Termini registrazione atti imposta di registro art. 13 DPR 131
Art. 13 DPR 131/1986: termini per registrare gli atti, 30 giorni se formati in Italia e 60 se all'estero, con decorrenze speciali per verbali e decreti
30/05/2026
4 min lettura
In sintesi
L'art. 13 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 stabilisce i termini per la richiesta di registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso: 30 giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, 60 giorni se formato all'estero. Per i decreti di trasferimento e gli atti dei cancellieri il termine è di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento; per i contratti verbali decorre dall'inizio dell'esecuzione, per le scritture private autenticate dall'ultima autenticazione. Il rispetto del termine è essenziale per evitare le sanzioni da omessa o tardiva registrazione.
Quando si applica
La norma si applica a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (parte prima della tariffa, ex art. 5). Individua il dies a quo e la durata del termine perentorio entro cui la registrazione deve essere richiesta all'ufficio.
Casistiche tipiche:
- atti pubblici e scritture private autenticate (notai e pubblici ufficiali, che provvedono telematicamente);
- scritture private non autenticate soggette a termine fisso;
- contratti verbali (es. locazioni concluse oralmente);
- decreti di trasferimento e atti dei cancellieri in ambito giudiziario;
- atti societari soggetti a registrazione (costituzioni, trasferimenti di sede).
Come si applica nella pratica
| Fattispecie | Termine | Decorrenza | Comma |
|---|---|---|---|
| Atto formato in Italia | 30 giorni | Data dell'atto | c. 1 |
| Atto formato all'estero | 60 giorni | Data dell'atto | c. 1 |
| Decreti di trasferimento e atti dei cancellieri | 60 giorni | Pubblicazione del provvedimento | c. 1-bis |
| Atti/provvedimenti art. 10 c. 1 lett. c) | da 10 a 30 giorni | Pubblicazione/emanazione | c. 3 |
| Inventari e atti non formati in un solo giorno | 30 giorni | Data di chiusura dell'atto | c. 2 |
| Scritture private autenticate | 30 giorni | Data ultima autenticazione | c. 2 |
| Contratti verbali | 30 giorni | Inizio dell'esecuzione | c. 2 |
| Atti societari (art. 12 c. 2) | 30 giorni / max 60 | Iscrizione nel registro imprese | c. 4 |
Il termine ordinario di 30 giorni dalla data dell'atto è la regola generale per gli atti formati in Italia; sale a 60 giorni per quelli formati all'estero (comma 1), fatte salve le deroghe dell'art. 17, comma 3-bis (registrazione telematica delle locazioni).
Il comma 1-bis fissa a 60 giorni dalla pubblicazione il termine per i decreti di trasferimento e per gli atti da essi ricevuti, a cura dei cancellieri. Il comma 3 prevede, per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria diversi dai decreti di trasferimento, una finestra particolare: la registrazione va richiesta decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.
Il comma 2 disciplina le decorrenze speciali: per inventari, ricognizioni e atti non formati in un solo giorno il termine decorre dalla chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate dall'ultima autenticazione; per i contratti verbali dall'inizio dell'esecuzione.
Il comma 4 riguarda gli atti societari: in collegamento con l'art. 12, comma 2, la registrazione deve essere richiesta entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese e in ogni caso non oltre 60 giorni dall'istituzione o trasferimento della sede o dalle altre operazioni dell'art. 4.
Esempi pratici
Esempio 1 — Compravendita immobiliare per atto notarile
Un atto di compravendita di un capannone è stipulato davanti a notaio il 10 marzo. Trattandosi di atto formato in Italia, la registrazione va richiesta entro 30 giorni, ossia entro il 9 aprile. Nella prassi il notaio provvede telematicamente con la registrazione e il versamento contestuali.
Esempio 2 — Contratto di locazione verbale
Un'impresa concede in locazione un magazzino con accordo verbale, la cui esecuzione inizia il 1° settembre. Il termine di 30 giorni decorre dall'inizio dell'esecuzione (comma 2): la richiesta di registrazione va presentata entro il 30 settembre.
Esempio 3 — Decreto di trasferimento da asta giudiziaria
In una procedura esecutiva il decreto di trasferimento di un immobile è pubblicato il 5 maggio. La registrazione, a cura del cancelliere, deve essere richiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione (comma 1-bis), cioè entro il 4 luglio.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: applicare il termine di 30 giorni agli atti formati all'estero, per i quali il comma 1 prevede 60 giorni.
- Errore tipico: far decorrere il termine dei contratti verbali dalla data dell'accordo anziché dall'inizio dell'esecuzione (comma 2).
- Errore tipico: registrare oltre il termine confidando nella tardiva spontanea senza ravvedimento, esponendosi alle sanzioni da tardiva registrazione.
- Errore tipico: per le scritture private autenticate far decorrere il termine dalla prima sottoscrizione e non dall'ultima autenticazione (comma 2).
- Errore tipico: ignorare la finestra "decorsi 10 giorni ed entro 30" del comma 3 per i provvedimenti giudiziari diversi dai decreti di trasferimento.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 1 — Termine di 30 giorni (atti in Italia) e 60 giorni (atti all'estero).
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 1-bis — Decreti di trasferimento: 60 giorni dalla pubblicazione.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 2 — Decorrenze speciali (inventari, scritture autenticate, contratti verbali).
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 3 — Provvedimenti giudiziari: da 10 a 30 giorni.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 4 — Atti societari: iscrizione nel registro imprese.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 5 — Registrazione in termine fisso e in caso d'uso.
Risorse correlate
- Imposta di registro: termine fisso e caso d'uso art. 5 DPR 131
- Soggetti obbligati alla registrazione art. 57 DPR 131/1986
- Base imponibile dell'imposta di registro art. 43 DPR 131/1986
- Ravvedimento operoso con F24 art. 13 D.Lgs. 472/1997
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.