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BilancioUltimo aggiornamento: 30/05/2026

OIC 13 rimanenze: minore tra costo e valore di realizzo

OIC 13 e art. 2426 nn. 9 e 10 c.c. sulla valutazione delle rimanenze al minore tra costo e mercato, con il doppio binario del valore minimo ex art. 92 TUIR

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'OIC 13 disciplina la valutazione delle rimanenze di magazzino: le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dal mercato se minore (art. 2426 n. 9 c.c.); per i beni fungibili il costo si calcola con media ponderata, FIFO o LIFO (art. 2426 n. 10 c.c.). Sul piano fiscale l'art. 92 TUIR fissa invece un valore minimo: le rimanenze non possono essere assunte per un valore inferiore a quello che risulta dai criteri di legge. Da qui un possibile doppio binario quando la svalutazione civilistica al valore di mercato scende sotto il minimo fiscale, con variazione in aumento e fiscalità anticipata (OIC 25).

Quando si applica

Il principio si applica alle rimanenze finali delle imprese di produzione o commercializzazione di beni, esposte nell'attivo circolante (voce C.I dello stato patrimoniale, art. 2424 c.c.):

  • materie prime, sussidiarie e di consumo;
  • prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
  • prodotti finiti e merci destinate alla rivendita;
  • acconti a fornitori per beni di magazzino.

Sono esclusi i lavori in corso su ordinazione (commesse pluriennali), che seguono il criterio dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza (art. 2426 n. 11 c.c.) o della percentuale di completamento anche ai fini fiscali (art. 92 c. 6 TUIR). La variazione delle rimanenze tra inizio e fine esercizio rettifica il conto economico: l'incremento dei prodotti finiti aumenta il valore della produzione (A.2), l'incremento delle materie prime riduce i costi (B.11). La valutazione incide quindi direttamente sul risultato e, per derivazione, sull'imponibile.

Come si applica nella pratica

La regola civilistica è il "minore tra costo e mercato"; quella fiscale è il "valore minimo". Per i beni fungibili i metodi convenzionali ammessi coincidono in larga parte fra i due binari (media e FIFO sono espressamente riconosciuti dall'art. 92 c. 4 TUIR).

AspettoBinario civilistico (OIC 13)Binario fiscale (art. 92 TUIR)
Criterio baseMinore tra costo e valore di realizzoValore minimo per categorie omogenee
Metodi fungibiliMedia ponderata, FIFO, LIFOMedia, FIFO e varianti del comma 3 (art. 92 c. 4)
Svalutazione al mercatoObbligatoria se il realizzo è minoreAmmessa solo se sotto il valore normale dell'ultimo mese (art. 92 c. 5)
Costi di distribuzioneEsclusi dal costo di produzioneNon computabili nel valore minimo

Quando la svalutazione civilistica al valore di mercato porta le rimanenze sotto il valore minimo fiscale dell'art. 92 c. 5 TUIR, la minore valutazione non rilevante fiscalmente è una differenza temporanea: si rileva una variazione in aumento e imposte anticipate, riassorbite quando la merce sarà venduta o il valore recuperato (OIC 25 — Imposte sul reddito). Il tema della corretta valorizzazione e regolarizzazione del magazzino è approfondito anche nel documento di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino" (2024). Il dettaglio fiscale è in Variazioni delle rimanenze (art. 92 TUIR).

Esempi pratici

Esempio 1 — Costo medio ponderato (binari allineati)

Una PMI acquista 100 unità a 10,00 € e 100 a 12,00 €. Il costo medio ponderato è (1.000,00 + 1.200,00) / 200 = 11,00 € per unità. Le 80 unità rimaste sono valorizzate 80 × 11,00 = 880,00 €. Il metodo della media è riconosciuto sia civilisticamente sia fiscalmente (art. 92 c. 4 TUIR): nessuna divergenza.

Esempio 2 — Svalutazione al mercato sotto il minimo fiscale

Le merci hanno costo storico di 50.000,00 €, ma il valore di realizzo di mercato è sceso a 42.000,00 €. Civilisticamente si svaluta al minore (42.000,00 €). Se il valore normale dell'ultimo mese resta superiore, fiscalmente la svalutazione non è riconosciuta: i 8.000,00 € sono una variazione in aumento e generano imposte anticipate al 24% per 1.920,00 €.

Esempio 3 — Ripristino del valore svalutato

L'anno successivo il mercato si riprende e il valore di realizzo risale a 48.000,00 €. Poiché i motivi della svalutazione sono venuti meno, il minor valore non può essere mantenuto (art. 2426 n. 9 c.c.): le rimanenze si rivalutano fino al costo originario, nel limite di 50.000,00 €, e le imposte anticipate si riversano.

Errori comuni e come evitarli

  • Iscrivere il magazzino al solo costo ignorando il mercato: va sempre confrontato costo e valore di realizzo, adottando il minore (art. 2426 n. 9 c.c.).
  • Mantenere la svalutazione quando i motivi cessano: il minor valore va stornato se il mercato migliora, nei limiti del costo storico.
  • Cambiare metodo di valorizzazione senza giustificazione: media, FIFO o LIFO vanno applicati con costanza; il cambiamento richiede motivazione e informativa per comparabilità.
  • Includere i costi di distribuzione nel costo di produzione: la norma li esclude (art. 2426 n. 9 c.c.); vanno a conto economico nell'esercizio.
  • Confondere rimanenze e lavori in corso su ordinazione: le commesse pluriennali seguono i corrispettivi maturati (art. 2426 n. 11 c.c.), non il minore tra costo e mercato.
  • Trascurare la divergenza dal valore minimo fiscale: una svalutazione civilistica sotto il minimo dell'art. 92 TUIR genera una differenza temporanea da gestire ex OIC 25.

Riferimenti normativi

  • Principio contabile nazionale OIC 13 — Rimanenze (Fondazione OIC).
  • Codice civile, art. 2426 n. 9 — rimanenze al minore tra costo di acquisto/produzione e valore di realizzazione di mercato.
  • Codice civile, art. 2426 n. 10 — metodi di valorizzazione dei beni fungibili (media ponderata, FIFO, LIFO) e informativa.
  • Codice civile, art. 2424 — collocazione delle rimanenze nell'attivo circolante (voce C.I).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 92, commi 4 e 5 — valore minimo delle rimanenze, riconoscimento di media e FIFO, svalutazione al valore normale dell'ultimo mese.
  • CNDCEC, documento di studio "La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino" (2024).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.