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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Registro in caso d'uso: Tariffa Parte Seconda DPR 131/1986

Gli atti della Tariffa Parte Seconda del DPR 131/1986 si registrano solo in caso d'uso (art. 6): comodato, quietanze, procure, libretti, con imposta fissa 200 €

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

La Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 elenca gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, contrapposti a quelli della Parte Prima soggetti a registrazione in termine fisso. L'art. 5 del Testo Unico fissa il principio: termine fisso per gli atti della Parte Prima, caso d'uso per quelli della Parte Seconda. Il caso d'uso ricorre, ai sensi dell'art. 6, quando l'atto è depositato presso cancellerie giudiziarie in attività amministrativa o presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali. La registrazione, quando avviene, sconta in regola l'imposta in misura fissa, vigente 200,00 € per gli atti privi di contenuto patrimoniale.

Quando si applica

La distinzione tra termine fisso e caso d'uso governa l'obbligo di registrazione e i relativi termini. Gli atti della Parte Seconda non vanno registrati entro i termini ordinari: l'obbligo scatta soltanto se e quando l'atto viene posto in essere il "caso d'uso" descritto dall'art. 6 del Testo Unico, oppure per registrazione volontaria.

Rientrano nella Parte Seconda, tra gli altri:

  • Scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale — conti, rendiconti, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili (art. 4 della Tariffa, Parte Seconda).
  • Quietanze rilasciate mediante scrittura privata non autenticata (art. 5).
  • Scritture per comodato di beni mobili (art. 3).
  • Procure, deleghe e simili rilasciate per un solo atto o per l'intervento in assemblea (art. 6).
  • Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento/accreditamento (art. 9).
  • Mandati e ordini di pagamento sulle casse delle pubbliche amministrazioni, girate e quietanze ivi apposte (art. 8).
  • Atti formati all'estero diversi da quelli soggetti a termine fisso (art. 11).
  • Locazioni e affitti di immobili non superiori a 30 giorni complessivi nell'anno, se non per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2-bis).
  • Contratti di lavoro autonomo, co.co.co. e associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro non soggetti a IVA (art. 10).

Si osservi la regola di alternatività IVA/registro: le scritture private non autenticate relative a operazioni soggette a IVA scontano la registrazione solo in caso d'uso (art. 5, comma 2, del Testo Unico), con le eccezioni ivi indicate per le operazioni esenti dei nn. 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) dell'art. 10 del DPR 633/1972.

Come si applica nella pratica

Il meccanismo operativo distingue tre situazioni: termine fisso, caso d'uso ed enunciazione.

CategoriaNormaEffetto sull'obbligo
Termine fissoTariffa Parte PrimaRegistrazione obbligatoria entro i termini ordinari
Caso d'usoTariffa Parte SecondaRegistrazione dovuta solo al verificarsi del caso d'uso (art. 6)
Enunciazioneart. 22 TURL'atto non registrato enunciato in altro atto sconta l'imposta

Sul versante della misura, gli atti della Parte Seconda privi di contenuto patrimoniale scontano, quando registrati, l'imposta in misura fissa; le quietanze (art. 5) scontano invece l'aliquota proporzionale. La misura fissa indicata nel testo storico è espressa in lire (L. 50.000 e simili) e va letta nel valore vigente in euro.

Voce della Parte SecondaMisura prevista (vigente)
Atti privi di contenuto patrimoniale (artt. 3, 4, 6, 8, 9, 10)Misura fissa 200,00 €
Quietanze su scrittura privata non autenticata (art. 5)0,50 % sull'importo quietanzato
Atti formati all'estero soggetti a fissa nello Stato (art. 11, lett. a)Misura fissa 200,00 €

Nota di redenominazione: gli importi della Tariffa nel testo originario sono espressi in lire (es. L. 50.000). La misura fissa dell'imposta di registro è quella richiamata dall'art. 41 del Testo Unico, oggi pari a 200,00 €. Si applica sempre il valore vigente in euro.

Il presupposto del caso d'uso è tassativo: l'art. 6 lo limita al deposito presso cancellerie giudiziarie (in attività amministrativa) o presso amministrazioni ed enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito sia obbligatorio per legge o regolamento o avvenga per adempiere un'obbligazione dell'amministrazione stessa. Per l'inquadramento del presupposto si rinvia alla scheda sul caso d'uso ex art. 6 e alla scheda sui termini di registrazione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Comodato di bene mobile non depositato

Una PMI stipula con un fornitore un contratto di comodato di un macchinario, con scrittura privata non autenticata (art. 3 della Parte Seconda). Finché la scrittura resta nei cassetti delle parti, nessuna registrazione è dovuta. Solo se il contratto venisse depositato presso un ufficio pubblico in attività amministrativa scatterebbe l'obbligo, con imposta in misura fissa di 200,00 €.

Esempio 2 — Quietanza enunciata in un atto successivo

Un'impresa rilascia una quietanza a saldo per 40.000,00 € mediante scrittura privata non autenticata (art. 5). L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ma se la quietanza viene enunciata in un atto pubblico successivo, l'imposta proporzionale dello 0,50 % — pari a 200,00 € sul valore quietanzato — diventa dovuta per enunciazione (art. 22 TUR).

Esempio 3 — Procura per intervento in assemblea

Un socio rilascia una delega scritta per l'intervento e il voto in un'unica assemblea (art. 6 della Parte Seconda). La delega non si registra in termine fisso; in assenza di caso d'uso resta priva di obbligo. Ove depositata presso un'amministrazione pubblica in attività amministrativa, sconterebbe la misura fissa di 200,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere termine fisso e caso d'uso: trattare un atto della Parte Seconda come soggetto a registrazione obbligatoria entro 30 giorni genera un adempimento non dovuto. Verificare sempre se l'atto è elencato in Parte Prima o Parte Seconda.
  • Usare gli importi in lire del testo storico: la Tariffa riporta L. 50.000 e valori analoghi; la misura fissa vigente è 200,00 €. Mai applicare il valore lira convertito letteralmente.
  • Ignorare l'enunciazione: un atto della Parte Seconda non registrato può scontare comunque l'imposta se enunciato in un atto successivo soggetto a registrazione (art. 22 TUR).
  • Trascurare l'alternatività IVA/registro: le scritture private relative a operazioni IVA seguono il caso d'uso (art. 5, comma 2), salvo le eccezioni per esenti dei nn. 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) dell'art. 10 del DPR 633/1972.
  • Considerare "caso d'uso" qualunque utilizzo dell'atto: il presupposto è tassativo (art. 6) e riguarda il deposito presso uffici pubblici in attività amministrativa, non l'uso privato tra le parti.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 1 — Oggetto dell'imposta di registro.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 3 — Contratti verbali soggetti a registrazione.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 5 — Registrazione in termine fisso e in caso d'uso.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 6 — Nozione di caso d'uso.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 41 — Liquidazione dell'imposta e misura fissa minima.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa Parte Seconda, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 2-bis — Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.