Bilancio consolidato OIC 17: area e metodo patrimonio netto
Redazione del bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto ex OIC 17: area di consolidamento art. 2359 c.c., metodo integrale ed elisioni infragruppo
31/05/2026
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In sintesi
L'OIC 17 disciplina la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto, coordinandosi con il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 e con l'art. 2359 del codice civile per la definizione dell'area di consolidamento. Il consolidamento integrale riguarda le società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1; le partecipazioni in controllate e collegate possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dall'art. 2426, n. 4 del codice civile. Il bilancio consolidato ha funzione esclusivamente informativa: non ha rilevanza fiscale diretta, poiché l'IRES si determina sui singoli bilanci d'esercizio, restando distinto il consolidato fiscale degli artt. 117-129 TUIR.
Quando si applica
L'obbligo di redigere il bilancio consolidato grava sulle società di capitali che controllano una o più imprese, secondo le condizioni del D.Lgs. 127/1991. Il presupposto è il rapporto di controllo definito dall'art. 2359, comma 1, del codice civile, che individua tre fattispecie:
- società in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- società in cui un'altra dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- società sotto influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (controllo contrattuale).
Ai fini dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie o persona interposta, e non quelli per conto di terzi. Sono collegate le società su cui si esercita un'influenza notevole, presunta quando in assemblea ordinaria è esercitabile almeno un quinto dei voti (un decimo per le quotate).
L'esonero opera per i gruppi che non superano per due esercizi consecutivi determinati limiti dimensionali, oltre che per le sub-holding controllate da una capogruppo che già redige il consolidato secondo il diritto dell'Unione europea.
Come si applica nella pratica
L'area di consolidamento determina il metodo. Il consolidamento integrale somma riga per riga le attività, le passività, i costi e i ricavi della controllata, sostituendo il valore della partecipazione con la quota di patrimonio netto e attività/passività identificabili, con evidenziazione del patrimonio netto e risultato di terzi. Il metodo del patrimonio netto (equity method), previsto dall'art. 2426, n. 4 c.c., sostituisce invece il costo della partecipazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata.
| Profilo | Metodo integrale | Metodo del patrimonio netto |
|---|---|---|
| Ambito tipico | Controllate (art. 2359, c. 1) | Collegate; controllate non consolidate |
| Operazione contabile | Aggregazione riga per riga | Sostituzione del valore della partecipazione |
| Quota di terzi | Evidenziata in voce separata | Non rilevante |
| Plusvalenze da equity | — | Iscritte in riserva non distribuibile |
Le operazioni infragruppo vanno elise integralmente: crediti e debiti reciproci, costi e ricavi reciproci e, soprattutto, gli utili interni non ancora realizzati verso terzi compresi nelle rimanenze o nelle immobilizzazioni. La prima iscrizione con il metodo del patrimonio netto può far emergere una differenza positiva tra costo e frazione di patrimonio netto, imputabile a beni ammortizzabili o ad avviamento e quindi ammortizzata. Le plusvalenze successive da equity confluiscono, ex art. 2426 n. 4, in una riserva non distribuibile.
Sul piano fiscale occorre tenere distinti due istituti omonimi solo nel nome. Il consolidato civilistico è informativa di gruppo e non genera imposte; il consolidato fiscale nazionale degli artt. 117-129 TUIR è un'opzione per la tassazione di gruppo, esercitabile fra controllante e controllate residenti tra cui sussiste il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1) del codice civile, con durata triennale irrevocabile (art. 117, comma 3).
Esempi pratici
Esempio 1 — Controllo di diritto e perimetro
La Alfa S.p.A. detiene il 70% dei diritti di voto della Beta S.r.l. e il 30% della Gamma S.r.l. Beta, controllata di diritto ex art. 2359, c. 1, n. 1), entra nel consolidato con il metodo integrale; Gamma, collegata per influenza notevole (oltre un quinto dei voti), è valutata con il metodo del patrimonio netto ex art. 2426 n. 4.
Esempio 2 — Elisione dell'utile infragruppo
La controllata Beta vende alla capogruppo Alfa merci per 50.000,00 € con un margine di 12.000,00 €; al 31/12 i beni sono ancora in magazzino presso Alfa. Nel consolidato l'utile interno non realizzato di 12.000,00 € va eliso: le rimanenze si riducono a 38.000,00 € e si stornano i 12.000,00 € di utile, perché il gruppo non può rilevare profitti su scambi al proprio interno.
Esempio 3 — Equity method e riserva non distribuibile
Alfa iscrive la collegata Gamma a costo per 100.000,00 €. Nell'esercizio Gamma chiude con un utile di 40.000,00 €: la quota di Alfa (30%), pari a 12.000,00 €, incrementa il valore della partecipazione a 112.000,00 € con contropartita una riserva non distribuibile di 12.000,00 € ex art. 2426 n. 4, indisponibile fino al realizzo.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere consolidato civilistico e consolidato fiscale: il bilancio consolidato OIC 17 è informativa di gruppo e non incide sull'IRES; la tassazione di gruppo è una distinta opzione ex artt. 117-129 TUIR. Tenere separati i due piani.
- Definire male l'area di consolidamento: il controllo non coincide sempre con la maggioranza assoluta del capitale; vanno considerate anche l'influenza dominante di fatto e quella contrattuale dell'art. 2359, c. 1, n. 2) e 3).
- Omettere l'elisione degli utili interni: eliminare crediti, debiti, costi e ricavi reciproci ma dimenticare l'utile non realizzato nelle rimanenze gonfia il risultato consolidato.
- Distribuire la riserva da equity: le plusvalenze da metodo del patrimonio netto alimentano una riserva non distribuibile sino al realizzo; trattarla come riserva libera è una violazione dell'art. 2426 n. 4.
- Trascurare la quota di terzi: nel metodo integrale il patrimonio netto e il risultato di pertinenza di terzi vanno esposti separatamente, non confusi con quelli del gruppo.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 2359 — Società controllate e società collegate (tre fattispecie di controllo; influenza notevole).
- Codice civile, art. 2426, n. 4 — Criteri di valutazione: metodo del patrimonio netto per partecipazioni in controllate e collegate; riserva non distribuibile.
- Codice civile, art. 2427-bis — Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari in nota integrativa.
- D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 — Bilancio consolidato (obbligo, esoneri, criteri di consolidamento).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 117 — Consolidato fiscale nazionale: opzione per la tassazione di gruppo, controllo ex art. 2359, c. 1, n. 1).
- OIC 17 — Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto.
Risorse correlate
- OIC 21 — Partecipazioni
- TUIR art. 117 — Consolidato fiscale nazionale
- Bilancio d'esercizio civilistico (art. 2423 c.c.)
- OIC 25 — Imposte sul reddito
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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