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IRPEFUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Redditi diversi art. 67 TUIR: plusvalenze e capital gain

Catalogo dei redditi diversi ex art. 67 TUIR: plusvalenze immobiliari, partecipazioni, cripto-attività e attività occasionali, con rinvio all'art. 68

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Il catalogo residuale dei redditi non riconducibili alle altre categorie IRPEF, dalle plusvalenze immobiliari ai capital gain finanziari fino alle cripto-attività.

In sintesi

L'art. 67 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) elenca i redditi diversi, ossia i proventi tassabili che non costituiscono redditi di capitale, né sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. È una categoria residuale che raccoglie plusvalenze immobiliari, plusvalenze su partecipazioni e altri strumenti finanziari (capital gain), plusvalenze su cripto-attività, vincite, redditi da attività occasionali e altre fattispecie eterogenee. L'art. 67 individua il "se" e il "cosa" è tassabile; la determinazione quantitativa di ciascuna plusvalenza è rinviata all'art. 68 TUIR.

Quando si applica

  • Clausola di residualità: un provento rientra nei redditi diversi solo se non costituisce reddito di capitale e non è conseguito nell'esercizio di arti, professioni, imprese commerciali o società di persone, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (art. 67, comma 1, TUIR).
  • Plusvalenze immobiliari infraquinquennali: cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi gli immobili da successione e l'abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo di possesso (lettera b). Per gli immobili ricevuti in donazione il quinquennio decorre dall'acquisto del donante.
  • Lottizzazione di terreni e cessione di terreni edificabili: sempre imponibili, a prescindere dal periodo di possesso (lettere a e b).
  • Plusvalenze su partecipazioni e strumenti finanziari: cessione a titolo oneroso di partecipazioni (lettere c e c-bis), titoli e contratti assimilati, valute estere, metalli preziosi, quote di OICR (lettere da c-ter a c-quinquies).
  • Cripto-attività: plusvalenze e altri proventi da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione (lettera c-sexies).
  • Attività occasionali: redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e da obblighi di fare, non fare o permettere (lettere i e l).

Come si applica nella pratica

Il comma 1 dell'art. 67 TUIR è strutturato come un elenco di lettere, ciascuna delle quali individua una specifica fattispecie reddituale. La tabella seguente sintetizza le principali categorie effettivamente previste dal testo.

LetteraCategoria di reddito diverso
a)Plusvalenze da lottizzazione di terreni o esecuzione di opere intese a renderli edificabili, con successiva vendita
b)Plusvalenze da cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni; terreni edificabili (sempre)
b-bis)Plusvalenze da cessione di immobili oggetto di interventi Superbonus art. 119 DL 34/2020 conclusi da non più di 10 anni
c)Plusvalenze su partecipazioni qualificate
c-bis)Plusvalenze su partecipazioni non qualificate
c-ter)Plusvalenze su titoli non rappresentativi di merci, valute estere, metalli preziosi, quote di OICR
c-quater)Redditi da contratti derivati (cessione/acquisto a termine di strumenti finanziari, valute, merci)
c-quinquies)Plusvalenze e proventi da chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti, differenziali
c-sexies)Plusvalenze e proventi su cripto-attività (rimborso, cessione, permuta, detenzione)
d)Vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi, scommesse e premi
e)Redditi fondiari non determinabili catastalmente
f)Redditi di immobili situati all'estero
g)Redditi da utilizzazione economica di opere dell'ingegno e brevetti
h)Redditi da usufrutto, sublocazione, affitto/noleggio di beni mobili e affitto/usufrutto di aziende
h-ter)Differenza tra valore di mercato e corrispettivo per beni d'impresa concessi a soci o familiari
i)Redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente
l)Redditi da lavoro autonomo occasionale e da obblighi di fare, non fare o permettere

Soglia di qualificazione delle partecipazioni (lettera c). Costituisce cessione di partecipazione qualificata quella che rappresenta complessivamente una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2% (titoli quotati) o al 20% (non quotati), ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5% (quotati) o al 25% (non quotati). La percentuale si determina tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, anche verso soggetti diversi.

Criterio LIFO (comma 1-bis). Ai fini delle lettere c), c-bis) e c-ter) si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, le valute e i metalli preziosi acquisiti in data più recente; per la chiusura o cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi quelli sottoscritti o acquisiti più di recente.

Estensione a emissione e rimborso (comma 1-quater). Tra le plusvalenze e i redditi delle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) rientrano anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione onerosa, comprese le plusvalenze da conversione di quote o azioni tra comparti del medesimo OICR.

La quantificazione del reddito imponibile (corrispettivo meno costo o valore di acquisto, costi inerenti, regole di rivalutazione) non è contenuta nell'art. 67 ma nell'art. 68 TUIR.

Esempi pratici

Esempio 1 — Plusvalenza immobiliare infraquinquennale

Un contribuente acquista un appartamento (non adibito ad abitazione principale) il 10/03/2022 per 180.000,00 € e lo rivende il 15/06/2025 per 230.000,00 €. Poiché la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto e l'immobile non rientra nelle esclusioni della lettera b) (successione, abitazione principale), la plusvalenza di 50.000,00 € costituisce reddito diverso ex art. 67, comma 1, lettera b), TUIR. La determinazione dell'importo imponibile segue l'art. 68 TUIR.

Esempio 2 — Cessione di partecipazione qualificata

Un socio cede l'intera quota del 30% del capitale di una S.r.l. non quotata, acquistata per 60.000,00 € e ceduta per 150.000,00 €. La partecipazione supera la soglia del 25% del capitale prevista per le società non quotate: si tratta quindi di cessione di partecipazione qualificata ex art. 67, comma 1, lettera c), TUIR. La plusvalenza di 90.000,00 € rientra tra i redditi diversi di natura finanziaria.

Esempio 3 — Plusvalenza su cripto-attività

Un contribuente cede cripto-attività detenute in wallet personale, acquistate complessivamente per 8.000,00 € e cedute per 14.500,00 €. La plusvalenza di 6.500,00 € costituisce reddito diverso ex art. 67, comma 1, lettera c-sexies), TUIR. La permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non è invece una fattispecie fiscalmente rilevante.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere l'individuazione del reddito con la sua determinazione: l'art. 67 stabilisce solo quali proventi sono redditi diversi; l'importo imponibile si calcola con le regole dell'art. 68 TUIR. Tenere distinte le due norme.
  • Tassare la rivendita dell'abitazione principale: la cessione infraquinquennale di un'unità abitativa adibita ad abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo di possesso è esclusa dalla lettera b); applicare la plusvalenza in questi casi è un errore.
  • Ignorare il regime delle donazioni: per gli immobili ricevuti in donazione il quinquennio decorre dalla data di acquisto del donante, non dalla donazione; calcolare il periodo dalla donazione porta a errori sull'imponibilità.
  • Sbagliare la qualificazione delle partecipazioni: applicare le soglie senza considerare tutte le cessioni dei dodici mesi precedenti, o confondere le percentuali dei titoli quotati con quelle dei non quotati, altera la distinzione tra lettera c) e lettera c-bis).
  • Considerare imponibile la permuta tra cripto omogenee: la lettera c-sexies) esclude espressamente dalla rilevanza fiscale la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni.
  • Attrarre a redditi diversi proventi d'impresa o di capitale: la clausola di residualità del comma 1 esclude dai redditi diversi i proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa o qualificabili come redditi di capitale; verificare sempre la categoria prevalente.

Riferimenti normativi

  • Art. 67, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Redditi diversi
  • Art. 68, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Plusvalenze (determinazione)
  • Art. 47, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Utili da partecipazione
  • Art. 87, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Plusvalenze esenti (PEX)

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

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