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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Soggetti obbligati al pagamento imposta di registro art. 57

Art. 57 DPR 131/1986: soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro, parti contraenti, pubblici ufficiali, notai, agenti e leasing

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 individua i soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro: oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto e ai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione, sono obbligate in solido le parti contraenti e le parti in causa. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende però alle imposte complementari e suppletive (comma 2); per gli atti registrati in caso d'uso o presentati volontariamente, l'obbligato è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione (comma 5).

Quando si applica

La norma stabilisce chi paga l'imposta di registro e con quale grado di responsabilità, governando l'azione di riscossione dell'ufficio. La regola cardine è la solidarietà passiva: l'Agenzia delle Entrate può richiedere l'intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati, salvo poi i rapporti interni di rivalsa tra le parti.

Sono solidalmente obbligati (comma 1):

  • i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto (notai, segretari, ufficiali roganti);
  • i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione;
  • le parti contraenti e le parti in causa;
  • coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19;
  • coloro che hanno richiesto determinati provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

A questi si aggiungono figure specifiche: gli agenti immobiliari (comma 1-bis) sono solidalmente tenuti per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività; l'utilizzatore in leasing immobiliare (comma 1-ter) è solidalmente obbligato per l'immobile acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.

Come si applica nella pratica

FattispecieObbligato al pagamentoComma
Regola generalePubblici ufficiali + parti contraenti/in causa, in solidoc. 1
Scritture negoziali mediate da agente immobiliareAnche l'agente immobiliare, in solidoc. 1-bis
Leasing immobiliareAnche l'utilizzatore, in solidoc. 1-ter
Imposte complementari e suppletiveNON i pubblici ufficialic. 2
Atti in caso d'uso o presentati volontariamenteSolo chi ha richiesto la registrazionec. 5
Atti con condizione sospensivaParti interessate al verificarsi, in solidoc. 3
Imposta complementare per fatto di una sola parteSolo quella partec. 4
Contratti in cui è parte lo StatoSolo l'altra parte contraentec. 7
Espropri/trasferimenti coattiviSolo ente espropriante/acquirente, senza rivalsac. 8

Il comma 2 è una tutela essenziale per il notaio e gli altri pubblici ufficiali: la loro responsabilità solidale copre l'imposta principale ma non si estende alle imposte complementari (dovute a seguito di rettifica del valore) né a quelle suppletive (per errori dell'ufficio). Il pubblico ufficiale risponde quindi del solo tributo liquidato in sede di registrazione, non delle maggiori imposte successive.

Il comma 4 attribuisce l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile a una sola parte esclusivamente a quella parte. Il comma 5 limita l'obbligo, per gli atti in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente, a chi ha richiesto la registrazione. I commi 7 e 8 dettano regole speciali per i contratti con lo Stato e per gli espropri.

Esempi pratici

Esempio 1 — Compravendita per atto notarile

Acquirente e venditore stipulano una compravendita davanti al notaio. Per l'imposta principale rispondono in solido entrambe le parti e il notaio (comma 1); nella prassi il notaio anticipa l'imposta e la addebita alle parti. Se segue un avviso di rettifica del valore con imposta complementare, il notaio non ne risponde (comma 2): l'azione si rivolge alle parti.

Esempio 2 — Affare concluso tramite agenzia immobiliare

Un agente immobiliare conclude la vendita di un immobile con scrittura privata non autenticata di natura negoziale. Per effetto del comma 1-bis l'agente è solidalmente tenuto al pagamento dell'imposta di registro su quella scrittura, insieme alle parti.

Esempio 3 — Locazione finanziaria immobiliare

In un contratto di leasing l'immobile è acquisito dalla società di leasing per la conclusione del contratto. Ai sensi del comma 1-ter l'utilizzatore è solidalmente obbligato al pagamento del tributo dovuto per l'immobile, anche se da costruire o in corso di costruzione.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: ritenere il notaio responsabile anche delle imposte complementari e suppletive. Il comma 2 esclude espressamente questa estensione.
  • Errore tipico: addossare a una parte l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile all'altra: il comma 4 la pone a carico esclusivo di chi vi ha dato causa.
  • Errore tipico: trascurare la solidarietà dell'agente immobiliare (comma 1-bis) o dell'utilizzatore in leasing (comma 1-ter), figure obbligate accanto alle parti.
  • Errore tipico: estendere la solidarietà agli atti in caso d'uso, dove invece risponde solo chi ha richiesto la registrazione (comma 5).
  • Errore tipico: pretendere l'imposta dallo Stato nei contratti in cui è parte: il comma 7 pone l'obbligo sulla sola controparte.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 1 — Soggetti solidalmente obbligati (pubblici ufficiali, parti contraenti, parti in causa).
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 1-bis — Solidarietà degli agenti immobiliari.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 1-ter — Solidarietà dell'utilizzatore in leasing immobiliare.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 2 — Esclusione delle imposte complementari e suppletive per i pubblici ufficiali.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 5 — Atti in caso d'uso e presentati volontariamente: obbligato chi ha richiesto la registrazione.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.