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AdempimentiUltimo aggiornamento: 14/06/2026

Codice tributo 3918 IMU altri fabbricati: saldo e acconto F24

Il codice tributo 3918 versa nell'F24 l'IMU al Comune sugli altri fabbricati (seconde case, uffici, negozi): acconto al 16 giugno e saldo al 16 dicembre

Ultimo aggiornamento

14/06/2026

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In sintesi

Il codice tributo 3918 identifica nel modello F24 il versamento dell'IMU – imposta municipale propria per gli "altri fabbricati" dovuta al Comune: è il codice da usare per le seconde case, gli uffici, i negozi e in generale tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali strumentali e dagli immobili del gruppo catastale D. L'imposta si versa in due rate — acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre — nella sezione "IMU e altri tributi locali" del modello F24, indicando il codice catastale del Comune, l'anno di riferimento e il numero di immobili. Per il regime IMU vigente (L. 160/2019, dal 2020) i codici sono definiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020, che ha confermato quelli già istituiti dalla Risoluzione n. 35/E del 2012.

Quando si applica

Il codice 3918 si usa quando un soggetto passivo IMU versa l'imposta sui fabbricati che non rientrano in una categoria con codice tributo dedicato. Vi rientrano, ad esempio:

  • le seconde case e le abitazioni tenute a disposizione (unità di categoria A diverse dall'abitazione principale);
  • gli immobili strumentali e commerciali non appartenenti al gruppo catastale D: uffici (A/10), negozi e botteghe (C/1), laboratori, magazzini e autorimesse (C/2, C/3, C/6);
  • gli immobili locati o concessi in comodato a terzi.

Hanno invece un codice proprio, e non vanno versati con il 3918: l'abitazione principale "di lusso" (3912, solo categorie A/1, A/8, A/9), i fabbricati rurali a uso strumentale (3913), i terreni (3914), le aree fabbricabili (3916), i fabbricati del gruppo catastale D (3925 per la quota erariale, 3930 per l'eventuale incremento deliberato dal Comune) e i fabbricati costruiti per la vendita e non locati (beni merce), che usano il codice 3939 e che dal 2022 sono comunque esenti da IMU (art. 1, comma 751, della L. 160/2019).

L'IMU non è dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze, salvo che si tratti di unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (art. 1, comma 740, della L. 160/2019); per queste ultime si usa comunque il codice 3912, non il 3918.

Come si applica nella pratica

L'IMU si versa esclusivamente con il modello F24 (o con l'apposito bollettino di conto corrente postale), ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. 160/2019. Gli importi vanno indicati nella sezione "IMU e altri tributi locali", compilando per ciascun codice tributo: il codice catastale del Comune destinatario, la casella "Acc." o "Saldo" (entrambe in caso di pagamento in unica soluzione), il numero degli immobili, l'anno di riferimento e l'importo a debito.

Il versamento avviene in due rate (art. 1, comma 762, della L. 160/2019):

RataScadenzaImportoCasella F24
Acconto16 giugno50% dell'imposta annua, con aliquote e detrazioni dell'anno precedente"Acc."
Saldo16 dicembreconguaglio sull'intera imposta dovuta, con le aliquote deliberate dal Comune e pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre"Saldo"

In alternativa il contribuente può versare l'IMU complessiva in unica soluzione entro il 16 giugno. L'imposta è dovuta per anni solari, in proporzione ai mesi e alla quota di possesso (art. 1, comma 761): il mese si computa per intero quando il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

In caso di versamento tardivo è possibile il ravvedimento operoso. A differenza dei tributi erariali, per l'IMU sanzione e interessi non hanno codici tributo separati: si sommano all'imposta sotto lo stesso codice 3918, barrando la casella "Ravv." e indicando come anno di riferimento quello in cui il versamento era originariamente dovuto.

Esempi pratici

Esempio 1 — Acconto IMU su una seconda casa

Un contribuente possiede al 100% una seconda casa (categoria A/3) in un Comune che applica l'aliquota dello 0,86%. L'IMU annua è di 600,00 €. Entro il 16 giugno versa l'acconto con il codice 3918, casella "Acc.", numero immobili 1, anno 2026, importo 300,00 €, indicando il codice catastale del Comune.

Esempio 2 — Saldo a conguaglio su un negozio

Una S.r.l. possiede un negozio (categoria C/1). A giugno ha versato un acconto di 1.200,00 € con l'aliquota dell'anno precedente. Il Comune ha poi deliberato per il saldo un'aliquota più alta e l'IMU annua sale a 2.600,00 €. Entro il 16 dicembre versa il saldo con il codice 3918, casella "Saldo", importo 1.400,00 € (2.600 − 1.200), anno 2026.

Esempio 3 — Possesso per parte dell'anno

Un ufficio (categoria A/10) viene acquistato il 10 aprile 2026. Il possesso si computa da aprile (mese intero, perché superiore a quindici giorni): l'IMU è dovuta per 9 mesi su 12. Con un'imposta annua piena di 1.200,00 €, il dovuto è 900,00 €, versato con il codice 3918 ripartito tra acconto e saldo.

Errori comuni e come evitarli

  • Usare il 3918 per l'abitazione principale di lusso: per le categorie A/1, A/8 e A/9 il codice corretto è il 3912, non il 3918.
  • Usare il 3918 per i capannoni del gruppo D: i fabbricati del gruppo catastale D hanno la quota erariale obbligatoria con codice 3925 (più l'eventuale 3930 per l'incremento comunale), mai il 3918.
  • Dimenticare il codice catastale del Comune: la sezione "IMU e altri tributi locali" lo richiede sempre; senza, il versamento non è attribuito al Comune corretto.
  • Cercare codici separati per sanzioni e interessi IMU: non esistono; nel ravvedimento si sommano all'imposta sotto il 3918, barrando la casella "Ravv.".
  • Sbagliare l'anno di riferimento nel ravvedimento: va indicato l'anno in cui l'IMU era originariamente dovuta, non quello del pagamento tardivo.
  • Confondere acconto e saldo: l'acconto (16 giugno) si calcola con le aliquote dell'anno precedente, il saldo (16 dicembre) a conguaglio con quelle deliberate dal Comune e pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre.

Riferimenti normativi

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020: istruzioni di versamento e codici tributo IMU per il modello F24 nel regime della L. 160/2019, tra cui il 3918 "IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE"; conferma i codici già istituiti dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 (regime in vigore fino al 2019).
  • Art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160: istituzione dell'IMU a decorrere dall'anno 2020.
  • Art. 1, comma 751, della L. 160/2019: regime dei fabbricati merce (codice tributo 3939; esenzione dall'anno 2022).
  • Art. 1, comma 740, della L. 160/2019: presupposto dell'imposta ed esclusione dell'abitazione principale, salvo le categorie A/1, A/8 e A/9.
  • Art. 1, comma 761, della L. 160/2019: imposta dovuta per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi di possesso.
  • Art. 1, comma 762, della L. 160/2019: versamento in due rate (16 giugno e 16 dicembre) e facoltà di versamento in unica soluzione.
  • Art. 1, comma 765, della L. 160/2019: versamento dell'imposta tramite il modello F24.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 14/06/2026.