OIC 13 rimanenze: minore tra costo e valore di realizzo
OIC 13 e art. 2426 nn. 9 e 10 c.c. sulla valutazione delle rimanenze al minore tra costo e mercato, con il doppio binario del valore minimo ex art. 92 TUIR
30/05/2026
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In sintesi
L'OIC 13 disciplina la valutazione delle rimanenze di magazzino: le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dal mercato se minore (art. 2426 n. 9 c.c.); per i beni fungibili il costo si calcola con media ponderata, FIFO o LIFO (art. 2426 n. 10 c.c.). Sul piano fiscale l'art. 92 TUIR fissa invece un valore minimo: le rimanenze non possono essere assunte per un valore inferiore a quello che risulta dai criteri di legge. Da qui un possibile doppio binario quando la svalutazione civilistica al valore di mercato scende sotto il minimo fiscale, con variazione in aumento e fiscalità anticipata (OIC 25).
Quando si applica
Il principio si applica alle rimanenze finali delle imprese di produzione o commercializzazione di beni, esposte nell'attivo circolante (voce C.I dello stato patrimoniale, art. 2424 c.c.):
- materie prime, sussidiarie e di consumo;
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- prodotti finiti e merci destinate alla rivendita;
- acconti a fornitori per beni di magazzino.
Sono esclusi i lavori in corso su ordinazione (commesse pluriennali), che seguono il criterio dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza (art. 2426 n. 11 c.c.) o della percentuale di completamento anche ai fini fiscali (art. 92 c. 6 TUIR). La variazione delle rimanenze tra inizio e fine esercizio rettifica il conto economico: l'incremento dei prodotti finiti aumenta il valore della produzione (A.2), l'incremento delle materie prime riduce i costi (B.11). La valutazione incide quindi direttamente sul risultato e, per derivazione, sull'imponibile.
Come si applica nella pratica
La regola civilistica è il "minore tra costo e mercato"; quella fiscale è il "valore minimo". Per i beni fungibili i metodi convenzionali ammessi coincidono in larga parte fra i due binari (media e FIFO sono espressamente riconosciuti dall'art. 92 c. 4 TUIR).
| Aspetto | Binario civilistico (OIC 13) | Binario fiscale (art. 92 TUIR) |
|---|---|---|
| Criterio base | Minore tra costo e valore di realizzo | Valore minimo per categorie omogenee |
| Metodi fungibili | Media ponderata, FIFO, LIFO | Media, FIFO e varianti del comma 3 (art. 92 c. 4) |
| Svalutazione al mercato | Obbligatoria se il realizzo è minore | Ammessa solo se sotto il valore normale dell'ultimo mese (art. 92 c. 5) |
| Costi di distribuzione | Esclusi dal costo di produzione | Non computabili nel valore minimo |
Quando la svalutazione civilistica al valore di mercato porta le rimanenze sotto il valore minimo fiscale dell'art. 92 c. 5 TUIR, la minore valutazione non rilevante fiscalmente è una differenza temporanea: si rileva una variazione in aumento e imposte anticipate, riassorbite quando la merce sarà venduta o il valore recuperato (OIC 25 — Imposte sul reddito). Il tema della corretta valorizzazione e regolarizzazione del magazzino è approfondito anche nel documento di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino" (2024). Il dettaglio fiscale è in Variazioni delle rimanenze (art. 92 TUIR).
Esempi pratici
Esempio 1 — Costo medio ponderato (binari allineati)
Una PMI acquista 100 unità a 10,00 € e 100 a 12,00 €. Il costo medio ponderato è (1.000,00 + 1.200,00) / 200 = 11,00 € per unità. Le 80 unità rimaste sono valorizzate 80 × 11,00 = 880,00 €. Il metodo della media è riconosciuto sia civilisticamente sia fiscalmente (art. 92 c. 4 TUIR): nessuna divergenza.
Esempio 2 — Svalutazione al mercato sotto il minimo fiscale
Le merci hanno costo storico di 50.000,00 €, ma il valore di realizzo di mercato è sceso a 42.000,00 €. Civilisticamente si svaluta al minore (42.000,00 €). Se il valore normale dell'ultimo mese resta superiore, fiscalmente la svalutazione non è riconosciuta: i 8.000,00 € sono una variazione in aumento e generano imposte anticipate al 24% per 1.920,00 €.
Esempio 3 — Ripristino del valore svalutato
L'anno successivo il mercato si riprende e il valore di realizzo risale a 48.000,00 €. Poiché i motivi della svalutazione sono venuti meno, il minor valore non può essere mantenuto (art. 2426 n. 9 c.c.): le rimanenze si rivalutano fino al costo originario, nel limite di 50.000,00 €, e le imposte anticipate si riversano.
Errori comuni e come evitarli
- Iscrivere il magazzino al solo costo ignorando il mercato: va sempre confrontato costo e valore di realizzo, adottando il minore (art. 2426 n. 9 c.c.).
- Mantenere la svalutazione quando i motivi cessano: il minor valore va stornato se il mercato migliora, nei limiti del costo storico.
- Cambiare metodo di valorizzazione senza giustificazione: media, FIFO o LIFO vanno applicati con costanza; il cambiamento richiede motivazione e informativa per comparabilità.
- Includere i costi di distribuzione nel costo di produzione: la norma li esclude (art. 2426 n. 9 c.c.); vanno a conto economico nell'esercizio.
- Confondere rimanenze e lavori in corso su ordinazione: le commesse pluriennali seguono i corrispettivi maturati (art. 2426 n. 11 c.c.), non il minore tra costo e mercato.
- Trascurare la divergenza dal valore minimo fiscale: una svalutazione civilistica sotto il minimo dell'art. 92 TUIR genera una differenza temporanea da gestire ex OIC 25.
Riferimenti normativi
- Principio contabile nazionale OIC 13 — Rimanenze (Fondazione OIC).
- Codice civile, art. 2426 n. 9 — rimanenze al minore tra costo di acquisto/produzione e valore di realizzazione di mercato.
- Codice civile, art. 2426 n. 10 — metodi di valorizzazione dei beni fungibili (media ponderata, FIFO, LIFO) e informativa.
- Codice civile, art. 2424 — collocazione delle rimanenze nell'attivo circolante (voce C.I).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 92, commi 4 e 5 — valore minimo delle rimanenze, riconoscimento di media e FIFO, svalutazione al valore normale dell'ultimo mese.
- CNDCEC, documento di studio "La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino" (2024).
Risorse correlate
- Variazioni delle rimanenze (art. 92 TUIR)
- OIC 25 — Imposte sul reddito
- OIC 12 — Composizione e schemi del bilancio
- OIC 16 — Immobilizzazioni materiali
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.