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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Oggetto imposta di registro art. 1 DPR 131/1986

L'art. 1 del DPR 131/1986 fissa l'oggetto dell'imposta di registro: atti soggetti a registrazione e atti volontariamente presentati, con rinvio alla Tariffa

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 1 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 stabilisce l'oggetto dell'imposta di registro: il tributo si applica, nella misura indicata nella Tariffa allegata al testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. La norma è la chiave di volta del sistema: individua il perimetro applicativo (gli atti tassabili) e rinvia alla Tariffa (parte prima e parte seconda) per la determinazione dell'imposta dovuta. La misura del prelievo — fissa o proporzionale — non è contenuta nell'articolo, ma nella Tariffa, che va sempre consultata caso per caso.

Quando si applica

L'imposta di registro colpisce, in linea generale, gli atti scritti e i contratti verbali per cui la legge prevede la formalità della registrazione. L'art. 1 fissa due presupposti applicativi distinti:

  • Atti soggetti a registrazione: atti per i quali il testo unico impone la registrazione, in termine fisso (atti della parte prima della Tariffa) o in caso d'uso (atti della parte seconda). Rientrano qui le scritture private, gli atti pubblici, le scritture autenticate, i contratti verbali indicati dall'art. 3.
  • Atti volontariamente presentati: atti per i quali la registrazione non è obbligatoria, ma che il contribuente sceglie di registrare per attribuire data certa o per altri fini probatori. Anche in questo caso l'imposta è dovuta nella misura della Tariffa.

Il presupposto soggettivo riguarda chiunque ponga in essere un atto rilevante: parti contraenti, pubblici ufficiali roganti, soggetti obbligati alla richiesta di registrazione ai sensi degli artt. 10 e seguenti. Il presupposto oggettivo è l'esistenza di un atto rientrante nelle categorie tariffarie.

Come si applica nella pratica

L'art. 1 va sempre letto in combinato con la Tariffa allegata e con l'art. 5, che distingue gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (parte prima della Tariffa) da quelli soggetti a registrazione solo in caso d'uso (parte seconda). La misura dell'imposta — in misura fissa oppure proporzionale — è determinata voce per voce dalla Tariffa, parte I e parte II, non dall'art. 1.

ElementoRiferimentoContenuto
Presuppostoart. 1Atti soggetti a registrazione + atti volontariamente presentati
Misura dell'impostaTariffa, parte I e IIMisura fissa o proporzionale per ciascuna voce
Termine fisso vs caso d'usoart. 5Parte prima = termine fisso; parte seconda = caso d'uso
Base imponibileart. 43Valore del bene/diritto o corrispettivo pattuito
Soggetti obbligatiart. 57Parti, pubblici ufficiali, solidarietà

La quantificazione concreta segue un percorso a tre passi: (1) qualificare l'atto e individuare la voce di Tariffa applicabile; (2) verificare se la registrazione è in termine fisso o in caso d'uso (art. 5); (3) calcolare l'imposta applicando alla base imponibile la misura prevista dalla relativa voce tariffaria. Le percentuali proporzionali (ad esempio per i trasferimenti immobiliari) e gli importi della misura fissa vivono esclusivamente nella Tariffa allegata: l'art. 1 non li riporta.

Esempi pratici

Esempio 1 — Contratto di compravendita immobiliare tra privati

Una compravendita di fabbricato abitativo tra privati è atto soggetto a registrazione in termine fisso (parte prima della Tariffa). L'imposta di registro proporzionale si determina applicando al valore catastale o al corrispettivo la misura prevista dalla relativa voce della Tariffa. L'art. 1 fonda la tassabilità dell'atto; la misura concreta del prelievo è quella tariffaria.

Esempio 2 — Scrittura privata presentata volontariamente

Due imprese sottoscrivono un accordo commerciale non soggetto a registrazione obbligatoria. Per attribuirgli data certa, lo presentano volontariamente all'ufficio. In base all'art. 1, l'atto volontariamente presentato è soggetto a imposta nella misura indicata dalla Tariffa: di norma l'imposta fissa prevista per le scritture prive di contenuto patrimoniale autonomo.

Esempio 3 — Verbale di assemblea con delibera tassabile

Una S.r.l. redige un verbale assembleare contenente una delibera rilevante ai fini del registro. L'atto rientra tra quelli soggetti a registrazione: l'imposta si applica nella misura della Tariffa per la relativa voce. La corretta individuazione della voce tariffaria evita sia l'omesso versamento sia il pagamento di un'imposta superiore al dovuto.

Errori comuni e come evitarli

  • Cercare l'aliquota nell'art. 1: l'articolo non contiene percentuali né importi. Le misure (fissa o proporzionale) sono tutte nella Tariffa, parte I e parte II. Citare un'aliquota richiamando l'art. 1 è un errore tecnico.
  • Confondere atti in termine fisso e in caso d'uso: solo l'art. 5 e la Tariffa indicano se un atto va registrato subito o solo in caso d'uso. Trascurare questa distinzione porta a versamenti tardivi e sanzioni.
  • Ignorare gli atti volontariamente presentati: anche un atto non obbligato, se presentato, sconta l'imposta della Tariffa. Presentarlo «per sicurezza» senza valutarne il costo fiscale è un errore frequente.
  • Non coordinare registro e IVA: per gli atti relativi a operazioni soggette a IVA opera il principio di alternatività dell'art. 40. Applicare il registro proporzionale dove l'operazione è già IVA significa duplicare l'imposizione.
  • Omettere la verifica della base imponibile: la misura proporzionale si applica alla base imponibile dell'art. 43, non a un valore arbitrario. Un errore sulla base si riflette direttamente sull'imposta.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 1 — Oggetto dell'imposta (atti soggetti a registrazione e atti volontariamente presentati; rinvio alla Tariffa allegata).
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 5 — Registrazione in termine fisso e in caso d'uso (parte prima e parte seconda della Tariffa).
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 43 — Base imponibile dell'imposta di registro.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 40 — Atti relativi a operazioni soggette a IVA (alternatività IVA-registro).
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa allegata (parti I e II) — misura fissa e proporzionale per ciascuna voce.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.