OIC 15 crediti: costo ammortizzato e valore di realizzo
OIC 15 e art. 2426 n. 8 c.c. sul valore di realizzo, con il doppio binario rispetto alla deducibilità 0,50% e tetto 5% dell'art. 106 TUIR e il fondo tassato
30/05/2026
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In sintesi
L'OIC 15 disciplina la rilevazione e valutazione dei crediti: i crediti sono rilevati in bilancio al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (art. 2426 n. 8 c.c.). Il credito è iscritto inizialmente al fair value rettificato per i costi di transazione e valutato poi al costo ammortizzato con l'interesse effettivo; il valore di presumibile realizzo si ottiene con un fondo svalutazione che stima le perdite attese. Sul piano fiscale, però, la svalutazione è deducibile solo nel limite dello 0,50% annuo del valore nominale, fino al tetto del 5% (art. 106 c. 1 TUIR): l'eccedenza civilistica è un fondo tassato che genera imposte anticipate (OIC 25).
Quando si applica
Il principio si applica ai crediti iscritti nell'attivo circolante (voce C.II) e tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III) che rappresentano diritti a ricevere somme di denaro:
- crediti verso clienti per cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti;
- crediti tributari e per imposte anticipate;
- crediti finanziari e altri crediti.
Il costo ammortizzato può non applicarsi quando gli effetti sono irrilevanti (crediti a breve termine, di norma entro 12 mesi, o con costi di transazione e interessi impliciti trascurabili): il credito resta allora al valore nominale al netto del fondo svalutazione. La rilevazione iniziale avviene quando sorge il diritto alla riscossione, di norma con il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene ceduto.
Come si applica nella pratica
La valutazione richiede due passaggi: applicazione del costo ammortizzato (se rilevante) e stima del valore di presumibile realizzo tramite il fondo svalutazione, determinato analiticamente (crediti specifici a rischio) e/o forfettariamente (massa dei crediti, in base all'esperienza storica). La svalutazione si imputa alla voce B.10.d del conto economico (art. 2425 c.c.).
| Aspetto | Binario civilistico (OIC 15) | Binario fiscale (art. 106 TUIR) |
|---|---|---|
| Misura della svalutazione | Perdita attesa effettiva (realizzo) | 0,50% annuo del valore nominale |
| Limite cumulato del fondo | Nessuno (prudenza) | Tetto 5% del valore nominale dei crediti |
| Eccedenza civilistica | Iscritta in bilancio | Variazione in aumento → fondo tassato |
| Perdita su crediti definitiva | Al venir meno del realizzo | Deducibile con elementi certi e precisi o procedure concorsuali (art. 101 c. 5 TUIR) |
L'eccedenza del fondo civilistico rispetto al limite fiscale è una differenza temporanea deducibile: quando il credito diverrà definitivamente inesigibile, la perdita "userà" il fondo e il binario fiscale si riallineerà. Da qui le imposte anticipate dell'OIC 25 — Imposte sul reddito. La deducibilità della perdita realizzata segue Svalutazione dei crediti (art. 106 TUIR) e, per le perdite, l'art. 101 c. 5 TUIR (procedure concorsuali, crediti di modesta entità).
Esempi pratici
Esempio 1 — Svalutazione analitica e fondo tassato
Una PMI vanta 24.000,00 € verso un cliente in concordato preventivo, con recupero stimato al 40%. Si accantona il 60%: Svalutazione crediti (B.10.d) a Fondo svalutazione crediti 14.400,00 €. Fiscalmente, nell'anno, è deducibile solo lo 0,50% del valore nominale: l'eccedenza è una variazione in aumento e genera imposte anticipate al 24% sulla quota tassata.
Esempio 2 — Svalutazione forfettaria entro/oltre il limite
Il monte crediti verso clienti è 500.000,00 €; il tasso storico di insolvenza è 1,5%, quindi il fondo civilistico necessario è 7.500,00 €. Fiscalmente la deduzione annua massima è 0,50% × 500.000,00 = 2.500,00 €: la differenza di 5.000,00 € è fondo tassato, riassorbibile negli esercizi successivi entro il tetto del 5%.
Esempio 3 — Perdita su credito da procedura concorsuale
Il credito di 9.600,00 € dell'Esempio 1 diventa inesigibile a chiusura della procedura. Si utilizza il fondo capiente: Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti 9.600,00 €. Essendo il debitore assoggettato a procedura concorsuale, la perdita è fiscalmente deducibile ex art. 101 c. 5 TUIR, e le imposte anticipate pregresse si riversano.
Errori comuni e come evitarli
- Iscrivere il credito al solo valore nominale: va sempre rettificato al presumibile realizzo (art. 2426 n. 8 c.c.) tramite fondo svalutazione.
- Usare il limite fiscale del 5% come tetto civilistico: i limiti dell'art. 106 TUIR sono solo fiscali; il fondo di bilancio deve riflettere la perdita attesa effettiva.
- Confondere svalutazione e perdita su crediti: la svalutazione è stima prudenziale (fondo); la perdita è cancellazione definitiva, deducibile con elementi certi e precisi o procedure concorsuali (art. 101 c. 5 TUIR).
- Omettere il costo ammortizzato su crediti a lunga scadenza con interessi impliciti: per crediti oltre 12 mesi con tassi non di mercato l'attualizzazione è dovuta se rilevante.
- Non utilizzare il fondo capiente all'incasso mancato: la perdita realizzata va imputata al fondo esistente prima di transitare a conto economico.
- Trascurare le imposte anticipate sul fondo tassato: la quota di svalutazione non dedotta genera una differenza temporanea da rilevare ex OIC 25, se sussiste ragionevole certezza del recupero.
Riferimenti normativi
- Principio contabile nazionale OIC 15 — Crediti (Fondazione OIC).
- Codice civile, art. 2426 n. 8 — rilevazione dei crediti al costo ammortizzato, fattore temporale e valore di presumibile realizzo.
- Codice civile, art. 2425 — voce B.10.d svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante nel conto economico.
- Codice civile, art. 2424 — collocazione dei crediti nello stato patrimoniale (C.II e B.III).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 106, commi 1 e 2 — deducibilità delle svalutazioni nel limite 0,50% annuo e tetto cumulato 5% del valore nominale dei crediti.
Risorse correlate
- Svalutazione dei crediti (art. 106 TUIR)
- Minusvalenze e perdite su crediti (art. 101 TUIR)
- OIC 25 — Imposte sul reddito
- OIC 19 — Debiti
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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