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BilancioUltimo aggiornamento: 31/05/2026

OIC 35: il bilancio degli enti del Terzo settore (ETS)

Schemi e soglie del bilancio ETS ex art. 13 D.Lgs. 117/2017: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione secondo l'OIC 35 e il DM 5/3/2020

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) stabilisce che gli enti del Terzo settore redigono il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con indicazione di proventi e oneri) e relazione di missione, secondo i modelli del DM 5 marzo 2020. Il principio contabile OIC 35 è lo standard tecnico di riferimento per la concreta applicazione di tali schemi. Per gli enti privi di personalità giuridica con entrate non superiori a 300.000 euro il bilancio può assumere la forma del rendiconto per cassa; oltre 1 milione di euro scatta inoltre l'obbligo del bilancio sociale (art. 14).

Quando si applica

La disciplina riguarda gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS — associazioni, fondazioni, ODV, APS, enti filantropici e altri enti non commerciali — chiamati a rendicontare l'attività di interesse generale e quella eventualmente svolta con modalità commerciali.

Il D.Lgs. 117/2017 distingue tre regimi di rendicontazione in funzione della dimensione e della natura dell'ente:

  • Contabilità ordinaria (tre documenti): regime base per gli ETS non commerciali. Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione secondo i modelli del DM 5 marzo 2020 e i criteri dell'OIC 35.
  • Rendiconto per cassa: ammesso per gli enti privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro (art. 13, comma 2). Sotto i 60.000 euro le entrate e le uscite possono essere indicate in forma aggregata (comma 2-bis).
  • Bilancio civilistico ex art. 2423 e seguenti c.c.: obbligatorio per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, tenuti alle scritture dell'art. 2214 c.c. e al deposito presso il registro delle imprese (art. 13, commi 4 e 5).

A questi si affianca, su un piano distinto, il bilancio sociale: documento di rendicontazione non economico-patrimoniale, obbligatorio per gli enti con entrate superiori a 1 milione di euro (art. 14, comma 1), da non confondere con il bilancio di esercizio.

Come si applica nella pratica

L'elemento qualificante del bilancio ETS è il superamento dello schema civilistico tradizionale. Il conto economico è sostituito dal rendiconto gestionale a sezioni contrapposte, organizzato per aree gestionali (attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziaria e patrimoniale, attività di supporto generale), così da rendere leggibile la destinazione delle risorse alle finalità statutarie. La relazione di missione prende il posto della nota integrativa, illustrando le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I tre documenti e le relative soglie possono essere sintetizzati così:

RegimeSoglia entrateDocumentiFonte
Contabilità ordinarianessun limiteStato patrimoniale + Rendiconto gestionale + Relazione di missioneart. 13, comma 1
Rendiconto per cassa≤ 300.000 € (enti privi di personalità giuridica)Rendiconto per cassaart. 13, comma 2
Rendiconto per cassa in forma aggregata≤ 60.000 €Rendiconto per cassa con entrate/uscite aggregateart. 13, comma 2-bis
Bilancio civilisticoETS-impresa commercialeSchema artt. 2423 e ss. / 2435-bis / 2435-ter c.c.art. 13, commi 4-5
Bilancio sociale (in aggiunta)> 1.000.000 €Documento ex linee guida DMart. 14, comma 1

Sul piano tecnico, l'OIC 35 governa i criteri di valutazione delle poste (immobilizzazioni, crediti, rimanenze, fondi), la rilevazione delle erogazioni liberali e dei proventi vincolati, la rappresentazione del patrimonio netto destinato e le regole di prima applicazione e comparabilità degli esercizi. Per i postulati generali — competenza, prudenza, continuità, comparabilità — il riferimento sistematico resta quello dei principi contabili nazionali (cfr. OIC 11 – finalità e postulati del bilancio), letti alla luce delle specificità non profit.

Il bilancio così redatto va depositato presso il RUNTS per gli enti non iscritti al registro delle imprese (art. 13, comma 7) o presso il registro delle imprese per gli ETS-impresa commerciale.

Esempi pratici

Esempio 1 — APS in contabilità ordinaria

Un'associazione di promozione sociale realizza nell'esercizio proventi per 180.000 €, di cui 150.000 € da attività di interesse generale e 30.000 € da attività diverse marginali. Pur restando sotto i 300.000 €, l'ente è dotato di personalità giuridica: redige quindi i tre documenti (stato patrimoniale, rendiconto gestionale a sezioni contrapposte, relazione di missione) secondo i modelli del DM 5 marzo 2020, separando nel rendiconto le aree gestionali.

Esempio 2 — ODV sotto soglia con rendiconto per cassa

Un'organizzazione di volontariato priva di personalità giuridica incassa nell'anno 48.000 € (quote associative 12.000 €, donazioni 30.000 €, contributi 6.000 €). Essendo le entrate inferiori a 60.000 €, può adottare il rendiconto per cassa in forma aggregata (art. 13, comma 2-bis), indicando entrate e uscite per voci sintetiche, senza il dettaglio dei tre documenti.

Esempio 3 — fondazione oltre il milione con bilancio sociale

Una fondazione ETS chiude l'esercizio con entrate per 1.350.000 €. Oltre al bilancio di esercizio ordinario (tre documenti secondo l'OIC 35), supera la soglia dell'art. 14, comma 1: deve quindi redigere e depositare al RUNTS, e pubblicare sul proprio sito, anche il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. I due documenti coesistono e rispondono a finalità diverse.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere bilancio ETS e bilancio civilistico delle imprese: l'ETS non commerciale non redige il conto economico ex art. 2423 c.c. ma il rendiconto gestionale a sezioni contrapposte e la relazione di missione. Applicare gli schemi civilistici a un ente non commerciale è un errore di impostazione.
  • Sovrapporre bilancio di esercizio e bilancio sociale: sono documenti distinti con presupposti e soglie diversi (art. 13 vs art. 14). Il bilancio sociale non sostituisce il bilancio di esercizio, vi si aggiunge oltre 1 milione di euro di entrate.
  • Applicare la soglia di 300.000 euro a tutti gli ETS: la forma del rendiconto per cassa di cui all'art. 13, comma 2, è prevista per gli enti privi di personalità giuridica; un ente dotato di personalità giuridica resta tenuto ai tre documenti anche sotto soglia.
  • Omettere la separazione delle attività nel rendiconto: l'attività di interesse generale (art. 5) va distinta dalle attività diverse; la mancata separazione compromette la rappresentazione richiesta e gli obblighi documentali ex art. 87.
  • Ignorare i modelli del DM 5 marzo 2020: gli schemi non sono liberi. Il bilancio va redatto in conformità ai modelli ministeriali (art. 13, comma 3); l'OIC 35 ne guida l'applicazione tecnica ma non li sostituisce.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), art. 13 — Scritture contabili e bilancio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione; soglie 300.000 € e 60.000 € per il rendiconto per cassa; rinvio ai modelli del DM 5 marzo 2020).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 14 — Bilancio sociale (obbligo oltre 1 milione di euro; pubblicazione emolumenti oltre 100.000 euro).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 87 — Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020 — Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore.
  • Principio contabile OIC 35 — Bilancio degli enti del Terzo settore (standard tecnico di redazione).
  • Codice civile, art. 2423 — Redazione del bilancio (schema civilistico delle imprese, applicabile agli ETS-impresa commerciale).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.