OIC 25 imposte sul reddito: correnti, differite, anticipate
OIC 25 e artt. 2424-bis e 2427 c.c.: imposte correnti per derivazione, differenze temporanee e fiscalità differita che raccoglie le divergenze degli altri OIC
30/05/2026
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In sintesi
L'OIC 25 disciplina la rilevazione delle imposte sul reddito (IRES e IRAP) in bilancio: distingue le imposte correnti dell'esercizio dalle imposte differite e anticipate, che nascono proprio dalle differenze temporanee tra valori civilistici e valori fiscali. Le imposte correnti derivano dal risultato di bilancio per derivazione (art. 83 TUIR); il fondo imposte differite e i crediti per imposte anticipate trovano fondamento negli schemi civilistici (art. 2424 c.c., fondo "per imposte, anche differite") e nell'informativa di nota integrativa (art. 2427 c.c.). L'OIC 25 è la chiave di volta dell'intero sistema dei principi nazionali: raccoglie e traduce in fiscalità differita le divergenze prodotte da OIC 16, 9, 15, 19, 31 e 13.
Quando si applica
Il principio si applica a tutte le società di capitali e agli enti che redigono il bilancio in forma ordinaria e sono soggetti passivi delle imposte sul reddito. Le componenti da rilevare sono tre:
- imposte correnti: IRES e IRAP dovute sul reddito imponibile dell'esercizio, calcolate per derivazione dall'utile di bilancio (art. 83 TUIR);
- imposte differite passive: imposte dovute in futuro per differenze temporanee imponibili (componenti tassati in futuro ma già rilevati civilisticamente);
- imposte anticipate (attive): imposte pagate in anticipo su differenze temporanee deducibili, recuperabili al loro riversamento (costi dedotti fiscalmente in futuro, perdite riportabili).
La fiscalità differita nasce dal disallineamento tra competenza civilistica e regole fiscali. Le differenze si classificano in permanenti (mai riassorbite, nessuna fiscalità differita) e temporanee (destinate a riversarsi, generano imposte differite o anticipate).
Come si applica nella pratica
Le imposte anticipate si iscrivono solo se sussiste la ragionevole certezza del recupero (redditi imponibili futuri capienti); le imposte differite passive si rilevano sempre, salvo scarsa probabilità del debito. L'aliquota è quella vigente nell'esercizio in cui la differenza si riverserà. A conto economico la voce 20 accoglie il saldo di imposte correnti, differite e anticipate (art. 2425 c.c.). La tabella mostra come l'OIC 25 raccolga le divergenze delle altre schede:
| Origine della differenza temporanea | Principio / norma | Effetto in OIC 25 |
|---|---|---|
| Ammortamento civilistico > coefficiente fiscale | OIC 16 / art. 102 TUIR | Imposte anticipate |
| Svalutazione di immobilizzazioni indeducibile | OIC 9 / art. 101 TUIR | Imposte anticipate |
| Fondo svalutazione crediti oltre 0,50%/5% | OIC 15 / art. 106 TUIR | Imposte anticipate |
| Interessi passivi eccedenti il ROL | OIC 19 / art. 96 TUIR | Imposte anticipate |
| Accantonamenti a fondi rischi non tipizzati | OIC 31 / art. 107 TUIR | Imposte anticipate |
Il calcolo dell'imponibile parte dall'utile ante imposte rettificato in aumento e in diminuzione secondo il principio di derivazione: Determinazione del reddito d'impresa per derivazione (art. 83 TUIR). La nota integrativa espone il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico ed effettivo e il dettaglio delle differenze temporanee.
Esempi pratici
Esempio 1 — Imposte correnti IRES
Una S.r.l. ha utile ante imposte di 200.000,00 €, con variazioni in aumento per 30.000,00 € (costi indeducibili) e in diminuzione per 10.000,00 €. Il reddito imponibile è 220.000,00 €; l'IRES al 24% è 52.800,00 €: Imposte correnti IRES a Debiti tributari 52.800,00 €.
Esempio 2 — Imposte anticipate da svalutazione crediti (collegamento OIC 15)
La società svaluta crediti per 20.000,00 €, ma deduce solo 5.000,00 € (art. 106 TUIR): differenza temporanea deducibile di 15.000,00 €. Imposte anticipate al 24% = 3.600,00 €: Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate (voce 20) 3.600,00 €. Si riverseranno quando la quota diverrà deducibile.
Esempio 3 — Imposte differite da ammortamento (collegamento OIC 16)
Un cespite è ammortizzato civilisticamente in misura inferiore al massimo fiscale, generando una differenza temporanea imponibile di 8.000,00 € destinata a riassorbirsi. L'imposta differita al 24% è 1.920,00 €: Imposte differite (voce 20) a Fondo imposte differite 1.920,00 €, iscritto tra i fondi per rischi e oneri (B.2 dello stato patrimoniale).
Errori comuni e come evitarli
- Iscrivere imposte anticipate senza ragionevole certezza di recupero: l'attività va rilevata solo se sono attesi redditi imponibili futuri capienti, altrimenti si sopravvaluta l'attivo.
- Calcolare la fiscalità differita su differenze permanenti: le differenze che non si riverseranno (spese mai deducibili) non generano imposte differite o anticipate.
- Usare l'aliquota corrente invece di quella di riversamento: la differita si valuta all'aliquota attesa al momento del riassorbimento.
- Collocare il fondo imposte differite tra i debiti: va tra i fondi per rischi e oneri (art. 2424-bis c.c., voce B.2), non tra i debiti tributari correnti.
- Omettere il prospetto di riconciliazione in nota integrativa: l'OIC 25 richiede il raccordo tra onere fiscale teorico ed effettivo e il dettaglio delle differenze temporanee (art. 2427 c.c.).
- Trascurare la fiscalità differita IRAP: le differenze temporanee rilevanti ai fini IRAP generano imposte anticipate/differite con l'aliquota IRAP applicabile.
Riferimenti normativi
- Principio contabile nazionale OIC 25 — Imposte sul reddito (Fondazione OIC).
- Codice civile, art. 2424 — schema dello stato patrimoniale: fondo "per imposte, anche differite" (B.2) e crediti per imposte anticipate.
- Codice civile, art. 2424-bis — accantonamenti per imposte tra i fondi per rischi e oneri.
- Codice civile, art. 2427 — informativa di nota integrativa su differenze temporanee e fiscalità differita.
- Codice civile, art. 2425 — voce 20 del conto economico (imposte correnti, differite e anticipate).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 83 — determinazione del reddito d'impresa per derivazione dal risultato di bilancio.
Risorse correlate
- Determinazione del reddito d'impresa per derivazione (art. 83 TUIR)
- OIC 16 — Immobilizzazioni materiali
- OIC 15 — Crediti
- OIC 31 — Fondi per rischi e oneri e TFR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.