Valori fiscali in ingresso (entry tax): art. 166-bis TUIR
Il riconoscimento del valore di mercato agli attivi che entrano nella fiscalità italiana per trasferimento di residenza o azienda dall'estero (art. 166-bis)
01/06/2026
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Il riconoscimento del valore di mercato agli attivi che entrano nella fiscalità italiana per trasferimento di residenza o di azienda dall'estero, speculare all'exit tax.
In sintesi
L'art. 166-bis del TUIR disciplina i valori fiscali in ingresso (entry tax): quando un'impresa trasferisce in Italia la propria residenza fiscale, o quando attivi e aziende entrano nella fiscalità italiana da un soggetto estero, le attività e le passività assumono come valore fiscale il loro valore di mercato. È la norma speculare all'exit tax dell'art. 166: se l'uscita dall'Italia fa emergere le plusvalenze latenti, l'ingresso riconosce simmetricamente i valori correnti, così da evitare una doppia imposizione dei plusvalori già maturati all'estero.
Il riconoscimento al valore di mercato opera in modo pieno quando il soggetto proviene da uno Stato dell'Unione europea o da uno Stato che assicura un adeguato scambio di informazioni (white list). In assenza di tali condizioni, il valore si determina tramite accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate o, in mancanza, con il criterio del minore tra costo, valore di bilancio e valore di mercato per le attività (e del maggiore per le passività).
Quando si applica
L'art. 166-bis si applica a una serie tassativa di ipotesi: il trasferimento in Italia della residenza fiscale di un soggetto che esercita impresa commerciale; il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero; il trasferimento in Italia di un complesso aziendale; il rientro di attivi da una stabile organizzazione estera in regime di branch exemption (art. 168-ter) alla sede centrale italiana; le operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento) con cui un soggetto estero confluisce in un soggetto residente.
La norma riguarda dunque la fiscalità d'impresa in entrata e si coordina con l'exit tax dell'art. 166 e con la disciplina della stabile organizzazione. Il valore di mercato è determinato secondo il principio di libera concorrenza, con le indicazioni del decreto attuativo dell'art. 110, comma 7, del TUIR in materia di prezzi di trasferimento.
Come si applica nella pratica
Il valore fiscale in ingresso dipende dalla provenienza del soggetto e dal rispetto delle condizioni del comma 3.
| Situazione | Valore fiscale riconosciuto (art. 166-bis) |
|---|---|
| Provenienza da Stato UE o white list (c. 3) | Valore di mercato (arm's length) di attività e passività |
| Condizioni del c. 3 non rispettate (c. 5) | Valore di mercato definito con accordo preventivo (art. 31-ter DPR 600/1973) |
| In assenza di accordo — attività | Minore tra costo di acquisto, valore di bilancio e valore di mercato |
| In assenza di accordo — passività | Maggiore tra costo, valore di bilancio e valore di mercato |
| Determinazione del valore di mercato (c. 4) | Condizioni e prezzi di libera concorrenza, con avviamento per i complessi aziendali |
L'omessa o incompleta segnalazione dei valori di attività e passività, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/1997.
Esempi pratici
Esempio 1 — Trasferimento di residenza da uno Stato UE
Una società con sede in Germania trasferisce la residenza fiscale in Italia. I suoi macchinari, iscritti a un costo storico residuo di 200.000,00 € ma con valore di mercato di 350.000,00 €, assumono in Italia valore fiscale pari al valore di mercato di 350.000,00 € (art. 166-bis, comma 3), evitando la tassazione in Italia di plusvalenze già maturate all'estero.
Esempio 2 — Provenienza da Stato non collaborativo
Una società proveniente da uno Stato non incluso nella white list trasferisce in Italia un complesso aziendale. In assenza di accordo preventivo, gli attivi assumono come valore fiscale il minore tra costo, valore di bilancio e valore di mercato (art. 166-bis, comma 5).
Esempio 3 — Conferimento da soggetto estero
Una stabile organizzazione estera viene conferita in una società italiana. Gli attivi conferiti assumono, alle condizioni del comma 3, il valore di mercato determinato secondo il principio di libera concorrenza, tenendo conto dell'avviamento del ramo d'azienda.
Errori comuni e come evitarli
- Iscrivere gli attivi al costo storico estero: usare i valori contabili esteri anziché il valore di mercato riconosciuto in ingresso, perdendo lo step-up fiscale.
- Ignorare la provenienza geografica: applicare il valore di mercato pieno anche per soggetti provenienti da Stati non collaborativi, dove operano invece i criteri del comma 5.
- Omettere la segnalazione dei valori: non comunicare i valori di attività e passività, esponendosi alla sanzione dell'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/1997.
- Trascurare l'accordo preventivo: rinunciare all'accordo preventivo dove le condizioni del comma 3 non sono rispettate, accettando il criterio penalizzante del minore/maggiore.
- Confondere entry tax ed exit tax: applicare la logica dell'art. 166 (uscita) all'ingresso, che è invece governato dall'art. 166-bis.
Riferimenti normativi
- TUIR, art. 166-bis, comma 1 — Ipotesi di applicazione dei valori fiscali in ingresso.
- TUIR, art. 166-bis, comma 3 — Riconoscimento del valore di mercato per provenienza UE/white list.
- TUIR, art. 166-bis, comma 4 — Determinazione del valore di mercato secondo libera concorrenza.
- TUIR, art. 166-bis, comma 5 — Criteri in assenza delle condizioni del comma 3.
Risorse correlate
- Imposizione in uscita - exit tax (art. 166 TUIR)
- Branch exemption: stabili organizzazioni estere (art. 168-ter TUIR)
- Norme generali sulle valutazioni e transfer pricing (art. 110 TUIR)
- Soggetti passivi IRES e residenza (art. 73 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
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