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IRESUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Ricavi d'impresa art. 85 TUIR: cosa concorre al reddito

Nozione fiscale di ricavi d'impresa ex art. 85 TUIR: corrispettivi tipici, cessione di materie prime, indennità, contributi e beni destinati a finalità estranee

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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La nozione fiscale di ricavo individua i proventi tipici dell'attività d'impresa e i corrispettivi assimilati che concorrono alla formazione del reddito imponibile.

In sintesi

L'art. 85 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) definisce i ricavi d'impresa: sono ricavi, in primo luogo, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (comma 1, lettera a). La norma estende la categoria ai corrispettivi delle cessioni di materie prime, semilavorati e beni-merce, ad alcune cessioni di partecipazioni e titoli non immobilizzati, alle indennità risarcitorie sui beni-merce, ai contributi contrattuali e ai contributi in conto esercizio. Il comma 2 vi comprende anche il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa. I ricavi così individuati sono il principale componente positivo del reddito d'impresa e vanno distinti dalle plusvalenze patrimoniali, disciplinate dall'art. 86 TUIR.

Quando si applica

  • Soggetti: imprenditori individuali, società di persone commerciali, società di capitali ed enti commerciali che determinano il reddito d'impresa. La definizione di ricavo è trasversale e vale ai fini sia IRES sia IRPEF d'impresa.
  • Cessioni e servizi tipici: si applica ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85, comma 1, lettera a, TUIR), cioè i ricavi caratteristici da vendita di prodotti finiti e da servizi resi.
  • Beni-merce non strumentali: rientrano i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, esclusi i beni strumentali (art. 85, comma 1, lettera b, TUIR).
  • Partecipazioni e titoli non immobilizzati: i corrispettivi delle cessioni di azioni, quote, strumenti finanziari similari alle azioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non beneficiano dell'esenzione dell'art. 87 TUIR (art. 85, comma 1, lettere c, d ed e).
  • Indennità risarcitorie: le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento dei beni-merce di cui alle lettere precedenti (art. 85, comma 1, lettera f, TUIR).
  • Contributi: i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto (lettera g) e i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (lettera h) (art. 85, comma 1, TUIR).
  • Autoconsumo e assegnazioni: il valore normale dei beni-merce assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 85, comma 2, TUIR).

Come si applica nella pratica

Il criterio temporale di concorso al reddito non è dettato dall'art. 85, ma dal principio di competenza dell'art. 109 TUIR: i corrispettivi delle cessioni di beni si considerano conseguiti, di regola, alla data di consegna o spedizione per i beni mobili e alla stipula dell'atto per i beni immobili; i corrispettivi dei servizi alla data di ultimazione della prestazione. La definizione di ricavo (art. 85) e la sua imputazione temporale (art. 109) operano quindi in modo combinato. La quantificazione del ricavo è di norma il corrispettivo pattuito; nelle ipotesi non a corrispettivo (assegnazioni ai soci, destinazione a finalità estranee) si applica il valore normale ai sensi del comma 2.

La distinzione tra ricavi e plusvalenze è centrale, perché determina trattamenti diversi (ad esempio la possibile rateizzazione delle plusvalenze ex art. 86 TUIR, non prevista per i ricavi):

ProfiloRicavi (art. 85 TUIR)Plusvalenze (art. 86 TUIR)
OggettoBeni-merce, prodotti, servizi tipici, beni di scambioBeni patrimoniali e strumentali (immobilizzazioni)
Natura del proventoCorrispettivo dell'attività caratteristicaPlusvalore da realizzo di un cespite
Cessione di partecipazioniSolo se NON immobilizzazioni finanziarie e fuori PEXSe immobilizzazioni finanziarie (eventuale PEX art. 87)
Imputazione temporaleCompetenza ex art. 109 TUIRCompetenza ex art. 109 TUIR
RateizzazioneNon previstaPossibile alle condizioni dell'art. 86 TUIR

Il confine principale corre sulla qualificazione del bene ceduto. La cessione di un macchinario impiegato nel processo produttivo (bene strumentale) genera una plusvalenza ex art. 86 TUIR; la cessione del prodotto finito o della materia prima destinata alla produzione genera un ricavo ex art. 85 TUIR. Per le partecipazioni, il discrimine è l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie: il comma 3 dell'art. 85 precisa che le partecipazioni e i titoli delle lettere c), d) ed e) costituiscono immobilizzazioni finanziarie se iscritti come tali in bilancio. Solo le partecipazioni NON immobilizzate (e fuori dal perimetro dell'esenzione dell'art. 87 TUIR) generano ricavi.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il comma 3-bis deroga al comma 3: si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Vendita di prodotti finiti

Una PMI manifatturiera cede prodotti finiti per un corrispettivo di 120.000,00 €. Si tratta di cessioni di beni alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa: l'intero importo costituisce ricavo ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera a), TUIR, da imputare per competenza ex art. 109 TUIR alla data di consegna o spedizione dei beni.

Esempio 2 — Cessione di materie prime in eccedenza

La stessa impresa rivende a un'altra azienda materie prime in eccedenza di magazzino, acquistate per la produzione, per 8.500,00 €. Pur non essendo prodotti finiti, le materie prime e i semilavorati acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (esclusi i beni strumentali) generano ricavo ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera b), TUIR.

Esempio 3 — Beni destinati al consumo personale del socio

Un'impresa individuale preleva merce dal magazzino, del valore normale di 3.000,00 €, destinandola al consumo personale del titolare (finalità estranea all'esercizio dell'impresa). In assenza di un corrispettivo, concorre come ricavo il valore normale del bene, pari a 3.000,00 €, ai sensi dell'art. 85, comma 2, TUIR.

Errori comuni e come evitarli

  • Trattare come ricavo la cessione di un bene strumentale: la vendita di macchinari, attrezzature o immobili strumentali non genera ricavo ex art. 85, ma una plusvalenza (o minusvalenza) ex art. 86 TUIR. Qualificare correttamente il bene ceduto prima di imputare il provento.
  • Considerare ricavo qualsiasi cessione di partecipazioni: le cessioni di azioni e quote generano ricavo solo se le partecipazioni NON sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e non rientrano nell'esenzione dell'art. 87 TUIR (art. 85, comma 1, lettera c, e comma 3). Verificare la classificazione in bilancio.
  • Omettere l'autoconsumo e le assegnazioni ai soci: i beni-merce destinati a finalità estranee all'impresa o assegnati ai soci concorrono come ricavo al valore normale (art. 85, comma 2, TUIR), anche se non c'è incasso. Dimenticarlo sottostima il reddito imponibile.
  • Confondere i contributi in conto esercizio con i contributi in conto impianti: solo i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge sono ricavi ex art. 85, comma 1, lettera h); i contributi in conto impianti seguono regole diverse legate al cespite finanziato.
  • Sbagliare l'esercizio di competenza: l'art. 85 dice cosa è ricavo, non quando si tassa. L'imputazione temporale segue l'art. 109 TUIR (consegna/spedizione per i beni, ultimazione per i servizi): non far coincidere automaticamente il ricavo con l'incasso o con l'emissione della fattura.
  • Trascurare le indennità risarcitorie sui beni-merce: l'indennità assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni-merce è un ricavo ex art. 85, comma 1, lettera f), TUIR e non un provento esente.

Riferimenti normativi

  • Art. 85, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Ricavi
  • Art. 86, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Plusvalenze patrimoniali
  • Art. 87, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Plusvalenze esenti (PEX)
  • Art. 109, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa (competenza)

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

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