Salta al contenuto
Finanza agevolataUltimo aggiornamento: 23/06/2026

Tax credit cinema e audiovisivo: crediti d'imposta L. 220/2016

Crediti d'imposta della Legge cinema per produzione, distribuzione, esercizio e attrazione di investimenti, con aliquote fissate dal decreto del MiC

Ultimo aggiornamento

23/06/2026

Tempo di lettura

5 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

La legge 14 novembre 2016, n. 220 (Legge cinema) istituisce un sistema di crediti d'imposta a favore delle imprese della filiera cinematografica e audiovisiva, gestiti dal Ministero della cultura. La legge fissa le forbici di aliquota e demanda a un decreto attuativo (art. 21) la determinazione delle aliquote effettive e dei limiti di spesa. I principali crediti riguardano la produzione (art. 15, dal 15% al 40% del costo, fino al 40% per le opere cinematografiche), la distribuzione (art. 16, dal 15% al 40% delle spese), l'esercizio e le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17, dal 20% al 30%) e l'attrazione in Italia di investimenti esteri (art. 19, dal 25% al 40% della spesa sostenuta sul territorio nazionale). I crediti non concorrono al reddito né alla base IRAP (art. 21, comma 2).

Quando si applica

I crediti d'imposta si rivolgono alle diverse categorie di imprese della filiera cine-audiovisiva:

  • Imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15);
  • Imprese di distribuzione nazionale e internazionale (art. 16);
  • Imprese dell'esercizio cinematografico, industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro (art. 17);
  • Imprese di produzione esecutiva e di post-produzione che lavorano in Italia su commissione di produzioni estere, utilizzando manodopera italiana (art. 19, attrazione investimenti);
  • Imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo che effettuano investimenti nel comparto (art. 20).

Accanto ai crediti d'imposta, la legge prevede contributi automatici (art. 23) e contributi selettivi (art. 26). Un sistema analogo, gestito anch'esso dal Ministero della cultura, opera per il settore dei videogiochi: pur condividendo la logica del credito d'imposta, ha base normativa e disciplina attuativa proprie e va verificato separatamente.

Come si applica nella pratica

La legge stabilisce le forbici; le aliquote effettive, i massimali e le modalità sono fissati dal decreto attuativo del Ministero della cultura (art. 21, che rinvia al decreto dell'art. 13, comma 5, per il limite massimo complessivo):

Credito d'impostaBeneficiariForbice di aliquota (L. 220/2016)
Produzione (art. 15)Imprese di produzione cine-audiovisiva15% - 40% del costo di produzione (cinema fino al 40%)
Distribuzione (art. 16)Imprese di distribuzione15% - 40% delle spese di distribuzione
Esercizio / industrie tecniche e post-produzione (art. 17)Sale, industrie tecniche, post-produzione, restauro20% - 30% delle spese di adeguamento
Attrazione investimenti (art. 19)Produzione esecutiva/post su commissione estera25% - 40% della spesa sostenuta in Italia

Il trattamento fiscale è di favore: i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né al valore della produzione ai fini IRAP, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109, comma 5, del TUIR (art. 21, comma 2). Il Ministero effettua un monitoraggio trimestrale del tiraggio dei crediti e della spesa per i contributi (art. 21, comma 1-bis). Per le aliquote, i massimali e le modalità di riconoscimento e utilizzo (di norma in compensazione) di ciascuna annualità occorre fare riferimento al decreto attuativo vigente del Ministero della cultura.

Esempi pratici

Esempio 1 — Impresa di produzione cinematografica

Una società di produzione sostiene un costo complessivo di 1.000.000,00 € per un'opera cinematografica. Il credito d'imposta dell'art. 15 è riconosciuto entro la forbice 15%-40%: applicata l'aliquota massima del 40% prevista dal decreto attuativo per le opere cinematografiche, il credito è pari a 400.000,00 €, da utilizzare secondo le modalità del decreto.

Esempio 2 — Attrazione di una produzione estera

Una società italiana di produzione esecutiva realizza in Italia, con manodopera italiana, parti di un film su commissione di una produzione statunitense, sostenendo 800.000,00 € di spese sul territorio nazionale. Rientra nel credito dell'art. 19 (25%-40%): con aliquota del 40%, il credito è di 320.000,00 €.

Esempio 3 — Industria tecnica di post-produzione

Un laboratorio di post-produzione sostiene 200.000,00 € per l'adeguamento tecnologico e strutturale. Il credito dell'art. 17 spetta nella forbice 20%-30%: con aliquota del 30%, il credito è di 60.000,00 €, non concorrente al reddito né alla base IRAP.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare l'aliquota massima di legge senza il decreto: la legge fissa solo le forbici; l'aliquota effettiva è quella del decreto attuativo del Ministero della cultura, da verificare per ogni annualità.
  • Trascurare il limite massimo complessivo: i crediti operano entro il tetto di spesa fissato dal decreto (art. 13, comma 5), con monitoraggio trimestrale del tiraggio.
  • Far concorrere il credito al reddito: il credito non concorre al reddito né all'IRAP e non incide sul pro-rata di deducibilità degli interessi e delle spese (artt. 96 e 109, comma 5, TUIR).
  • Confondere crediti e contributi: oltre ai crediti d'imposta, la legge prevede contributi automatici (art. 23) e selettivi (art. 26), con presupposti e procedure diversi.
  • Assimilare cinema e videogiochi: il credito per i videogiochi ha disciplina attuativa propria e va trattato separatamente, pur nella comune gestione del Ministero della cultura.
  • Dimenticare i requisiti soggettivi: ogni credito è riservato a una categoria di imprese (produzione, distribuzione, esercizio, attrazione), con condizioni specifiche (per l'art. 19, manodopera italiana e commessa estera).

Riferimenti normativi

  • Art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 — credito d'imposta per le imprese di produzione (15%-40%).
  • Art. 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220 — credito d'imposta per le imprese di distribuzione (15%-40%).
  • Art. 17 della legge 14 novembre 2016, n. 220 — credito d'imposta per esercizio, industrie tecniche e post-produzione (20%-30%).
  • Art. 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220 — credito d'imposta per l'attrazione di investimenti esteri (25%-40%).
  • Art. 21 della legge 14 novembre 2016, n. 220 — disposizioni comuni: rinvio al decreto attuativo, limite di spesa, irrilevanza ai fini reddito/IRAP/TUIR.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-23.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 23/06/2026.