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AdempimentiUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Ritenuta lavoro dipendente art. 23 DPR 600/73: sostituto

Come il sostituto d'imposta opera la ritenuta IRPEF sul lavoro dipendente ex art. 23 DPR 600/73: scaglioni, detrazioni, conguaglio annuo e versamento F24

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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L'obbligo per datori di lavoro ed enti di trattenere l'IRPEF sulle retribuzioni erogate, calcolarla per scaglioni e conguagliarla a fine anno.

In sintesi

L'art. 23 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente: il sostituto d'imposta che corrisponde retribuzioni opera, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal dipendente, con obbligo di rivalsa. La ritenuta si calcola sulla parte imponibile delle somme corrisposte in ciascun periodo di paga, applicando le aliquote IRPEF rapportate al periodo ed effettuando le detrazioni spettanti. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o alla cessazione del rapporto) il sostituto effettua il conguaglio tra ritenute operate e imposta complessivamente dovuta.

Quando si applica

  • Soggetti obbligati (sostituti d'imposta): enti e società IRES, società e associazioni di persone, persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni e il condominio, quando corrispondono somme e valori che costituiscono reddito di lavoro dipendente (art. 23, comma 1, DPR 600/1973).
  • Presupposto oggettivo: corresponsione di somme e valori riconducibili al reddito di lavoro dipendente. La ritenuta è operata all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa sul percipiente (art. 23, comma 1).
  • Incapienza in natura: quando la ritenuta da operare su valori (fringe benefit) non trova capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta (art. 23, comma 1).
  • Lavoro prestato all'estero: i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero devono in ogni caso operare le relative ritenute (art. 23, comma 1-bis).

Come si applica nella pratica

La ritenuta è determinata sulla parte imponibile delle somme e dei valori che costituiscono reddito di lavoro dipendente art. 51 TUIR, applicando le aliquote IRPEF per scaglioni art. 11 TUIR ed effettuando le detrazioni spettanti. L'art. 23, comma 2, distingue le diverse componenti della retribuzione:

Componente (art. 23, c. 2)Criterio di calcoloScaglioni e detrazioni
a) Retribuzione del periodo di pagaAliquote IRPEF sulla parte imponibile corrisposta in ciascun periodo di pagaScaglioni annui ragguagliati al periodo di paga; detrazioni artt. 12 e 13 TUIR rapportate al periodo
b) Mensilità aggiuntive (tredicesima, ecc.)Aliquote IRPEFScaglioni annui ragguagliati a mese
c) Emolumenti arretrati di anni precedentiTassazione separata (criteri art. 18 TUIR), reddito di riferimento sul biennio precedenteDetrazioni artt. 12 e 13 TUIR
d) TFR e indennità equipollentiCriteri art. 17 TUIR (tassazione separata)
e) Somme corrisposte agli eredi del dipendenteAliquota del primo scaglione di reddito

Il ragguaglio degli scaglioni significa che, ad esempio, su uno stipendio mensile il sostituto applica le aliquote IRPEF agli scaglioni annui divisi per dodici, così da approssimare in corso d'anno l'imposta che sarà dovuta sul totale.

Le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) sono riconosciute solo se il dipendente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei familiari e si impegna a comunicare le variazioni; la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi (art. 23, comma 2, lett. a).

Conguaglio di fine anno o di cessazione (art. 23, comma 3). Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, oppure alla data di cessazione del rapporto, il sostituto effettua il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo, tenendo conto delle detrazioni spettanti a norma degli artt. 12 e 13 TUIR e di quelle per oneri (art. 15 TUIR) per cui il datore ha effettuato trattenute. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo a conguaglio, il dipendente può dichiarare per iscritto di versare l'importo dovuto o autorizzare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d'imposta; sugli importi differiti si applica l'interesse dello 0,50% mensile, trattenuto e versato con le retribuzioni. L'importo non trattenuto per cessazione del rapporto o incapienza è comunicato all'interessato, che provvede al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Conguaglio con redditi di precedenti rapporti (art. 23, comma 4). Il dipendente può chiedere al sostituto di tenere conto, nelle operazioni di conguaglio, anche dei redditi percepiti in precedenti rapporti, consegnando entro il 12 gennaio dell'anno successivo la certificazione unica dei redditi erogati da altri soggetti. La disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

Le ritenute operate sono versate dal sostituto tramite modello F24 entro i termini ordinari di versamento delle ritenute, e successivamente riepilogate nella Certificazione Unica e nel modello 770.

Esempi pratici

Esempio 1 — Ritenuta sul singolo periodo di paga

Una SRL corrisponde a un impiegato uno stipendio mensile con imponibile fiscale di 2.000,00 €. Il sostituto applica le aliquote IRPEF agli scaglioni annui ragguagliati al mese (art. 23, c. 2, lett. a): sull'imponibile annuo proiettato di 24.000,00 € l'imposta lorda mensile si ottiene applicando l'aliquota del primo scaglione e parte del secondo. Dall'imposta lorda mensile il sostituto sottrae la quota mensile delle detrazioni da lavoro dipendente (art. 13 TUIR) e per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) dichiarate, ottenendo la ritenuta IRPEF netta da trattenere in busta paga e versare con F24.

Esempio 2 — Conguaglio di fine anno con detrazioni per oneri

Un dipendente ha subìto nel corso dell'anno ritenute mensili per complessivi 4.800,00 €. Al conguaglio di fine anno (entro il 28 febbraio), il sostituto ricalcola l'imposta sull'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti, tiene conto delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR e delle detrazioni per oneri art. 15 TUIR per i quali ha operato trattenute (ad esempio premi assicurativi versati tramite trattenuta). Se l'imposta complessivamente dovuta è 4.500,00 €, il conguaglio è a credito per 300,00 € e il sostituto restituisce la differenza; se fosse a debito, opererebbe una trattenuta aggiuntiva.

Esempio 3 — Cessazione del rapporto in corso d'anno

Un lavoratore cessa il rapporto il 30/09. Alla data di cessazione il sostituto effettua il conguaglio (art. 23, c. 3) tra ritenute già operate e imposta dovuta sugli emolumenti dell'anno. Se le retribuzioni residue sono incapienti a subire il prelievo dell'imposta a debito, l'importo non trattenuto è comunicato al lavoratore, che deve versarlo entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Il TFR erogato è invece assoggettato a tassazione separata con i criteri dell'art. 17 TUIR (art. 23, c. 2, lett. d), distinta dalla ritenuta ordinaria sugli stipendi.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare le aliquote IRPEF agli scaglioni interi anziché ragguagliarli al periodo di paga: l'art. 23, c. 2, lett. a) impone di ragguagliare al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui; usare gli scaglioni pieni mensilmente sottostimerebbe la ritenuta. Verificare che il software paghe applichi il ragguaglio.
  • Riconoscere le detrazioni per carichi di famiglia senza dichiarazione del dipendente: le detrazioni art. 12 TUIR spettano solo se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica condizioni e codice fiscale dei familiari e si impegna a comunicare le variazioni (art. 23, c. 2, lett. a). In assenza della dichiarazione non vanno applicate.
  • Omettere o tardare il conguaglio di fine anno: il conguaglio va effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, o alla cessazione del rapporto (art. 23, c. 3). Saltarlo lascia il dipendente con ritenute non coordinate con l'imposta effettivamente dovuta e con detrazioni non riconosciute.
  • Trascurare il versamento da parte del sostituito in caso di incapienza in natura: quando la ritenuta sui fringe benefit non trova capienza sui pagamenti in denaro, è il sostituito a dover versare al sostituto l'importo corrispondente (art. 23, c. 1). Ignorarlo lascia ritenute non versate.
  • Non gestire l'incapienza a conguaglio con l'interesse dovuto: sugli importi di cui è differito il pagamento a conguaglio si applica l'interesse dello 0,50% mensile, da trattenere e versare (art. 23, c. 3). Differire senza calcolare l'interesse è un errore di versamento.
  • Confondere TFR e arretrati con la retribuzione ordinaria: TFR (lett. d) ed emolumenti arretrati di anni precedenti (lett. c) seguono la tassazione separata (artt. 17 e 18 TUIR), non le aliquote ordinarie sul periodo di paga; assoggettarli alla ritenuta ordinaria è scorretto.

Riferimenti normativi

  • Art. 23, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — Ritenute sui redditi di lavoro dipendente (commi 1, 1-bis, 2, 3, 4).
  • Art. 51, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Determinazione del reddito di lavoro dipendente.
  • Art. 11, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Aliquote e scaglioni IRPEF.
  • Artt. 12 e 13, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente.
  • Art. 15, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Detrazioni per oneri.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.