Soggetti obbligati al pagamento imposta di registro art. 57
Art. 57 DPR 131/1986: soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro, parti contraenti, pubblici ufficiali, notai, agenti e leasing
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 individua i soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro: oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto e ai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione, sono obbligate in solido le parti contraenti e le parti in causa. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende però alle imposte complementari e suppletive (comma 2); per gli atti registrati in caso d'uso o presentati volontariamente, l'obbligato è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione (comma 5).
Quando si applica
La norma stabilisce chi paga l'imposta di registro e con quale grado di responsabilità, governando l'azione di riscossione dell'ufficio. La regola cardine è la solidarietà passiva: l'Agenzia delle Entrate può richiedere l'intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati, salvo poi i rapporti interni di rivalsa tra le parti.
Sono solidalmente obbligati (comma 1):
- i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto (notai, segretari, ufficiali roganti);
- i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione;
- le parti contraenti e le parti in causa;
- coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19;
- coloro che hanno richiesto determinati provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
A questi si aggiungono figure specifiche: gli agenti immobiliari (comma 1-bis) sono solidalmente tenuti per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività; l'utilizzatore in leasing immobiliare (comma 1-ter) è solidalmente obbligato per l'immobile acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.
Come si applica nella pratica
| Fattispecie | Obbligato al pagamento | Comma |
|---|---|---|
| Regola generale | Pubblici ufficiali + parti contraenti/in causa, in solido | c. 1 |
| Scritture negoziali mediate da agente immobiliare | Anche l'agente immobiliare, in solido | c. 1-bis |
| Leasing immobiliare | Anche l'utilizzatore, in solido | c. 1-ter |
| Imposte complementari e suppletive | NON i pubblici ufficiali | c. 2 |
| Atti in caso d'uso o presentati volontariamente | Solo chi ha richiesto la registrazione | c. 5 |
| Atti con condizione sospensiva | Parti interessate al verificarsi, in solido | c. 3 |
| Imposta complementare per fatto di una sola parte | Solo quella parte | c. 4 |
| Contratti in cui è parte lo Stato | Solo l'altra parte contraente | c. 7 |
| Espropri/trasferimenti coattivi | Solo ente espropriante/acquirente, senza rivalsa | c. 8 |
Il comma 2 è una tutela essenziale per il notaio e gli altri pubblici ufficiali: la loro responsabilità solidale copre l'imposta principale ma non si estende alle imposte complementari (dovute a seguito di rettifica del valore) né a quelle suppletive (per errori dell'ufficio). Il pubblico ufficiale risponde quindi del solo tributo liquidato in sede di registrazione, non delle maggiori imposte successive.
Il comma 4 attribuisce l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile a una sola parte esclusivamente a quella parte. Il comma 5 limita l'obbligo, per gli atti in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente, a chi ha richiesto la registrazione. I commi 7 e 8 dettano regole speciali per i contratti con lo Stato e per gli espropri.
Esempi pratici
Esempio 1 — Compravendita per atto notarile
Acquirente e venditore stipulano una compravendita davanti al notaio. Per l'imposta principale rispondono in solido entrambe le parti e il notaio (comma 1); nella prassi il notaio anticipa l'imposta e la addebita alle parti. Se segue un avviso di rettifica del valore con imposta complementare, il notaio non ne risponde (comma 2): l'azione si rivolge alle parti.
Esempio 2 — Affare concluso tramite agenzia immobiliare
Un agente immobiliare conclude la vendita di un immobile con scrittura privata non autenticata di natura negoziale. Per effetto del comma 1-bis l'agente è solidalmente tenuto al pagamento dell'imposta di registro su quella scrittura, insieme alle parti.
Esempio 3 — Locazione finanziaria immobiliare
In un contratto di leasing l'immobile è acquisito dalla società di leasing per la conclusione del contratto. Ai sensi del comma 1-ter l'utilizzatore è solidalmente obbligato al pagamento del tributo dovuto per l'immobile, anche se da costruire o in corso di costruzione.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: ritenere il notaio responsabile anche delle imposte complementari e suppletive. Il comma 2 esclude espressamente questa estensione.
- Errore tipico: addossare a una parte l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile all'altra: il comma 4 la pone a carico esclusivo di chi vi ha dato causa.
- Errore tipico: trascurare la solidarietà dell'agente immobiliare (comma 1-bis) o dell'utilizzatore in leasing (comma 1-ter), figure obbligate accanto alle parti.
- Errore tipico: estendere la solidarietà agli atti in caso d'uso, dove invece risponde solo chi ha richiesto la registrazione (comma 5).
- Errore tipico: pretendere l'imposta dallo Stato nei contratti in cui è parte: il comma 7 pone l'obbligo sulla sola controparte.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 1 — Soggetti solidalmente obbligati (pubblici ufficiali, parti contraenti, parti in causa).
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 1-bis — Solidarietà degli agenti immobiliari.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 1-ter — Solidarietà dell'utilizzatore in leasing immobiliare.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 2 — Esclusione delle imposte complementari e suppletive per i pubblici ufficiali.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 5 — Atti in caso d'uso e presentati volontariamente: obbligato chi ha richiesto la registrazione.
Risorse correlate
- Imposta di registro: termine fisso e caso d'uso art. 5 DPR 131
- Termini per la registrazione degli atti art. 13 DPR 131/1986
- Base imponibile dell'imposta di registro art. 43 DPR 131/1986
- Alternatività IVA/registro art. 40 DPR 131/1986
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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