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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Pignoramento stipendio e presso terzi: art. 72-bis DPR 602/1973

Espropriazione forzata esattoriale: come funziona il pignoramento dei crediti presso terzi e quali sono i limiti di pignorabilità di stipendi e salari

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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Espropriazione forzata esattoriale: come funziona il pignoramento dei crediti presso terzi e quali sono i limiti di pignorabilità di stipendi e salari

In sintesi

L'art. 72-ter del DPR 602/1973 disciplina i limiti di pignorabilità dello stipendio: l'agente della riscossione può pignorare un decimo per importi fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 € e un quinto oltre 5.000 €. Il pignoramento presso terzi (art. 72-bis) consente di ordinare al datore di lavoro, alla banca o al committente di pagare direttamente all'agente della riscossione le somme dovute al debitore, fino a concorrenza del carico iscritto a ruolo.

L'espropriazione forzata è l'ultima fase della riscossione coattiva: scatta solo dopo la notifica della cartella e il decorso dei termini di legge. Il pignoramento presso terzi è lo strumento più usato, perché aggredisce crediti certi (retribuzione, saldo del conto corrente, fatture da incassare) senza passare per la vendita di beni. Le percentuali e le soglie non sono discrezionali: la legge fissa un argine preciso a tutela del debitore, garantendo che una quota della retribuzione resti sempre disponibile.

Quando si applica

L'espropriazione forzata presuppone una cartella di pagamento regolarmente notificata e non pagata. Il ruolo costituisce titolo esecutivo (art. 49, comma 1): non serve un decreto del giudice, l'agente della riscossione procede direttamente.

I termini che attivano l'esecuzione sono due:

  • 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 50, comma 1): solo decorso inutilmente questo termine l'espropriazione può iniziare, salve dilazione e sospensione del pagamento;
  • se l'espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta da un nuovo avviso che intima di adempiere entro cinque giorni (art. 50, comma 2). Questo avviso, a sua volta, perde efficacia trascorso un anno dalla notifica (art. 50, comma 3).

Il pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis) si applica quando il debitore vanta crediti verso soggetti diversi dall'erario: il datore di lavoro per la retribuzione, la banca per il saldo del conto, un cliente per fatture non ancora incassate. Restano esclusi i crediti pensionistici e si applicano in ogni caso i limiti dell'art. 545 del codice di procedura civile e dell'art. 72-ter.

I limiti di pignorabilità dell'art. 72-ter riguardano specificamente stipendi, salari e altre indennità del rapporto di lavoro, comprese le somme dovute a causa di licenziamento.

Come si applica nella pratica

Il pignoramento presso terzi funziona così: l'atto notificato al terzo (datore, banca, committente) può contenere, in luogo della citazione ordinaria, l'ordine di pagare direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede (art. 72-bis, comma 1). Il terzo deve versare:

  • entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, per le somme già maturate a quella data;
  • alle rispettive scadenze, per le somme che matureranno in futuro.

Per stipendi e salari intervengono i limiti dell'art. 72-ter, che fissa la quota massima pignorabile in base all'importo mensile della retribuzione:

Importo mensile della retribuzioneFrazione pignorabileRiferimento
Fino a 2.500 €un decimo (1/10)art. 72-ter, c. 1
Da 2.500 € a 5.000 €un settimo (1/7)art. 72-ter, c. 1
Oltre 5.000 €un quinto (1/5)art. 72-ter, c. 2 (rinvio all'art. 545, c. 4, c.p.c.)

Quando lo stipendio è già stato accreditato sul conto corrente del debitore, l'art. 72-ter, comma 2-bis, tutela l'ultimo emolumento accreditato: il terzo pignorato non è obbligato a metterlo a disposizione, così il lavoratore conserva la mensilità più recente.

Una tutela parallela opera per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis). Prima di pagare un importo superiore a 5.000 €, la PA e le società a prevalente partecipazione pubblica verificano se il beneficiario è inadempiente per cartelle di pagamento di ammontare complessivo almeno pari a tale soglia; in caso affermativo, non pagano e segnalano all'agente della riscossione. Per le somme dovute a titolo di stipendio o salario la verifica scatta già sui pagamenti superiori a 2.500 €, con inadempienza complessiva di almeno 5.000 € (art. 48-bis, comma 1-bis). Chi ha ottenuto la dilazione ai sensi dell'art. 19 è escluso dal blocco: la rateizzazione attiva tiene il debitore "pulito" anche verso la PA committente.

Sul debito non pagato maturano gli interessi di mora: decorso il termine dei 60 giorni dell'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo — esclusi sanzioni e interessi — si applicano gli interessi di mora dalla notifica della cartella al pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, calibrato sulla media dei tassi bancari attivi (art. 30, comma 1). Il tasso non è fisso: va verificato anno per anno nel decreto MEF vigente.

Per inquadrare il pignoramento nel percorso completo della riscossione, vedi la Cartella di pagamento e ruolo e l'Ipoteca esattoriale ed espropriazione immobiliare.

Esempi pratici

Esempio 1 — Pignoramento dello stipendio di un dipendente

Un impiegato ha una cartella da 8.000 € non pagata. La retribuzione mensile netta è di 1.800 €. Applicando l'art. 72-ter, comma 1 (importo fino a 2.500 €), la quota pignorabile è un decimo: 180 € al mese. Il datore di lavoro, ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi, trattiene 180 € da ogni busta paga e li versa all'agente della riscossione fino a estinzione del debito. Il dipendente continua a percepire 1.620 € netti, sopra l'argine minimo garantito dalla legge.

Esempio 2 — Retribuzione elevata e fascia intermedia

Un quadro percepisce 3.500 € netti al mese e ha un debito iscritto a ruolo di 20.000 €. L'importo rientra nella fascia tra 2.500 € e 5.000 €, quindi la frazione pignorabile è un settimo (art. 72-ter, c. 1): 3.500 € ÷ 7 = 500 € al mese. Se la retribuzione superasse i 5.000 €, scatterebbe la misura di un quinto ex art. 545, comma 4, c.p.c. (art. 72-ter, c. 2). La quota crescente con il reddito riflette la logica di proporzionalità del pignoramento esattoriale.

Esempio 3 — Fatture da incassare e dilazione in corso

Una ditta individuale ha un cliente, un Comune, che deve liquidarle 12.000 € per un appalto di servizi. La ditta ha cartelle non pagate per 7.000 €. Prima di pagare un importo superiore a 5.000 €, il Comune deve verificare la regolarità del beneficiario (art. 48-bis, c. 1): rilevata l'inadempienza, bloccherebbe il pagamento e segnalerebbe all'agente della riscossione. Se però la ditta ha già ottenuto la dilazione ai sensi dell'art. 19, è esclusa dal blocco e incassa regolarmente i 12.000 €. La rateizzazione, oltre a sospendere le nuove azioni esecutive, evita che la PA committente trattenga i pagamenti.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: credere che il pignoramento possa azzerare lo stipendio. La legge fissa un tetto: un decimo, un settimo o un quinto a seconda dell'importo (art. 72-ter). La parte eccedente resta sempre intangibile.
  • Errore: ignorare l'avviso di intimazione a 5 giorni quando è passato più di un anno dalla cartella. Senza questo nuovo avviso l'espropriazione è viziata (art. 50, comma 2): è un presupposto di legittimità da verificare prima di subire l'azione.
  • Errore: non attivare la rateizzazione confidando di "trattare" dopo il pignoramento. La dilazione ex art. 19 sospende le nuove procedure esecutive ed esclude il blocco dei pagamenti PA (art. 48-bis): va richiesta prima, non dopo.
  • Errore: confondere i crediti pensionistici con lo stipendio. Le pensioni godono di un regime distinto e sono escluse dall'ordine di pagamento dell'art. 72-bis, comma 1, salvo i limiti specifici del codice di procedura civile.
  • Errore: dimenticare gli interessi di mora nel quantificare il debito residuo. Dal 61° giorno maturano interessi al tasso del decreto MEF annuale (art. 30): il saldo cresce nel tempo e va ricalcolato prima del pagamento.
  • Errore: ritenere pignorabile l'intero saldo del conto su cui è accreditato lo stipendio. L'ultimo emolumento accreditato resta protetto (art. 72-ter, comma 2-bis): il terzo non è obbligato a vincolarlo.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 49 — espropriazione forzata sulla base del ruolo, titolo esecutivo
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 1-3 — termine di 60 giorni per l'inizio dell'esecuzione e avviso a 5 giorni dopo un anno
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, comma 1 — pignoramento dei crediti verso terzi e ordine di pagare all'agente della riscossione
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-ter, commi 1-2 — limiti di pignorabilità di stipendi e salari
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis, commi 1 e 1-bis — verifiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1 — interessi di mora al tasso fissato con decreto MEF
  • Codice di procedura civile, art. 545 — limiti di pignorabilità di crediti e retribuzioni

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.