento/raffreddamento):
- lettera a) — territoriali in Italia quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato (la cui attività principale è la rivendita di detti beni e il cui consumo personale è trascurabile);
- lettera b) — quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato; per la parte non utilizzata, rilevano se poste in essere verso soggetti stabiliti in Italia (escluse le stabili organizzazioni all'estero).
La distinzione tra beni immobili (territorialità per ubicazione fisica) e beni mobili (territorialità per esistenza fisica all'atto della cessione) è il discrimine operativo che determina se applicare l'IVA italiana o trattare l'operazione come fuori campo per difetto del presupposto territoriale.
Esempi pratici
Esempio 1 — Cessione di immobile situato in Italia
Una società tedesca cede a un'impresa francese un capannone situato a Modena per 1.200.000,00 €. L'immobile è situato nel territorio dello Stato: la cessione è territorialmente rilevante in Italia ai sensi del comma 1, a prescindere dalla nazionalità delle parti.
Esempio 2 — Beni mobili esistenti in Italia
Un'impresa italiana vende merce stoccata in un proprio deposito di Bologna per 45.000,00 €. I beni mobili sono fisicamente esistenti nel territorio dello Stato al momento della cessione: l'operazione si considera effettuata in Italia (comma 1).
Esempio 3 — Bene con montaggio dall'estero
Un fornitore spagnolo spedisce in Italia un impianto industriale e ne cura l'installazione presso lo stabilimento del cliente a Verona, per 320.000,00 €. Trattandosi di bene spedito da altro Stato membro e montato in Italia dal fornitore, la cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato (comma 1).
Errori comuni e come evitarli
- Guardare alla residenza delle parti anziché al luogo del bene: per le cessioni di beni rileva l'ubicazione/esistenza fisica del bene, non la residenza di cedente e cessionario.
- Confondere territorialità delle cessioni (art. 7-bis) e dei servizi (art. 7-ter): i criteri sono diversi; le prestazioni di servizi seguono la regola del committente o criteri specifici.
- Trascurare la condizione dell'esistenza nel territorio per i beni mobili: un bene mobile fuori dal territorio dello Stato non rende l'operazione territorialmente rilevante in Italia.
- Ignorare il regime dei beni con montaggio: l'installazione in Italia da parte del fornitore "attrae" la territorialità anche per beni provenienti da altro Stato UE.
- Dimenticare le regole speciali su gas, elettricità, calore e freddo: i commi 2 e 3 derogano alla regola generale con criteri legati a rivenditore e luogo di consumo.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-bis — Territorialità delle cessioni di beni (commi 1-3: beni immobili e mobili, cessioni a bordo, gas ed energia).
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter — Territorialità delle prestazioni di servizi.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8 — Cessioni all'esportazione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9 — Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Risorse correlate
- Territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7-ter DPR 633/72)
- Cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93)
- Cessioni di beni (art. 2 DPR 633/72)
- Volume d'affari (art. 20 DPR 633/72)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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