Rottamazione-quater cartelle: ambito, debiti e benefici
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022: stralcio di sanzioni, interessi e aggio versando il solo capitale del debito
31/05/2026
6 min lettura
In sintesi
La definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, c.d. rottamazione-quater, disciplinata dall'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando il solo capitale, senza corrispondere sanzioni, interessi (compresi gli interessi di mora), somme aggiuntive e aggio della riscossione.
In concreto il contribuente paga la sola sorte capitale del debito, maggiorata del rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella, mentre il carico accessorio — sanzioni, interessi e aggio — viene stralciato. È lo strumento più favorevole nel ciclo della riscossione, alternativo straordinario alla dilazione ordinaria delle cartelle ex art. 19 DPR 602/1973, che riduce solo la pressione finanziaria spalmando il debito intero nel tempo.
Il beneficio non è automatico: opera solo per i carichi rientranti nell'ambito temporale, esclude alcune categorie di debito e richiede una domanda di adesione. Termini di adesione e prima rata erano fissati al 2023, con piano fino al 2027; interventi normativi successivi hanno previsto riammissioni per i contribuenti decaduti. È quindi indispensabile verificare le scadenze vigenti presso l'agente della riscossione prima di decidere.
Quando si applica
La rottamazione-quater riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art. 1, comma 231, L. 197/2022). Il riferimento è alla data di affidamento del carico, non alla data della cartella o del tributo: rientrano nella definizione anche cartelle notificate successivamente, purché il ruolo sia stato consegnato all'agente entro il 30 giugno 2022.
Sono definibili i debiti di natura tributaria (imposte erariali, IVA interna, contributi previdenziali iscritti a ruolo) e — entro i limiti del comma 247 — anche le sanzioni amministrative non tributarie. Possono confluire nella definizione anche i debiti che rientrano nei procedimenti di sovraindebitamento (L. 3/2012) e di composizione della crisi d'impresa (CCII, D.Lgs. 14/2019), anche se falcidiati, con pagamento secondo i tempi del decreto di omologazione (comma 245).
Sono inoltre riammessi alla definizione i carichi affidati dal 2000 al 2017 già oggetto di precedenti rottamazioni decadute (comma 249): il contribuente che era decaduto da una "rottamazione" anteriore può rientrare nel beneficio.
Restano esclusi dalla definizione (comma 246):
| Debiti esclusi | Riferimento |
|---|---|
| Risorse proprie UE e IVA riscossa all'importazione | comma 246 lett. a) |
| Recupero di aiuti di Stato | comma 246 lett. b) |
| Crediti da condanne della Corte dei conti | comma 246 lett. c) |
| Multe, ammende e sanzioni penali | comma 246 lett. d) |
Come si applica nella pratica
Il punto di partenza è la cartella di pagamento: individuato il carico, occorre verificare che la data di affidamento all'agente della riscossione rientri nella finestra 1/1/2000-30/6/2022. L'agente della riscossione rende disponibili nell'area riservata del proprio sito i dati necessari a individuare i carichi definibili (comma 234).
Il beneficio incide solo sulle componenti accessorie del debito. Sul piano operativo significa scomporre l'importo dovuto nelle sue voci:
| Voce del debito | Senza definizione | Con definizione |
|---|---|---|
| Capitale (sorte) | dovuto | dovuto |
| Spese esecutive e di notifica | dovute | dovute |
| Sanzioni | dovute | stralciate |
| Interessi e interessi di mora | dovuti | stralciati |
| Aggio della riscossione | dovuto | stralciato |
La definizione si colloca così come alternativa straordinaria rispetto agli altri snodi del ciclo della riscossione: a valle della notifica della cartella e dell'eventuale dilazione ordinaria, e a monte delle misure cautelari ed esecutive — fermo amministrativo, ipoteca esattoriale e pignoramento. Aderendo, il contribuente evita o sospende l'aggravarsi della procedura sui debiti definibili.
Per le sanzioni amministrative non tributarie (tipicamente le multe per violazioni del Codice della strada) la definizione opera in modo parziale: si applica limitatamente agli interessi e all'aggio, mentre la sanzione resta dovuta per intero (comma 247). Non ci si deve quindi attendere uno stralcio della multa.
Le modalità e i tempi della domanda di adesione, della rateazione e gli effetti della decadenza sono trattati nella scheda dedicata: Rottamazione-quater: domanda, rate e decadenza.
Esempi pratici
Esempio 1 — Cartella IVA con stralcio degli accessori
Una società ha in carico una cartella relativa a IVA 2018 affidata all'agente della riscossione nel 2020. L'importo è così composto: capitale 10.000,00 €, sanzioni 3.000,00 €, interessi 1.500,00 € e aggio 800,00 €, per un totale di 15.300,00 €. Aderendo alla rottamazione-quater si versa il solo capitale di 10.000,00 € (oltre alle eventuali spese di procedura e notifica): lo stralcio di sanzioni, interessi e aggio produce un risparmio di circa 5.300,00 €.
Esempio 2 — Multa del Codice della strada in cartella
Un contribuente ha in cartella una sanzione del Codice della strada di 1.200,00 €, maggiorata di interessi per 180,00 € e aggio per 96,00 €. Trattandosi di sanzione amministrativa non tributaria, la definizione si applica solo a interessi e aggio (comma 247): la sanzione di 1.200,00 € resta integralmente dovuta, mentre si stralciano i 276,00 € di accessori.
Esempio 3 — Debito da recupero di aiuto di Stato (escluso)
Un'impresa ha ricevuto la richiesta di restituzione di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile, iscritto a ruolo. Pur rientrando nella finestra temporale, il debito è espressamente escluso dalla definizione agevolata (comma 246, lett. b): non è rottamabile e va gestito con gli ordinari strumenti di riscossione o di dilazione.
Errori comuni e come evitarli
- Guardare la data della cartella anziché quella di affidamento del carico. L'ambito 1/1/2000-30/6/2022 è ancorato all'affidamento del ruolo all'agente, non alla notifica della cartella: una cartella notificata nel 2023 può comunque rientrare se il carico è stato consegnato entro giugno 2022.
- Attendersi lo stralcio della multa stradale. Per le sanzioni amministrative non tributarie la definizione tocca solo interessi e aggio (comma 247); la sanzione resta dovuta per intero.
- Includere debiti esclusi per legge. Risorse proprie UE, IVA all'importazione, recupero di aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti e sanzioni penali non sono definibili (comma 246): inserirli nella domanda genera errori e contestazioni.
- Confondere la rottamazione con la dilazione ordinaria. La definizione agevolata stralcia gli accessori; la dilazione ex art. 19 DPR 602/1973 spalma il debito intero senza ridurlo. Sono strumenti diversi, da valutare in alternativa.
- Considerare definitive le scadenze 2023. I termini originari sono superati: prima di decidere occorre verificare le scadenze vigenti e le eventuali riammissioni presso l'agente della riscossione.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 231, L. 197/2022 — ambito (carichi 1/1/2000-30/6/2022) e stralcio di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio; versamento del solo capitale e delle spese di procedura e notifica.
- Art. 1, comma 245, L. 197/2022 — definibilità dei debiti nei procedimenti di sovraindebitamento (L. 3/2012) e di composizione della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019).
- Art. 1, comma 246, L. 197/2022 — debiti esclusi: risorse proprie UE e IVA all'importazione, recupero di aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti, sanzioni penali.
- Art. 1, comma 247, L. 197/2022 — sanzioni amministrative non tributarie: definizione limitata a interessi e aggio.
- Art. 1, comma 249, L. 197/2022 — riammissione dei carichi 2000-2017 già oggetto di precedenti rottamazioni decadute.
Risorse correlate
- Rottamazione-quater: domanda, rate e decadenza
- Cartella di pagamento e ruolo: la riscossione coattiva (art. 25 DPR 602/1973)
- Dilazione e rateizzazione delle cartelle di pagamento (art. 19 DPR 602/1973)
- Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973)
- Ipoteca esattoriale ed espropriazione immobiliare (art. 76-77 DPR 602/1973)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.