Compensi a familiari nell'impresa: indeducibilità (art. 60 TUIR)
Perché i compensi al coniuge, ai figli minori e agli ascendenti dell'imprenditore non sono deducibili e come funziona l'imputazione nell'impresa familiare
10/06/2026
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In sintesi
L'art. 60 del TUIR vieta all'imprenditore individuale di dedurre dal reddito d'impresa i compensi per il lavoro prestato o l'opera svolta da sé stesso, dal coniuge, dai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, dagli ascendenti e dai familiari che partecipano all'impresa familiare. Lo scopo è impedire lo spostamento di reddito tra componenti dello stesso nucleo. Per l'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-bis del codice civile, l'art. 5, comma 4, del TUIR prevede invece l'imputazione ai familiari collaboratori di una quota di reddito non superiore complessivamente al 49%, in proporzione alla partecipazione e a condizione che l'attività sia svolta in modo continuativo e prevalente. Il familiare collaboratore non riceve quindi un compenso deducibile, ma una quota di reddito.
Quando si applica
La regola interessa l'impresa individuale (e, per i profili dell'impresa familiare, i relativi collaboratori). Occorre distinguere due situazioni:
- i compensi indeducibili per il lavoro dell'imprenditore stesso e dei familiari indicati dall'art. 60 (coniuge, figli minori o inabili, ascendenti, familiari partecipanti all'impresa familiare);
- l'imputazione del reddito nell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c., che attribuisce ai collaboratori una quota fino al 49% del reddito dell'imprenditore.
La preclusione dell'art. 60 opera anche quando il familiare è formalmente inquadrato come lavoratore: la norma guarda al legame familiare, non alla forma del rapporto. Restano fuori i compensi a figli maggiorenni non inabili che non partecipano all'impresa familiare e prestano un'attività di lavoro effettiva, che seguono le regole ordinarie sul costo del personale.
Come si applica nella pratica
Per l'impresa familiare l'imputazione del reddito richiede requisiti formali e sostanziali precisi.
| Profilo | Trattamento |
|---|---|
| Compenso a coniuge, figli minori/inabili, ascendenti | Indeducibile (art. 60) |
| Quota di reddito ai collaboratori dell'impresa familiare | Imputata fino al 49% complessivo (art. 5, c. 4) |
| Compenso a figlio maggiorenne, lavoratore effettivo non collaboratore | Deducibile come costo del personale (art. 95) |
L'imputazione del reddito al collaboratore dell'impresa familiare presuppone che la quota di partecipazione risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, redatto prima dell'inizio del periodo d'imposta, e che il familiare presti la propria attività in modo continuativo e prevalente. La quota complessivamente imputabile ai collaboratori non può superare il 49% del reddito risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore: il restante 51% resta in capo al titolare. Il reddito imputato concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF del singolo familiare.
Esempi pratici
Esempio 1 — Stipendio al coniuge
Un imprenditore individuale inquadra la moglie come dipendente e le corrisponde 20.000,00 € l'anno. In base all'art. 60, il compenso è indeducibile dal reddito d'impresa, a prescindere dalla formale assunzione.
Esempio 2 — Impresa familiare con due collaboratori
Un'impresa familiare produce 100.000,00 € di reddito. Il titolare può imputare ai due familiari collaboratori una quota complessiva non superiore a 49.000,00 € (49%), ripartita secondo le rispettive partecipazioni; i restanti 51.000,00 € restano in capo al titolare.
Esempio 3 — Figlio maggiorenne dipendente effettivo
Un figlio maggiorenne, non collaboratore dell'impresa familiare, lavora a tempo pieno con un rapporto di lavoro reale e documentato: il suo stipendio è deducibile come costo del personale (art. 95), non rientrando nella preclusione dell'art. 60.
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre lo stipendio del coniuge o dei figli minori: l'art. 60 ne vieta la deduzione anche se vi è un regolare contratto di lavoro.
- Imputare ai collaboratori più del 49% del reddito: il limite complessivo dell'impresa familiare è invalicabile; l'eccedenza resta tassata in capo al titolare.
- Omettere l'atto formale di partecipazione: senza atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore al periodo d'imposta, l'imputazione del reddito non è ammessa.
- Confondere compenso e quota di reddito: il collaboratore dell'impresa familiare non percepisce un compenso deducibile, ma una quota di reddito imputata.
- Trascurare il requisito di continuità e prevalenza: l'attività del familiare deve essere svolta in modo continuativo e prevalente, non occasionale.
Riferimenti normativi
- Art. 60 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — indeducibilità dei compensi per il lavoro dell'imprenditore e dei familiari.
- Art. 5, comma 4, del TUIR — imputazione del reddito dell'impresa familiare ai collaboratori fino al 49%.
- Art. 230-bis del codice civile — disciplina dell'impresa familiare.
Risorse correlate
- Costo del personale dipendente (art. 95 TUIR)
- Compensi agli amministratori (art. 95 TUIR)
- Redditi di impresa (art. 55 TUIR)
- Competenza e inerenza dei costi (art. 109 TUIR)
Disclaimer
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