Redditi diversi art. 67 TUIR: plusvalenze e capital gain
Catalogo dei redditi diversi ex art. 67 TUIR: plusvalenze immobiliari, partecipazioni, cripto-attività e attività occasionali, con rinvio all'art. 68
29/05/2026
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Il catalogo residuale dei redditi non riconducibili alle altre categorie IRPEF, dalle plusvalenze immobiliari ai capital gain finanziari fino alle cripto-attività.
In sintesi
L'art. 67 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) elenca i redditi diversi, ossia i proventi tassabili che non costituiscono redditi di capitale, né sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. È una categoria residuale che raccoglie plusvalenze immobiliari, plusvalenze su partecipazioni e altri strumenti finanziari (capital gain), plusvalenze su cripto-attività, vincite, redditi da attività occasionali e altre fattispecie eterogenee. L'art. 67 individua il "se" e il "cosa" è tassabile; la determinazione quantitativa di ciascuna plusvalenza è rinviata all'art. 68 TUIR.
Quando si applica
- Clausola di residualità: un provento rientra nei redditi diversi solo se non costituisce reddito di capitale e non è conseguito nell'esercizio di arti, professioni, imprese commerciali o società di persone, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (art. 67, comma 1, TUIR).
- Plusvalenze immobiliari infraquinquennali: cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi gli immobili da successione e l'abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo di possesso (lettera b). Per gli immobili ricevuti in donazione il quinquennio decorre dall'acquisto del donante.
- Lottizzazione di terreni e cessione di terreni edificabili: sempre imponibili, a prescindere dal periodo di possesso (lettere a e b).
- Plusvalenze su partecipazioni e strumenti finanziari: cessione a titolo oneroso di partecipazioni (lettere c e c-bis), titoli e contratti assimilati, valute estere, metalli preziosi, quote di OICR (lettere da c-ter a c-quinquies).
- Cripto-attività: plusvalenze e altri proventi da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione (lettera c-sexies).
- Attività occasionali: redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e da obblighi di fare, non fare o permettere (lettere i e l).
Come si applica nella pratica
Il comma 1 dell'art. 67 TUIR è strutturato come un elenco di lettere, ciascuna delle quali individua una specifica fattispecie reddituale. La tabella seguente sintetizza le principali categorie effettivamente previste dal testo.
| Lettera | Categoria di reddito diverso |
|---|---|
| a) | Plusvalenze da lottizzazione di terreni o esecuzione di opere intese a renderli edificabili, con successiva vendita |
| b) | Plusvalenze da cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni; terreni edificabili (sempre) |
| b-bis) | Plusvalenze da cessione di immobili oggetto di interventi Superbonus art. 119 DL 34/2020 conclusi da non più di 10 anni |
| c) | Plusvalenze su partecipazioni qualificate |
| c-bis) | Plusvalenze su partecipazioni non qualificate |
| c-ter) | Plusvalenze su titoli non rappresentativi di merci, valute estere, metalli preziosi, quote di OICR |
| c-quater) | Redditi da contratti derivati (cessione/acquisto a termine di strumenti finanziari, valute, merci) |
| c-quinquies) | Plusvalenze e proventi da chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti, differenziali |
| c-sexies) | Plusvalenze e proventi su cripto-attività (rimborso, cessione, permuta, detenzione) |
| d) | Vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi, scommesse e premi |
| e) | Redditi fondiari non determinabili catastalmente |
| f) | Redditi di immobili situati all'estero |
| g) | Redditi da utilizzazione economica di opere dell'ingegno e brevetti |
| h) | Redditi da usufrutto, sublocazione, affitto/noleggio di beni mobili e affitto/usufrutto di aziende |
| h-ter) | Differenza tra valore di mercato e corrispettivo per beni d'impresa concessi a soci o familiari |
| i) | Redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente |
| l) | Redditi da lavoro autonomo occasionale e da obblighi di fare, non fare o permettere |
Soglia di qualificazione delle partecipazioni (lettera c). Costituisce cessione di partecipazione qualificata quella che rappresenta complessivamente una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2% (titoli quotati) o al 20% (non quotati), ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5% (quotati) o al 25% (non quotati). La percentuale si determina tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, anche verso soggetti diversi.
Criterio LIFO (comma 1-bis). Ai fini delle lettere c), c-bis) e c-ter) si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, le valute e i metalli preziosi acquisiti in data più recente; per la chiusura o cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi quelli sottoscritti o acquisiti più di recente.
Estensione a emissione e rimborso (comma 1-quater). Tra le plusvalenze e i redditi delle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) rientrano anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione onerosa, comprese le plusvalenze da conversione di quote o azioni tra comparti del medesimo OICR.
La quantificazione del reddito imponibile (corrispettivo meno costo o valore di acquisto, costi inerenti, regole di rivalutazione) non è contenuta nell'art. 67 ma nell'art. 68 TUIR.
Esempi pratici
Esempio 1 — Plusvalenza immobiliare infraquinquennale
Un contribuente acquista un appartamento (non adibito ad abitazione principale) il 10/03/2022 per 180.000,00 € e lo rivende il 15/06/2025 per 230.000,00 €. Poiché la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto e l'immobile non rientra nelle esclusioni della lettera b) (successione, abitazione principale), la plusvalenza di 50.000,00 € costituisce reddito diverso ex art. 67, comma 1, lettera b), TUIR. La determinazione dell'importo imponibile segue l'art. 68 TUIR.
Esempio 2 — Cessione di partecipazione qualificata
Un socio cede l'intera quota del 30% del capitale di una S.r.l. non quotata, acquistata per 60.000,00 € e ceduta per 150.000,00 €. La partecipazione supera la soglia del 25% del capitale prevista per le società non quotate: si tratta quindi di cessione di partecipazione qualificata ex art. 67, comma 1, lettera c), TUIR. La plusvalenza di 90.000,00 € rientra tra i redditi diversi di natura finanziaria.
Esempio 3 — Plusvalenza su cripto-attività
Un contribuente cede cripto-attività detenute in wallet personale, acquistate complessivamente per 8.000,00 € e cedute per 14.500,00 €. La plusvalenza di 6.500,00 € costituisce reddito diverso ex art. 67, comma 1, lettera c-sexies), TUIR. La permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non è invece una fattispecie fiscalmente rilevante.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere l'individuazione del reddito con la sua determinazione: l'art. 67 stabilisce solo quali proventi sono redditi diversi; l'importo imponibile si calcola con le regole dell'art. 68 TUIR. Tenere distinte le due norme.
- Tassare la rivendita dell'abitazione principale: la cessione infraquinquennale di un'unità abitativa adibita ad abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo di possesso è esclusa dalla lettera b); applicare la plusvalenza in questi casi è un errore.
- Ignorare il regime delle donazioni: per gli immobili ricevuti in donazione il quinquennio decorre dalla data di acquisto del donante, non dalla donazione; calcolare il periodo dalla donazione porta a errori sull'imponibilità.
- Sbagliare la qualificazione delle partecipazioni: applicare le soglie senza considerare tutte le cessioni dei dodici mesi precedenti, o confondere le percentuali dei titoli quotati con quelle dei non quotati, altera la distinzione tra lettera c) e lettera c-bis).
- Considerare imponibile la permuta tra cripto omogenee: la lettera c-sexies) esclude espressamente dalla rilevanza fiscale la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni.
- Attrarre a redditi diversi proventi d'impresa o di capitale: la clausola di residualità del comma 1 esclude dai redditi diversi i proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa o qualificabili come redditi di capitale; verificare sempre la categoria prevalente.
Riferimenti normativi
- Art. 67, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Redditi diversi
- Art. 68, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Plusvalenze (determinazione)
- Art. 47, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Utili da partecipazione
- Art. 87, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Plusvalenze esenti (PEX)
Risorse correlate
- Plusvalenze art. 68 TUIR — determinazione delle plusvalenze qualificate come redditi diversi
- Utili da partecipazione art. 47 TUIR — tassazione dei dividendi e dei proventi da partecipazione
- PEX art. 87 TUIR — regime di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni in ambito d'impresa
- Plusvalenze beni d'impresa art. 86 TUIR — plusvalenze realizzate nell'esercizio d'impresa
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
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