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BilancioUltimo aggiornamento: 23/06/2026

Responsabilità civile dei sindaci: art. 2407 c.c. e L. 35/2025

Il nuovo art. 2407 c.c. limita il risarcimento dei sindaci a un multiplo del compenso (15/12/10 volte), salvo dolo, con prescrizione a cinque anni

Ultimo aggiornamento

23/06/2026

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In sintesi

L'art. 2407 del codice civile, come riformato dalla legge 21 marzo 2025, n. 35 (in vigore dal 12 aprile 2025), introduce un tetto alla responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale: al di fuori dei casi di dolo, i sindaci che violano i propri doveri rispondono dei danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, articolato in tre scaglioni (quindici, dodici o dieci volte il compenso). Resta ferma la responsabilità per l'intero danno in caso di dolo. La riforma fissa inoltre la prescrizione dell'azione di responsabilità a cinque anni dal deposito della relazione dei sindaci sul bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno.

Quando si applica

La disciplina riguarda i componenti del collegio sindacale (e il sindaco unico, dove previsto) delle società che ne sono dotate. La responsabilità sorge quando i sindaci violano i doveri di vigilanza e controllo loro attribuiti, con danno per:

  • la società che ha conferito l'incarico;
  • i soci, i creditori sociali e i terzi.

Il limite si applica anche nei casi in cui la revisione legale dei conti è esercitata dallo stesso collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma, c.c. La professionalità e la diligenza richieste restano quelle proprie della natura dell'incarico: i sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e tenuti al segreto sui fatti e documenti conosciuti per ragione d'ufficio.

Come si applica nella pratica

Il tetto al danno risarcibile per colpa è parametrato al compenso annuo del singolo sindaco secondo tre scaglioni:

Compenso annuo percepitoLimite massimo del risarcimento (per colpa)
Fino a 10.000 €15 volte il compenso
Da 10.000 a 50.000 €12 volte il compenso
Oltre 50.000 €10 volte il compenso

Il limite non opera in caso di dolo: se il sindaco ha agito con dolo, risponde dell'intero danno cagionato. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di azione sociale e dei creditori (artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c.).

Sul piano temporale, l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno. Il dies a quo è quindi ancorato a un evento documentale certo (il deposito della relazione al bilancio), che offre maggiore certezza rispetto al passato.

Esempi pratici

Esempio 1 — Sindaco con compenso nel primo scaglione

Un sindaco percepisce un compenso annuo di 8.000,00 € e viene chiamato a rispondere per colpa di un danno alla società. Rientrando nel primo scaglione (fino a 10.000 €), il risarcimento massimo a suo carico è pari a quindici volte il compenso: 8.000,00 × 15 = 120.000,00 €, anche se il danno effettivo fosse superiore.

Esempio 2 — Sindaco con compenso nel secondo scaglione

Un componente del collegio percepisce 30.000,00 € annui. Per un danno imputabile a colpa, il limite è dodici volte il compenso: 30.000,00 × 12 = 360.000,00 €. La somma rappresenta il tetto del risarcimento, indipendentemente dall'entità del danno lamentato.

Esempio 3 — Condotta dolosa: nessun limite

Un sindaco che abbia agito con dolo, violando intenzionalmente i propri doveri, non beneficia di alcun tetto: risponde per l'intero danno cagionato. La limitazione presuppone infatti la sola colpa, non il dolo.

Errori comuni e come evitarli

  • Ritenere il tetto applicabile anche al dolo: la limitazione opera solo per la colpa; in caso di dolo il sindaco risponde dell'intero danno.
  • Calcolare il multiplo su un compenso errato: il parametro è il compenso annuo effettivamente percepito dal singolo sindaco, non quello complessivo del collegio.
  • Confondere lo scaglione: gli scaglioni (15, 12, 10 volte) dipendono dalla fascia di compenso; va individuata correttamente la fascia applicabile.
  • Ignorare la prescrizione quinquennale: l'azione si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c. dell'esercizio in cui si è verificato il danno.
  • Trascurare il rinvio all'azione sociale: restano applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c.
  • Pensare che il limite riduca i doveri di vigilanza: la riforma incide sul quantum risarcibile, non sugli obblighi di diligenza, attestazione e segreto dei sindaci.

Riferimenti normativi

  • Art. 2407 del codice civile (Responsabilità dei sindaci), come modificato dalla legge 21 marzo 2025, n. 35 — limite del risarcimento a un multiplo del compenso (15/12/10 volte per scaglione), esclusione in caso di dolo, prescrizione quinquennale.
  • Art. 2429 del codice civile — relazione dei sindaci al bilancio (dies a quo della prescrizione).
  • Artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile — azione di responsabilità, richiamati in quanto compatibili.
  • Art. 2409-bis, secondo comma, del codice civile — revisione legale esercitata dal collegio sindacale.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-23.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 23/06/2026.