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IVAUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Territorialità IVA cessioni di beni art. 7-bis DPR 633/72

L'art. 7-bis DPR 633/72 fissa la territorialità IVA delle cessioni di beni: immobili situati e beni mobili esistenti nel territorio dello Stato

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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4 min lettura

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In sintesi

L'art. 7-bis del D.P.R. 633/1972 stabilisce il criterio di territorialità delle cessioni di beni ai fini IVA: le cessioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ivi situati, ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio dello Stato, oppure beni mobili spediti da altro Stato membro e installati, montati o assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto. Per le cessioni a bordo di navi, aerei o treni e per le cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo valgono criteri specifici. Il requisito chiave è l'esistenza fisica del bene nel territorio al momento della cessione.

Quando si applica

La territorialità è uno dei presupposti d'imposta: una cessione di beni è soggetta a IVA italiana solo se, oltre ai requisiti oggettivo e soggettivo, si considera territorialmente rilevante in Italia. L'art. 7-bis disciplina specificamente le cessioni di beni, mentre la territorialità delle prestazioni di servizi è regolata dall'art. 7-ter e dagli articoli seguenti.

Le situazioni rilevanti riguardano:

  • Beni immobili (terreni, fabbricati): la cessione è territorialmente rilevante in Italia se l'immobile è situato nel territorio dello Stato, a prescindere dalla residenza di cedente e cessionario.
  • Beni mobili: rileva l'esistenza fisica nel territorio dello Stato al momento dell'effettuazione dell'operazione; i beni devono essere nazionali, comunitari o in regime di temporanea importazione.
  • Beni con montaggio: i beni spediti da altro Stato membro e installati, montati o assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto si considerano ceduti in Italia.
  • Cessioni a bordo e cessioni di gas/elettricità/calore/freddo: criteri derogatori dei commi 2 e 3.

Come si applica nella pratica

Il comma 1 fissa la regola generale, distinguendo immobili e mobili:

Tipo di beneCondizione di territorialità in Italia
Beni immobiliImmobile esistente (situato) nel territorio dello Stato
Beni mobili (nazionali, comunitari, in temporanea importazione)Beni esistenti nel territorio dello Stato al momento della cessione
Beni mobili con installazione/montaggioBeni spediti da altro Stato UE e installati/montati/assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto

Il comma 2 disciplina le cessioni a bordo di nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'Unione: si considerano effettuate in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato.

Il comma 3 detta i criteri per le cessioni di gas (tramite sistema di gas naturale o rete connessa), energia elettrica, calore o freddo (reti di riscaldamento/raffreddamento):

  • lettera a) — territoriali in Italia quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato (la cui attività principale è la rivendita di detti beni e il cui consumo personale è trascurabile);
  • lettera b) — quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato; per la parte non utilizzata, rilevano se poste in essere verso soggetti stabiliti in Italia (escluse le stabili organizzazioni all'estero).

La distinzione tra beni immobili (territorialità per ubicazione fisica) e beni mobili (territorialità per esistenza fisica all'atto della cessione) è il discrimine operativo che determina se applicare l'IVA italiana o trattare l'operazione come fuori campo per difetto del presupposto territoriale.

Esempi pratici

Esempio 1 — Cessione di immobile situato in Italia

Una società tedesca cede a un'impresa francese un capannone situato a Modena per 1.200.000,00 €. L'immobile è situato nel territorio dello Stato: la cessione è territorialmente rilevante in Italia ai sensi del comma 1, a prescindere dalla nazionalità delle parti.

Esempio 2 — Beni mobili esistenti in Italia

Un'impresa italiana vende merce stoccata in un proprio deposito di Bologna per 45.000,00 €. I beni mobili sono fisicamente esistenti nel territorio dello Stato al momento della cessione: l'operazione si considera effettuata in Italia (comma 1).

Esempio 3 — Bene con montaggio dall'estero

Un fornitore spagnolo spedisce in Italia un impianto industriale e ne cura l'installazione presso lo stabilimento del cliente a Verona, per 320.000,00 €. Trattandosi di bene spedito da altro Stato membro e montato in Italia dal fornitore, la cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato (comma 1).

Errori comuni e come evitarli

  • Guardare alla residenza delle parti anziché al luogo del bene: per le cessioni di beni rileva l'ubicazione/esistenza fisica del bene, non la residenza di cedente e cessionario.
  • Confondere territorialità delle cessioni (art. 7-bis) e dei servizi (art. 7-ter): i criteri sono diversi; le prestazioni di servizi seguono la regola del committente o criteri specifici.
  • Trascurare la condizione dell'esistenza nel territorio per i beni mobili: un bene mobile fuori dal territorio dello Stato non rende l'operazione territorialmente rilevante in Italia.
  • Ignorare il regime dei beni con montaggio: l'installazione in Italia da parte del fornitore "attrae" la territorialità anche per beni provenienti da altro Stato UE.
  • Dimenticare le regole speciali su gas, elettricità, calore e freddo: i commi 2 e 3 derogano alla regola generale con criteri legati a rivenditore e luogo di consumo.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-bis — Territorialità delle cessioni di beni (commi 1-3: beni immobili e mobili, cessioni a bordo, gas ed energia).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter — Territorialità delle prestazioni di servizi.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8 — Cessioni all'esportazione.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9 — Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.