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IVAUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Territorialità IVA servizi B2C extra-UE art. 7-septies DPR 633/72

L'art. 7-septies DPR 633/72 esclude da IVA in Italia consulenze, pubblicità, servizi finanziari e altri servizi resi a privati domiciliati fuori dalla Comunità

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 7-septies del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 stabilisce, in deroga al criterio generale dell'art. 7-ter comma 1 lettera b), che alcune prestazioni di servizi non si considerano effettuate nel territorio dello Stato — e quindi sono fuori campo IVA in Italia — quando sono rese a committenti non soggetti passivi (privati) domiciliati e residenti fuori della Comunità (extra-UE). La ratio è evitare la tassazione in Italia di servizi "immateriali" (consulenze, pubblicità, operazioni bancarie e assicurative, messa a disposizione di personale, locazione di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto) destinati a un consumatore stabilito al di fuori dell'Unione europea, in coerenza con il principio di tassazione nel luogo di consumo.

Quando si applica

La deroga opera al ricorrere congiunto di due condizioni soggettive:

  1. il committente è un non soggetto passivo (privato consumatore, non un'impresa o professionista che agisce come tale);
  2. il committente è domiciliato e residente fuori della Comunità (extra-UE).

Se entrambe le condizioni sussistono, le prestazioni elencate dall'art. 7-septies, comma 1, sono fuori campo IVA in Italia. Le categorie tassativamente indicate sono:

  • cessioni, concessioni e licenze di diritti di proprietà intellettuale e simili (servizi di cui all'art. 3, secondo comma, n. 2; lett. a);
  • prestazioni pubblicitarie (lett. b);
  • prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, elaborazione e fornitura di dati e simili (lett. c);
  • operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le riassicurazioni ed escluse le locazioni di casseforti (lett. d);
  • messa a disposizione del personale (lett. e);
  • locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto (lett. f);
  • accesso e servizi connessi ai sistemi di gas, energia elettrica, reti di riscaldamento e raffreddamento (lett. g);
  • obblighi di non concorrenza (non esercitare un'attività o un diritto) relativi alle prestazioni precedenti (lett. l).

Le lettere h) e i) sono state soppresse dal D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42 (i servizi TTE B2C sono confluiti nella disciplina dell'art. 7-octies).

Come si applica nella pratica

Il meccanismo è "a esclusione": verificate le condizioni soggettive, la prestazione esce dal campo IVA italiano. La fattura va emessa senza addebito di imposta, con l'indicazione di operazione non soggetta ai sensi dell'art. 7-septies (operazione fuori campo per carenza del presupposto territoriale).

VerificaEsito ai fini della territorialità in Italia
Committente è soggetto passivo (B2B)art. 7-septies non si applica → regola art. 7-ter lett. a)
Committente privato residente in UEart. 7-septies non si applica → tassazione secondo art. 7-ter lett. b)
Committente privato residente extra-UE + servizio in elencofuori campo IVA in Italia (art. 7-septies, comma 1)
Servizio non incluso nell'elencoresta la regola generale art. 7-ter lett. b)

L'art. 7-septies è speculare e complementare all'art. 7-ter, che fissa il criterio generale, e all'art. 7-sexies, che individua le prestazioni B2C imponibili in Italia per criteri specifici. Per il quadro completo del criterio generale si veda Territorialità IVA delle prestazioni di servizi art. 7-ter.

Esempi pratici

Esempio 1 — Consulenza legale a privato statunitense

Uno studio legale italiano fornisce consulenza a un privato cittadino residente negli Stati Uniti, per un onorario di 4.000,00 €. Essendo una prestazione di assistenza legale resa a committente non soggetto passivo extra-UE, l'operazione è fuori campo IVA in Italia (art. 7-septies, comma 1, lett. c): fattura emessa senza IVA, con annotazione di operazione non soggetta per difetto del requisito territoriale.

Esempio 2 — Pubblicità per privato svizzero

Un'agenzia di Torino realizza una campagna pubblicitaria per un privato residente in Svizzera (Paese extra-UE) per 8.000,00 €. La prestazione pubblicitaria resa a non soggetto passivo extra-UE non è territorialmente rilevante in Italia (art. 7-septies, comma 1, lett. b): nessun addebito di IVA in fattura.

Esempio 3 — Locazione di beni mobili a privato UE (deroga non applicabile)

Una società italiana noleggia attrezzatura (bene mobile diverso da un mezzo di trasporto) a un privato residente in Germania per 3.000,00 €. La controparte è residente nell'Unione europea: la deroga dell'art. 7-septies (riservata ai committenti extra-UE) non opera, e si applica la regola generale dell'art. 7-ter, con tassazione nel luogo del prestatore: IVA italiana al 22% per 660,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: applicare l'art. 7-septies a committenti residenti in altri Stati UE. La deroga vale solo per committenti privati domiciliati e residenti fuori della Comunità; per i privati UE resta la regola dell'art. 7-ter.
  • Errore tipico: usare la deroga per committenti soggetti passivi. L'art. 7-septies riguarda esclusivamente i non soggetti passivi; nel B2B vale il criterio del committente (art. 7-ter, comma 1, lett. a).
  • Errore tipico: estendere la non imponibilità a servizi non elencati. L'elenco del comma 1 è tassativo: per i servizi non inclusi torna applicabile la regola generale del prestatore.
  • Errore tipico: considerare ancora vigenti le lettere h) e i) per i servizi elettronici. Sono soppresse dal 2015: i servizi TTE B2C sono disciplinati dall'art. 7-octies con la soglia unica UE di 10.000 euro.
  • Errore tipico: omettere in fattura l'indicazione di operazione "non soggetta" ex art. 7-septies, generando incertezza nei controlli sulla natura fuori campo dell'operazione.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-septies — Territorialità, disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (comma 1, lettere a-l).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-ter, comma 1 — criterio generale di territorialità delle prestazioni di servizi.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 7-sexies — prestazioni B2C imponibili in Italia per criteri specifici.
  • D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42 — soppressione delle lettere h) e i) dell'art. 7-septies (servizi TTE).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.