Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Sanzioni omesso versamento e compensazioni art. 13 D.Lgs. 471/97

Art. 13 D.Lgs. 471/1997: omesso versamento al 25% dal 1/9/2024, ridotto al 12,50% entro 90 giorni, crediti inesistenti al 70% e non spettanti al 25%

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

Tempo di lettura

5 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 disciplina le sanzioni amministrative per i ritardati od omessi versamenti diretti e per le violazioni in materia di compensazione: l'omesso versamento è punito con il 25% di ogni importo non versato, misura introdotta dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in luogo del previgente 30%. La sanzione si riduce alla metà (12,50%) per i versamenti effettuati entro novanta giorni e a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo entro quindici giorni. L'uso di crediti inesistenti è sanzionato al 70%, quello di crediti non spettanti al 25%.

Quando si applica

L'art. 13 è la norma cardine delle violazioni di versamento e copre due famiglie di fattispecie:

  • ritardati od omessi versamenti diretti (comma 1): acconti, versamenti periodici, conguagli e saldi delle imposte risultanti dalla dichiarazione, nonché ogni tributo o frazione non pagato nel termine (comma 3) e le maggiori imposte liquidate in controllo automatizzato ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 (comma 2);
  • violazioni in materia di compensazione: utilizzo di crediti inesistenti (comma 5, sanzione al 70%) e di crediti non spettanti (comma 4-bis, sanzione al 25%).

La sanzione del versamento è la più ricorrente nella pratica delle PMI, perché colpisce ogni scadenza di IVA, IRES, IRPEF, IRAP e ritenute non onorata, indipendentemente da errori dichiarativi.

Come si applica nella pratica

Le misure edittali vigenti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 sono le seguenti.

FattispecieMisuraFonte
Omesso o ritardato versamento (regola generale)25% dell'importo non versatoart. 13 c. 1
Ritardo non superiore a 90 giorni12,50% (metà del 25%)art. 13 c. 1
Ritardo non superiore a 15 giorni1/15 del 12,50% per ogni giornoart. 13 c. 1
Maggiore imposta da controllo automatizzato25%art. 13 c. 2
Mancato pagamento di altro tributo25%art. 13 c. 3
Credito non spettante utilizzato in compensazione25% del creditoart. 13 c. 4-bis
Credito inesistente utilizzato in compensazione70% del creditoart. 13 c. 5
Credito inesistente con frode/documenti falsiaumento da metà al doppioart. 13 c. 5-bis
Credito usato senza adempimenti strumentali250 € (fissa)art. 13 c. 4-ter

La struttura del comma 1 è progressiva e premia la tempestività: la sanzione piena è del 25%, ma scende al 12,50% per i versamenti tardivi entro novanta giorni e, per i ritardi entro quindici giorni, è ulteriormente ridotta a 1/15 del 12,50% per ciascun giorno (cosiddetta sanzione "a giorni"). Su questa base si innesta il ravvedimento operoso, che riduce ulteriormente l'importo in funzione del momento della regolarizzazione.

In materia di compensazione la distinzione è netta: il credito non spettante (esistente ma usato in difetto dei requisiti) è punito al 25% (comma 4-bis), mentre il credito inesistente (privo del presupposto sostanziale) al 70% (comma 5), con aumento da metà al doppio se realizzato mediante frode (comma 5-bis). Le sanzioni non si applicano se i versamenti, pur tempestivi, sono stati eseguiti a un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Esempi pratici

Esempio 1 — IVA versata con dieci giorni di ritardo

Una S.r.l. versa l'IVA periodica di 5.000 € con dieci giorni di ritardo. Si applica la sanzione "a giorni": 1/15 del 12,50% per ciascun giorno, cioè circa lo 0,8333% al giorno × 10 = 8,333% di 5.000 €, pari a 416,67 € prima del ravvedimento, che la riduce ulteriormente.

Esempio 2 — Saldo IRES non versato

Un'impresa omette il saldo IRES di 18.000 €. La sanzione è il 25% di 18.000 €, pari a 4.500,00 € (comma 1). Se il versamento avviene entro novanta giorni, la sanzione scende al 12,50%, cioè 2.250,00 €, prima delle riduzioni da ravvedimento.

Esempio 3 — Compensazione di credito non spettante

Una società utilizza in compensazione un credito d'imposta di 10.000 € risultato non spettante per difetto dei requisiti. La sanzione è il 25% del credito, pari a 2.500,00 € (comma 4-bis). Se il credito fosse stato inesistente, la sanzione sarebbe stata il 70%, cioè 7.000,00 € (comma 5).

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare ancora il 30%: per le violazioni fino al 31 agosto 2024 la sanzione base era il 30%; dal 1° settembre 2024 il D.Lgs. 87/2024 la fissa al 25%.
  • Ignorare la sanzione "a giorni": per i ritardi entro quindici giorni la sanzione è ridotta a 1/15 del 12,50% per ciascun giorno, molto inferiore al 25% pieno.
  • Confondere credito non spettante e inesistente: il primo è sanzionato al 25% (comma 4-bis), il secondo al 70% (comma 5); la qualificazione dipende dall'esistenza o meno del presupposto sostanziale del credito.
  • Non coordinare versamento e ravvedimento: la sanzione dell'art. 13 è la base su cui il ravvedimento operoso opera l'ulteriore riduzione; vanno calcolati insieme.
  • Trascurare gli avvisi bonari: la stessa sanzione si applica alle maggiori imposte liquidate in controllo automatizzato, con riduzioni se si paga nei termini dell'avviso.
  • Sottovalutare i versamenti a ufficio errato: il versamento tempestivo a un ufficio o concessionario diverso da quello competente non è sanzionato (comma 7).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 1 — omesso/ritardato versamento: 25% dell'importo non versato; 12,50% entro 90 giorni; 1/15 del 12,50% per giorno entro 15 giorni.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 2 — sanzione del versamento sulle maggiori imposte liquidate in controllo automatizzato.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 3 — mancato pagamento di altro tributo nel termine.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 4-bis — credito non spettante utilizzato in compensazione: 25% del credito.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 5 — credito inesistente utilizzato in compensazione: 70% del credito.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 5-bis — credito inesistente con frode: aumento da metà al doppio.
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 — riscrittura della sanzione del versamento (dal 30% al 25%) per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis — controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.