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BilancioUltimo aggiornamento: 30/05/2026

OIC 15 crediti: costo ammortizzato e valore di realizzo

OIC 15 e art. 2426 n. 8 c.c. sul valore di realizzo, con il doppio binario rispetto alla deducibilità 0,50% e tetto 5% dell'art. 106 TUIR e il fondo tassato

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'OIC 15 disciplina la rilevazione e valutazione dei crediti: i crediti sono rilevati in bilancio al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (art. 2426 n. 8 c.c.). Il credito è iscritto inizialmente al fair value rettificato per i costi di transazione e valutato poi al costo ammortizzato con l'interesse effettivo; il valore di presumibile realizzo si ottiene con un fondo svalutazione che stima le perdite attese. Sul piano fiscale, però, la svalutazione è deducibile solo nel limite dello 0,50% annuo del valore nominale, fino al tetto del 5% (art. 106 c. 1 TUIR): l'eccedenza civilistica è un fondo tassato che genera imposte anticipate (OIC 25).

Quando si applica

Il principio si applica ai crediti iscritti nell'attivo circolante (voce C.II) e tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III) che rappresentano diritti a ricevere somme di denaro:

  • crediti verso clienti per cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti;
  • crediti tributari e per imposte anticipate;
  • crediti finanziari e altri crediti.

Il costo ammortizzato può non applicarsi quando gli effetti sono irrilevanti (crediti a breve termine, di norma entro 12 mesi, o con costi di transazione e interessi impliciti trascurabili): il credito resta allora al valore nominale al netto del fondo svalutazione. La rilevazione iniziale avviene quando sorge il diritto alla riscossione, di norma con il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene ceduto.

Come si applica nella pratica

La valutazione richiede due passaggi: applicazione del costo ammortizzato (se rilevante) e stima del valore di presumibile realizzo tramite il fondo svalutazione, determinato analiticamente (crediti specifici a rischio) e/o forfettariamente (massa dei crediti, in base all'esperienza storica). La svalutazione si imputa alla voce B.10.d del conto economico (art. 2425 c.c.).

AspettoBinario civilistico (OIC 15)Binario fiscale (art. 106 TUIR)
Misura della svalutazionePerdita attesa effettiva (realizzo)0,50% annuo del valore nominale
Limite cumulato del fondoNessuno (prudenza)Tetto 5% del valore nominale dei crediti
Eccedenza civilisticaIscritta in bilancioVariazione in aumento → fondo tassato
Perdita su crediti definitivaAl venir meno del realizzoDeducibile con elementi certi e precisi o procedure concorsuali (art. 101 c. 5 TUIR)

L'eccedenza del fondo civilistico rispetto al limite fiscale è una differenza temporanea deducibile: quando il credito diverrà definitivamente inesigibile, la perdita "userà" il fondo e il binario fiscale si riallineerà. Da qui le imposte anticipate dell'OIC 25 — Imposte sul reddito. La deducibilità della perdita realizzata segue Svalutazione dei crediti (art. 106 TUIR) e, per le perdite, l'art. 101 c. 5 TUIR (procedure concorsuali, crediti di modesta entità).

Esempi pratici

Esempio 1 — Svalutazione analitica e fondo tassato

Una PMI vanta 24.000,00 € verso un cliente in concordato preventivo, con recupero stimato al 40%. Si accantona il 60%: Svalutazione crediti (B.10.d) a Fondo svalutazione crediti 14.400,00 €. Fiscalmente, nell'anno, è deducibile solo lo 0,50% del valore nominale: l'eccedenza è una variazione in aumento e genera imposte anticipate al 24% sulla quota tassata.

Esempio 2 — Svalutazione forfettaria entro/oltre il limite

Il monte crediti verso clienti è 500.000,00 €; il tasso storico di insolvenza è 1,5%, quindi il fondo civilistico necessario è 7.500,00 €. Fiscalmente la deduzione annua massima è 0,50% × 500.000,00 = 2.500,00 €: la differenza di 5.000,00 € è fondo tassato, riassorbibile negli esercizi successivi entro il tetto del 5%.

Esempio 3 — Perdita su credito da procedura concorsuale

Il credito di 9.600,00 € dell'Esempio 1 diventa inesigibile a chiusura della procedura. Si utilizza il fondo capiente: Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti 9.600,00 €. Essendo il debitore assoggettato a procedura concorsuale, la perdita è fiscalmente deducibile ex art. 101 c. 5 TUIR, e le imposte anticipate pregresse si riversano.

Errori comuni e come evitarli

  • Iscrivere il credito al solo valore nominale: va sempre rettificato al presumibile realizzo (art. 2426 n. 8 c.c.) tramite fondo svalutazione.
  • Usare il limite fiscale del 5% come tetto civilistico: i limiti dell'art. 106 TUIR sono solo fiscali; il fondo di bilancio deve riflettere la perdita attesa effettiva.
  • Confondere svalutazione e perdita su crediti: la svalutazione è stima prudenziale (fondo); la perdita è cancellazione definitiva, deducibile con elementi certi e precisi o procedure concorsuali (art. 101 c. 5 TUIR).
  • Omettere il costo ammortizzato su crediti a lunga scadenza con interessi impliciti: per crediti oltre 12 mesi con tassi non di mercato l'attualizzazione è dovuta se rilevante.
  • Non utilizzare il fondo capiente all'incasso mancato: la perdita realizzata va imputata al fondo esistente prima di transitare a conto economico.
  • Trascurare le imposte anticipate sul fondo tassato: la quota di svalutazione non dedotta genera una differenza temporanea da rilevare ex OIC 25, se sussiste ragionevole certezza del recupero.

Riferimenti normativi

  • Principio contabile nazionale OIC 15 — Crediti (Fondazione OIC).
  • Codice civile, art. 2426 n. 8 — rilevazione dei crediti al costo ammortizzato, fattore temporale e valore di presumibile realizzo.
  • Codice civile, art. 2425 — voce B.10.d svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante nel conto economico.
  • Codice civile, art. 2424 — collocazione dei crediti nello stato patrimoniale (C.II e B.III).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 106, commi 1 e 2 — deducibilità delle svalutazioni nel limite 0,50% annuo e tetto cumulato 5% del valore nominale dei crediti.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.