Dichiarazione fraudolenta con fatture false art. 2 D.Lgs. 74/2000
L'art. 2 D.Lgs. 74/2000 punisce con reclusione da 4 a 8 anni l'uso di fatture per operazioni inesistenti in dichiarazione, senza soglia di evasione
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in dichiarazione elementi passivi fittizi. È il reato tributario più grave dopo l'emissione: non prevede alcuna soglia di imposta evasa, ma una pena attenuata (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000,00 (comma 2-bis). L'accertamento del reato compete esclusivamente al giudice penale; la violazione amministrativa resta autonoma.
Quando si applica
Il reato si configura quando ricorrono congiuntamente tre elementi:
- Condotta: il contribuente registra nelle scritture contabili obbligatorie, oppure detiene a fini di prova verso l'Amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (comma 2).
- Documento falso: rientrano nella nozione le fatture relative a operazioni mai effettuate (in tutto o in parte), quelle con corrispettivi o IVA superiori al reale, e quelle che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (operazioni soggettivamente inesistenti, art. 1, comma 1, lett. a).
- Dichiarazione: gli elementi passivi fittizi vengono indicati in una dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o all'IVA. Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione mendace, non con la sola registrazione.
Soggetti tipici: imprese e professionisti che gonfiano i costi deducibili o l'IVA detraibile tramite fatture compiacenti. Per le società, il fine di evasione si riferisce alla società per conto della quale agisce l'amministratore o il rappresentante (art. 1, comma 1, lett. e).
Come si applica nella pratica
La pena dipende esclusivamente dall'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati, non dall'imposta evasa: non esiste una soglia di non punibilità.
| Elementi passivi fittizi indicati | Pena (reclusione) | Comma fonte |
|---|---|---|
| Pari o superiori a euro 100.000,00 | da 4 a 8 anni | art. 2, comma 1 |
| Inferiori a euro 100.000,00 | da 1 anno e 6 mesi a 6 anni | art. 2, comma 2-bis |
A differenza della dichiarazione infedele, qui basta l'uso di un solo documento falso e un solo euro di elemento passivo fittizio per integrare il reato: la fraudolenza intrinseca della fattura falsa giustifica l'assenza di soglie. La fattispecie va tenuta distinta dalla sanzione amministrativa per dichiarazione infedele del committente, regolata dal D.Lgs. 471/1997 art. 1.
Esempi pratici
Esempio 1 — Costi gonfiati con fattura compiacente
Una S.r.l. acquista da una "cartiera" una fattura per consulenze mai rese per 120.000,00 € + IVA. Registra il costo e indica 120.000,00 € di elementi passivi fittizi in dichiarazione dei redditi. Essendo l'importo superiore a 100.000,00 €, si applica la pena base: reclusione da 4 a 8 anni (art. 2, comma 1).
Esempio 2 — Importo sotto soglia attenuante
Un imprenditore individuale utilizza una fattura per operazioni inesistenti da 45.000,00 €. Gli elementi passivi fittizi (45.000,00 €) sono inferiori a 100.000,00 €: si applica la pena ridotta della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 2, comma 2-bis). Il reato resta comunque integrato.
Esempio 3 — Operazione soggettivamente inesistente
Una ditta riceve merce realmente consegnata, ma la fattura è emessa da un soggetto diverso dal fornitore effettivo (interposizione fittizia). La detrazione dell'IVA su una fattura soggettivamente inesistente integra l'art. 2: rileva la falsità del soggetto, non l'esistenza della merce (art. 1, comma 1, lett. a).
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: ritenere che senza una soglia di evasione superata non vi sia reato. L'art. 2 non prevede soglie di imposta evasa: il reato sussiste a prescindere dall'ammontare, salvo la pena ridotta sotto 100.000,00 € di elementi passivi fittizi.
- Errore tipico: confondere l'inesistenza oggettiva con quella soggettiva. Anche una merce realmente ricevuta, ma fatturata da un soggetto interposto, genera una fattura per operazioni inesistenti penalmente rilevante.
- Errore tipico: pensare che la sola registrazione del documento falso consumi il reato. Il reato si perfeziona solo con la presentazione della dichiarazione che recepisce gli elementi passivi fittizi.
- Errore tipico: assimilare l'art. 2 alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici dell'art. 3. L'art. 3 è residuale ("fuori dai casi previsti dall'articolo 2") e prevede soglie; l'art. 2 si applica appena vi sono fatture o documenti falsi.
- Errore tipico: trascurare la responsabilità dell'amministratore. Per le società il fine di evasione si imputa alla persona fisica che sottoscrive e presenta la dichiarazione, non al solo ente.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 2, comma 1 — Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (reclusione da 4 a 8 anni).
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 2, comma 2 — Modalità di commissione (registrazione in contabilità o detenzione a fini di prova).
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 2, comma 2-bis — Pena ridotta (1 anno e 6 mesi - 6 anni) se elementi passivi fittizi inferiori a euro 100.000,00.
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 1, comma 1, lett. a) — Nozione di "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 13, comma 2 — Causa di non punibilità per estinzione del debito tributario.
Risorse correlate
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
- Causa di non punibilità per pagamento del debito (art. 13 D.Lgs. 74/2000)
- Fatturazione elettronica TD01 (art. 21 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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