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IRESUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Compensi ai familiari: quando l'art. 60 li rende indeducibili

Il divieto colpisce l'imprenditore, il coniuge, gli ascendenti e i figli minori o inabili; per i familiari dell'impresa familiare vale l'imputazione al 49%

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 60 del TUIR è composto da un solo periodo, e vale la pena leggerlo per intero: «Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5». Il divieto è quindi soggettivo e tassativo: colpisce chi è nell'elenco, qualunque sia la forma del rapporto, e non colpisce chi ne è fuori. I figli maggiorenni e abili al lavoro, per esempio, non compaiono nell'elenco a meno che non siano familiari partecipanti all'impresa familiare. Per questi ultimi il meccanismo non è la deduzione ma l'imputazione: l'art. 5, comma 4, attribuisce ai familiari che prestano in modo continuativo e prevalente la propria attività nell'impresa una quota del reddito, complessivamente non superiore al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e a tre condizioni formali stringenti. La quota imputata non è un costo dell'impresa: è una ripartizione dell'utile.

Chi entra nell'elenco del comma 1, e chi ne resta fuori

Le categorie che l'art. 60 nomina non hanno tutte lo stesso perimetro, e la lettura va fatta con attenzione al modo in cui la norma qualifica ciascuna. Il coniuge e gli ascendenti compaiono senza qualificazioni. I figli, gli affidati e gli affiliati compaiono invece soltanto se «minori di età o permanentemente inabili al lavoro». I familiari partecipanti all'impresa sono individuati per rinvio al comma 4 dell'art. 5, quindi sono quelli dell'impresa familiare. E in cima all'elenco c'è l'imprenditore stesso: il suo lavoro non genera un costo deducibile, perché il suo compenso è il reddito d'impresa.

  • Domanda: Il compenso remunera il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore stesso?
    • sì, è il compenso dell'imprenditore → Indeducibile: l'art. 60 non ammette la deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta
    • no, lo riceve un'altra persona → Chi lo riceve è il coniuge, un ascendente, oppure un figlio, affidato o affiliato minore di età o permanentemente inabile al lavoro?
  • Domanda: Chi lo riceve è il coniuge, un ascendente, oppure un figlio, affidato o affiliato minore di età o permanentemente inabile al lavoro?
    • sì, rientra fra i familiari elencati → Indeducibile: l'art. 60 non ammette la deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta
    • no, non rientra nell'elenco → Chi lo riceve è un familiare partecipante all'impresa familiare ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUIR?
  • Domanda: Chi lo riceve è un familiare partecipante all'impresa familiare ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUIR?
    • sì, partecipa all'impresa familiare → Nessun compenso deducibile: al familiare partecipante spetta una quota del reddito dell'impresa, imputata entro il 49 per cento
    • no, non vi partecipa → Fuori dall'elenco dell'art. 60: la spesa per il lavoro segue le regole ordinarie del reddito d'impresa
  • Esito: Indeducibile: l'art. 60 non ammette la deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta
  • Esito: Nessun compenso deducibile: al familiare partecipante spetta una quota del reddito dell'impresa, imputata entro il 49 per cento
  • Esito: Fuori dall'elenco dell'art. 60: la spesa per il lavoro segue le regole ordinarie del reddito d'impresa
Il compenso è indeducibile per l'art. 60? Le tre domande da farsiFonte: Elaborazione SamBooks su art. 60, comma 1, e art. 5, comma 4, del TUIR

Chi non rientra in nessuna di queste posizioni resta fuori dal divieto: la spesa per il suo lavoro si tratta con le regole ordinarie del reddito d'impresa. Il caso più frequente è quello del figlio maggiorenne e abile al lavoro che presta attività nell'impresa del genitore senza essere un familiare partecipante ai sensi dell'art. 5, comma 4.

Una nozione da non confondere con l'altra: l'art. 5, comma 5, definisce chi sono i «familiari» ai fini delle imposte sui redditi — il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo — ma quella definizione serve al comma 4, cioè a stabilire chi può essere familiare partecipante all'impresa familiare. L'elenco dell'art. 60 è un altro, ed è più stretto: un fratello, che è parente di secondo grado e quindi «familiare» per l'art. 5, comma 5, entra nell'art. 60 solo se partecipa all'impresa familiare.

La quota dell'impresa familiare non è un costo: è una ripartizione dell'utile

Questo è il punto in cui la contabilità e la dichiarazione divergono, ed è la ragione per cui l'impresa familiare confonde. Nella risposta a interpello n. 195 del 18 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate lo dice senza margini: i redditi imputati ai familiari «non rappresentano costi nella determinazione del reddito dell'impresa familiare, bensì una ripartizione dell'utile dell'impresa stessa», e quindi «nella contabilità dell'imprenditore non viene iscritto il "costo" del lavoro del collaboratore ma lo stesso viene remunerato come quota di utile che diminuisce il reddito del titolare in dichiarazione dei redditi». Nello stesso documento l'Agenzia ricorda che l'unico soggetto con la qualifica di imprenditore è il titolare dell'impresa, e che la partecipazione del familiare ha rilevanza meramente interna nei rapporti fra l'imprenditore e i suoi familiari.

Un'impresa familiare chiude il periodo d'imposta con un reddito, risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore, di 120.000,00 € e ha due familiari partecipanti, con quote di partecipazione agli utili del 30 e del 19 per cento.

VoceImporto
Tetto del comma 4: 49 per cento di 120.000,00 € di reddito dichiarato58.800,00 €
Quota imputata al primo familiare partecipante (30 per cento)36.000,00 €
Quota imputata al secondo familiare partecipante (19 per cento)22.800,00 €
Reddito che resta imputato al titolare dell'impresa (51 per cento)61.200,00 €
Reddito dell'impresa familiare dichiarato dall'imprenditore120.000,00 €
Impresa familiare con due partecipanti: come si ripartisce il redditoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 5, comma 4, del TUIRScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il tetto del comma 4 è il 49 per cento di 120.000,00 €, cioè 58.800,00 €, e le due quote lo saturano esattamente: 36.000,00 € al primo familiare e 22.800,00 € al secondo. Al titolare resta imputato il 51 per cento, cioè 61.200,00 €. Nessuna di queste somme transita dal conto economico come costo del lavoro: il conto economico registra il reddito dell'impresa, la ripartizione avviene in dichiarazione.

Le tre condizioni del comma 4 sono cumulative e vanno verificate una per una, perché la prima è la sola che non si possa sanare dopo:

  • i familiari partecipanti devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, sottoscritta dall'imprenditore e dai familiari partecipanti (lettera a);
  • la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che quelle quote sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta (lettera b);
  • ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente (lettera c).

L'atto anteriore all'inizio del periodo d'imposta è il vincolo che decide l'esercizio: firmato a gennaio, produce effetti dall'anno seguente.

Dove sta l'art. 60 nel TUIR, e perché per i soggetti IRES la norma è un'altra

L'art. 60 si trova nel capo del TUIR che determina il reddito d'impresa ai fini IRPEF, ed è proprio l'art. 56, comma 1, a spiegare come i due corpi di regole si incastrano: «Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo». Le regole generali sono dunque quelle dei soggetti IRES, e l'art. 60 è una delle deroghe che vivono soltanto nel capo dedicato all'IRPEF. Il rinvio non funziona nel verso opposto: nella sezione in cui i soggetti IRES trovano le proprie regole la disposizione sulle spese per prestazioni di lavoro è l'art. 95, che non contiene alcun divieto legato al rapporto di parentela.

La conseguenza pratica è netta. In una società di capitali il compenso corrisposto a un amministratore non incontra il divieto dell'art. 60, e la sua deduzione segue l'art. 95, comma 5: i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, quindi per cassa e non per competenza, mentre quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

Chi passa da impresa individuale a società di capitali cambia quindi due cose insieme: la norma che governa la deducibilità del compenso e il criterio temporale con cui quel compenso si deduce.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 60, comma 1 — indeducibilità dei compensi per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, dagli ascendenti e dai familiari partecipanti all'impresa di cui all'art. 5, comma 4.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 5, comma 4 — imputazione ai familiari partecipanti dei redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, e le tre condizioni delle lettere a), b) e c).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 5, comma 5 — sono familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 56, comma 1 — il reddito d'impresa si determina secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel capo che ospita l'art. 60.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 95, comma 5 — i compensi agli amministratori delle società ed enti dell'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 195 del 18 marzo 2021 — le quote imputate ai familiari partecipanti non sono costi dell'impresa familiare ma ripartizione dell'utile; l'unico imprenditore è il titolare.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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