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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Sanzioni dichiarazione redditi e IRAP art. 1 D.Lgs. 471/97

Art. 1 D.Lgs. 471/1997: omessa dichiarazione redditi e IRAP al 120%, infedele al 70% dal 1/9/2024, riduzioni per scostamenti minimi e ravvedimento

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP: l'omessa presentazione è punita con il 120% delle imposte dovute (minimo 250 €), la dichiarazione infedele con il 70% della maggior imposta o del maggior credito utilizzato (minimo 150 €). Le misure sono quelle riscritte dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La sanzione si riduce con il ravvedimento operoso e in presenza di scostamenti minimi; aumenta in caso di condotte fraudolente.

Quando si applica

L'art. 1 colpisce due categorie di violazioni della dichiarazione dei redditi e IRAP:

  • violazioni sostanziali, che incidono sull'imposta: omessa presentazione (comma 1) e dichiarazione infedele, cioè reddito o valore della produzione inferiore a quello accertato, imposta inferiore al dovuto o credito superiore allo spettante (comma 2);
  • casi senza imposta dovuta, puniti con sanzione in misura fissa.

I soggetti interessati sono tutti i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 600/1973: persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti. La dichiarazione si considera omessa quando non è presentata oppure è presentata con ritardo superiore a novanta giorni; entro i novanta giorni si tratta invece di dichiarazione tardiva, regolarizzabile con il ravvedimento.

Come si applica nella pratica

Le misure edittali vigenti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 sono le seguenti.

ViolazioneMisuraMinimoFonte
Omessa dichiarazione (imposte dovute)120% delle imposte dovute250 €art. 1 c. 1
Omessa dichiarazione (nessuna imposta)da 250 € a 1.000 €art. 1 c. 1
Omessa, soggetti con scritture contabili (senza imposta)fino al doppioart. 1 c. 1
Dichiarazione infedele70% della maggior imposta o del maggior credito150 €art. 1 c. 2
Infedele con frode (documenti falsi, artifici)aumento da metà al doppioart. 1 c. 3
Infedele entro soglia di rilevanzariduzione di un terzoart. 1 c. 4
Infedele senza danno per l'Erario250 € (fissa)art. 1 c. 4

La dichiarazione tardiva presentata oltre novanta giorni ma entro il termine di accertamento dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973, prima di controlli formalizzati, è punita con la sanzione del versamento (art. 13) aumentata al triplo, anziché con il 120% pieno dell'omessa (comma 1-bis): un trattamento di favore che premia la presentazione spontanea.

La riduzione di un terzo del comma 4 opera quando la maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque inferiori a 30.000 €, oppure quando l'infedeltà deriva da un errore di competenza temporale, purché il componente positivo abbia già concorso a un'annualità precedente o a quella dell'accertamento.

Su ogni sanzione del comma 2 emersa da dichiarazione integrativa spontanea (comma 2-bis) si applica la sanzione del versamento aumentata al doppio. Per la riduzione da ravvedimento spontaneo si rinvia alla scheda ravvedimento operoso.

Esempi pratici

Esempio 1 — Dichiarazione infedele di una S.r.l.

Una S.r.l. con reddito dichiarato di 80.000 € viene accertata per un maggior reddito di 50.000 €, da cui una maggior IRES di 12.000 €. La sanzione base è il 70% di 12.000 €, pari a 8.400,00 €. Non ricorrendo né condotte fraudolente né la soglia di rilevanza minima (12.000 € superano il 3% dell'imposta dichiarata), si applica la misura piena del comma 2.

Esempio 2 — Infedele entro la soglia di rilevanza

Un professionista dichiara un'IRPEF di 40.000 €; l'accertamento determina una maggior imposta di 900 €, inferiore sia al 3% dell'imposta dichiarata (1.200 €) sia a 30.000 €. La sanzione del 70% (630 €) è ridotta di un terzo per effetto del comma 4, scendendo a 420,00 € prima delle eventuali riduzioni da definizione.

Esempio 3 — Omessa dichiarazione regolarizzata tardivamente

Una società presenta la dichiarazione dei redditi con 120 giorni di ritardo, prima di qualsiasi controllo, con imposte dovute di 6.000 €. Si applica il comma 1-bis: la sanzione del versamento (25% ex art. 13) aumentata al triplo, cioè il 75% di 6.000 €, pari a 4.500,00 €, anziché il 120% (7.200 €) dell'omessa pura.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere dichiarazione tardiva e omessa: entro novanta giorni la dichiarazione è tardiva (ravvedibile in modo agevole); oltre novanta giorni è omessa, ma il comma 1-bis offre comunque un regime ridotto se la presentazione precede i controlli.
  • Applicare le vecchie aliquote: per le violazioni fino al 31 agosto 2024 valevano misure diverse (infedele dal 90% al 180%, omessa dal 120% al 240%). Dal 1° settembre 2024 vigono le misure fisse del D.Lgs. 87/2024.
  • Ignorare la soglia di rilevanza del comma 4: scostamenti minimi e meri errori di competenza temporale danno diritto alla riduzione di un terzo, spesso non richiesta in autoliquidazione.
  • Sottovalutare l'aggravante per frode: documenti falsi, operazioni inesistenti o artifici fanno scattare l'aumento da metà al doppio (comma 3) e possono integrare un reato tributario.
  • Trascurare il cumulo giuridico: più violazioni della stessa indole vanno valutate con il concorso e la continuazione, non sommate aritmeticamente.
  • Non sfruttare il ravvedimento: la regolarizzazione spontanea riduce la sanzione in misura tanto maggiore quanto più è tempestiva.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 1, comma 1 — omessa dichiarazione redditi/IRAP: 120% delle imposte dovute, minimo 250 €; da 250 € a 1.000 € senza imposta.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 1, comma 1-bis — dichiarazione tardiva oltre 90 giorni: sanzione del versamento aumentata al triplo.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 1, comma 2 — dichiarazione infedele: 70% della maggior imposta o del maggior credito, minimo 150 €.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 1, comma 3 — aggravante per condotte fraudolente: aumento da metà al doppio.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 1, comma 4 — riduzione di un terzo entro la soglia di rilevanza (3% e 30.000 €) e per errori di competenza.
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 — riscrittura delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43 — termini per l'accertamento.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.