Salta al contenuto
IRESUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Valutazione titoli art. 94 TUIR: rimanenze di partecipazioni

Come l'art. 94 TUIR valuta a fine esercizio i titoli dell'attivo circolante: rinvio all'art. 92, categorie omogenee, versamenti soci e aumenti gratuiti

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

Tempo di lettura

7 min lettura

Scarica PDF

Il regime fiscale di valutazione a fine esercizio dei titoli e delle partecipazioni iscritti nell'attivo circolante, distinti dalle immobilizzazioni finanziarie.

In sintesi

L'art. 94 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina la valutazione fiscale dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie: questi titoli, esistenti al termine dell'esercizio, sono valutati come rimanenze applicando i criteri dell'art. 92 TUIR previsti per le merci. La norma si rivolge ai titoli indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e) — azioni e quote, strumenti finanziari similari alle azioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa — quando sono detenuti come beni dell'attivo circolante e non iscritti tra le immobilizzazioni. La valutazione avviene per categorie omogenee di titoli della stessa natura, con regole specifiche per i versamenti dei soci e gli aumenti di capitale gratuiti.

Quando si applica

  • Titoli dell'attivo circolante: la valutazione ex art. 94 riguarda i titoli dell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), TUIR che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 94, comma 1).
  • Discrimine immobilizzato/circolante: i beni delle lettere c), d) ed e) costituiscono immobilizzazioni finanziarie solo se iscritti come tali nel bilancio (art. 85, comma 3, TUIR). Se non lo sono, rientrano tra le rimanenze e si valutano con l'art. 94; se lo sono, seguono le regole proprie delle immobilizzazioni.
  • Tre categorie di titoli: azioni e quote di partecipazione anche non rappresentate da titoli (lett. c), strumenti finanziari similari alle azioni (lett. d), obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (lett. e), come definite dall'art. 85, comma 1, TUIR.
  • Soggetti che valutano le rimanenze: imprese che detengono tali titoli come beni destinati allo scambio o comunque non immobilizzati e devono determinare le rimanenze finali a fine periodo d'imposta.
  • Regime IAS/IFRS: per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (regolamento CE n. 1606/2002), la valutazione operata secondo tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali (art. 94, comma 4-bis).

Come si applica nella pratica

Il comma 1 dell'art. 94 rinvia ai criteri di valutazione delle rimanenze dell'art. 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, TUIR, salvo le deroghe contenute nei commi successivi. In pratica i titoli si valutano come le merci: raggruppati per categorie e con il valore minimo determinato secondo i metodi di costo previsti dall'art. 92.

Raggruppamento per categorie omogenee. Ai fini del raggruppamento non si tiene conto del valore: si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche (art. 94, comma 3). Ogni categoria omogenea è quindi una distinta voce di rimanenza valutata autonomamente.

OperazioneEffetto sulla rimanenzaRiferimento
Valutazione a fine esercizio dei titoli circolantiCriteri art. 92 (LIFO a scatti, media ponderata, FIFO)art. 94, c. 1
Raggruppamento titoliPer categorie omogenee, stesso emittente e stesse caratteristicheart. 94, c. 3
Cessioni da riporto / pronti contro termine con obbligo di rivenditaNessuna variazione delle rimanenzeart. 94, c. 2
Aumento gratuito di capitale (riserve a capitale)Le azioni gratuite si aggiungono; valore unitario ricalcolatoart. 94, c. 5
Versamenti a fondo perduto / conto capitale / rinuncia crediti sociSi sommano al costo dei titoli lett. c)art. 94, c. 6

Valore minimo per le obbligazioni (lett. e). L'art. 92, comma 5, TUIR — che consente la svalutazione al valore normale medio dell'ultimo mese — si applica, tra i titoli dell'art. 94, solo per quelli dell'art. 85, comma 1, lettera e). Per questi il valore minimo è determinato (art. 94, comma 4): per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre; per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.

Operazioni che non muovono le rimanenze. Le cessioni di titoli derivanti da contratti di riporto o di pronti contro termine che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli (art. 94, comma 2): i titoli restano fiscalmente in capo al cedente a pronti.

Aumento gratuito di capitale. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale, il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge a quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria; il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni (art. 94, comma 5). Non emerge alcun reddito: il costo fiscale complessivo resta invariato e si spalma su più titoli.

Versamenti dei soci. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale, e la rinuncia ai crediti dei soci verso la società nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiungono al costo dei titoli e delle quote dell'art. 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale per gli apporti dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 94, comma 6).

Quote non rappresentate da titoli. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nell'art. 85, comma 1, lettera c) (art. 94, comma 7). Per il trattamento delle plusvalenze sulle partecipazioni immobilizzate si rinvia all'analisi delle plusvalenze sui beni d'impresa art. 86 TUIR e dell'esenzione PEX art. 87 TUIR.

Esempi pratici

Esempio 1 — Aumento gratuito di capitale su azioni in portafoglio

Una PMI detiene nell'attivo circolante 1.000 azioni della società Alfa S.r.l., per un costo fiscale complessivo di 50.000,00 €, ossia 50,00 € per azione. Alfa delibera un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale, assegnando 200 azioni gratuite. Ai sensi dell'art. 94, comma 5, le 200 azioni si aggiungono alle 1.000 già possedute: il valore unitario diventa 50.000,00 € / 1.200 = 41,67 € per azione. Il costo complessivo resta 50.000,00 € e nessun provento concorre al reddito.

Esempio 2 — Versamento in conto capitale del socio

La società Beta S.r.l. possiede una partecipazione nell'attivo circolante in Gamma S.r.l. (lett. c) iscritta a 80.000,00 €. Il socio effettua un versamento in conto capitale di 30.000,00 €. In applicazione dell'art. 94, comma 6, il versamento si aggiunge al costo della partecipazione, che passa a 110.000,00 €. Il maggior costo riduce l'eventuale plusvalenza in caso di futura cessione, in proporzione alle quantità della corrispondente categoria omogenea.

Esempio 3 — Valutazione di obbligazioni con valore di mercato in calo

Un'impresa detiene tra le rimanenze 100 obbligazioni in serie (lett. e) negoziate in mercato regolamentato, iscritte a un valore unitario medio di 1.000,00 € (totale 100.000,00 €). Al termine dell'esercizio la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre è 940,00 €. Ai sensi dell'art. 94, comma 4, lettera a), in combinato con l'art. 92, comma 5, il valore minimo riconosciuto è 940,00 € per obbligazione: l'impresa può svalutare la categoria a 94.000,00 €, rilevando una minore rimanenza di 6.000,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Trattare come rimanenze titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie: l'art. 94 vale solo per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni; lo spartiacque è l'iscrizione in bilancio (art. 85, comma 3, TUIR). Verificare sempre la classificazione contabile prima di applicare i criteri dell'art. 92.
  • Applicare la svalutazione al valore normale a tutte le categorie: la regola del valore minimo dell'art. 92, comma 5, vale, tra i titoli dell'art. 94, solo per le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa (lett. e), non per le azioni e gli strumenti similari (lett. c e d). Non svalutare al mercato le partecipazioni circolanti.
  • Raggruppare i titoli per valore anziché per natura: il raggruppamento in categorie omogenee prescinde dal valore e si fonda su stesso emittente e uguali caratteristiche (art. 94, comma 3). Mescolare titoli di emittenti diversi falsa il calcolo del costo medio.
  • Movimentare le rimanenze per i pronti contro termine: le cessioni con obbligo di rivendita a termine non variano le rimanenze (art. 94, comma 2). Stornare i titoli dalle rimanenze in queste operazioni è un errore che altera il reddito d'esercizio.
  • Imputare a conto economico le azioni gratuite: l'assegnazione gratuita da passaggio di riserve a capitale non genera ricavo; va solo ricalcolato il valore unitario su un numero maggiore di azioni (art. 94, comma 5).
  • Omettere il versamento dei soci dal costo della partecipazione: i versamenti a fondo perduto o in conto capitale incrementano il costo fiscale dei titoli (art. 94, comma 6); non considerarli gonfia la plusvalenza alla cessione.

Riferimenti normativi

  • Art. 94, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Valutazione dei titoli (commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7)
  • Art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 3, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Ricavi e classificazione tra immobilizzazioni finanziarie
  • Art. 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Variazioni delle rimanenze

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.