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Finanza agevolataUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Bonus quotazione PMI: 50% delle consulenze fino a 500.000 €

Quali consulenze entrano nel 50%, perché l'importo dipende dalle domande delle altre imprese e come si compensa in F24 con il codice tributo 6901

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

Una piccola o media impresa che ottiene l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo recupera metà di quanto ha speso in consulenze per arrivarci, fino a un massimo di 500.000 €. La misura è dell'art. 1, commi da 89 a 92, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 e la legge di bilancio 2025 l'ha portata ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2027. Due cose la distinguono dagli altri crediti d'imposta e vanno sapute prima di firmare il mandato agli advisor: il beneficio matura solo se la quotazione viene effettivamente ottenuta, e l'importo riconosciuto dipende da quanto hanno chiesto le altre imprese, perché il Ministero ripartisce le risorse dell'anno in proporzione alle domande. La finestra per chiedere è una sola, dal 1° ottobre dell'anno di quotazione al 31 marzo successivo.

Che cosa entra nel 50%, e che cosa no

Il decreto interministeriale del 23 aprile 2018 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018), elenca all'art. 4 sette famiglie di attività di consulenza ammissibili: le attività preparatorie al processo di quotazione, come l'adeguamento del sistema di controllo di gestione e l'assistenza nella redazione del piano industriale; quelle fornite in fase di ammissione per attestare l'idoneità della società; il collocamento delle azioni presso gli investitori; la revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche, compresa la due diligence finanziaria; l'assistenza nella redazione del documento di ammissione o del prospetto; le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura; le attività di comunicazione verso la comunità finanziaria.

Il perimetro è più stretto di quanto sembri. I costi devono essere prestati da consulenti esterni, persone fisiche o giuridiche, «come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità» (art. 4, comma 2). Il compenso può essere pattuito in misura fissa oppure in parte legato al successo dell'operazione. Restano escluse le consulenze rese da soggetti collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Infine, l'effettività e l'ammissibilità dei costi devono risultare da un'attestazione del presidente del collegio sindacale, di un revisore legale iscritto nel registro o di un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 4, comma 4): è un documento da mettere in conto nei tempi, non un allegato da procurarsi la settimana della scadenza.

Attività di consulenzaCosto
Advisor finanziario e collocamento presso gli investitori180.000,00 €
Due diligence finanziaria e revisione delle informazioni storiche50.000,00 €
Questioni legali, fiscali e contrattualistiche della procedura60.000,00 €
Comunicazione verso la comunità finanziaria30.000,00 €
Costi di consulenza ammissibili320.000,00 €
Ammissione su un sistema multilaterale: i costi ammissibili di una PMIFonte: Elaborazione SamBooks sulle categorie dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 aprile 2018; importi di esempioScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su 320.000 € di costi ammissibili il credito teorico è di 160.000 €, cioè il 50%, ben sotto il tetto individuale di 500.000 €. «Teorico» non è cautela: la percentuale effettivamente riconosciuta la determina il Ministero con il riparto, e decide quanto di quei 160.000 € arriva davvero in compensazione.

L'ammissione va ottenuta davvero: la riammissione dopo una sospensione non basta

Il presupposto del credito non è aver avviato il percorso, ma averlo concluso. Il comma 89 riconosce il beneficio «nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione»: se il processo si interrompe, i costi restano a carico dell'impresa per intero, per quanto siano stati sostenuti correttamente e attestati.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che nemmeno ogni ritorno sul mercato vale come ammissione. Con la risposta a interpello n. 198 del 20 aprile 2022 ha negato il credito a una società le cui azioni, sospese a tempo indeterminato dalle negoziazioni per andamenti anomali dei prezzi, erano state successivamente riammesse dal gestore del mercato: la sospensione è un'interruzione non programmata del normale processo di contrattazione, e la riammissione che ne consegue non può essere considerata alla stregua di una nuova ammissione. Nella stessa istanza la società sosteneva, richiamando la circolare Assonime n. 7 del 2019, che il beneficio spetti ogni volta che la PMI avvia ex novo un autonomo processo di quotazione soggetto alle regole del mercato prescelto, anche se ha già titoli quotati su un'altra sede di negoziazione. È la tesi dell'istante, non un principio affermato dall'Agenzia: il quesito riguardava la riammissione dopo una sospensione, e su quel diverso caso la risposta non si pronuncia.

La domanda al Ministero: una finestra sola, e il riparto proporzionale

L'istanza si presenta in via telematica al Ministero delle imprese e del made in Italy nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, secondo lo schema allegato al decreto (art. 6, comma 1). Per una quotazione ottenuta nel 2026 la finestra va quindi dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027. All'istanza vanno allegati l'ammontare dei costi agevolabili con l'attestazione dell'art. 4, la delibera di avvenuta ammissione adottata dal gestore del mercato, l'importo del credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva con i codici fiscali dei soggetti sottoposti a verifica antimafia.

1Durante il processo di quotazioneLa PMI sostiene i costi di consulenzae li fa attestareattestazione del presidente del collegiosindacale, di un revisore legale o di undottore commercialista (art. 4, comma 4)2Entro il 31 dicembre 2027Termine ultimo per sostenere i costidi consulenza agevolabilisenza la delibera di ammissione del gestoredel mercato il credito non matura comunque,per quanto i costi siano stati sostenuti3Dal 1° ottobre dell'anno di quotazione al31 marzo successivoInvio dell'istanza al Ministero delleimprese e del made in Italyart. 6, comma 1, del decretointerministeriale 23 aprile 2018; schemaallegato al decreto4Entro trenta giorni dal termine di invioIl Ministero determina la percentualedi riparto e comunica l'importospettanterapporto fra risorse stanziate per l'anno ecrediti complessivamente richiesti (art. 6,comma 3)5Dal decimo giorno lavorativo del mesesuccessivo alla comunicazioneCompensazione in F24 con il codicetributo 6901solo con i servizi telematici dell'Agenziadelle entrate; l'utilizzo non può eccederel'importo disponibile, pena lo scarto
  1. Durante il processo di quotazione: La PMI sostiene i costi di consulenza e li fa attestare — attestazione del presidente del collegio sindacale, di un revisore legale o di un dottore commercialista (art. 4, comma 4)
  2. Entro il 31 dicembre 2027: Termine ultimo per sostenere i costi di consulenza agevolabili — senza la delibera di ammissione del gestore del mercato il credito non matura comunque, per quanto i costi siano stati sostenuti
  3. Dal 1° ottobre dell'anno di quotazione al 31 marzo successivo: Invio dell'istanza al Ministero delle imprese e del made in Italy — art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 23 aprile 2018; schema allegato al decreto
  4. Entro trenta giorni dal termine di invio: Il Ministero determina la percentuale di riparto e comunica l'importo spettante — rapporto fra risorse stanziate per l'anno e crediti complessivamente richiesti (art. 6, comma 3)
  5. Dal decimo giorno lavorativo del mese successivo alla comunicazione: Compensazione in F24 con il codice tributo 6901 — solo con i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; l'utilizzo non può eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto
Dal mandato agli advisor alla compensazione in F24: le date che contanoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 1, commi 89 e 90, L. 205/2017 e artt. 4, 6 e 7 del decreto interministeriale 23 aprile 2018

Qui sta la differenza che conta rispetto agli incentivi a sportello. Entro i trenta giorni successivi al termine ultimo di invio, la Direzione generale competente determina la percentuale massima del credito «sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti» e comunica a ciascuna impresa il riconoscimento o il diniego, con l'importo effettivamente spettante (art. 6, comma 3). Non vince chi arriva prima: se le domande superano le risorse, tutte vengono ridotte della stessa proporzione.

Un disallineamento fra legge e decreto va conosciuto prima di programmare la quotazione. Il decreto attuativo non è mai stato riallineato alle proroghe: l'art. 3, lettera e), chiede tuttora che le PMI «ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020». Le proroghe vivono nella legge, che porta i costi agevolabili al 31 dicembre 2027, e il Ministero le applica riaprendo ogni anno la finestra dell'istanza: per le quotazioni ottenute nel 2026 le domande si presentano dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, come indica la pagina della misura pubblicata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, consultata l'8 settembre 2026.

Le risorse annue sono fissate dal comma 90 e la legge di bilancio 2025 le ha aggiornate: 6 milioni per il 2025 e 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (art. 1, comma 449, lettera b), della L. 30 dicembre 2024 n. 207). Sono cifre contenute, e questo rende il riparto un'ipotesi concreta, non teorica.

Come si compensa: codice tributo 6901 e i due vincoli di decorrenza

Il credito si usa esclusivamente in compensazione con il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con il codice tributo 6901, istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 52/E del 21 maggio 2019. Il codice va esposto nella sezione «Erario» fra gli importi a credito compensati, o fra quelli a debito versati in caso di riversamento, e il campo «anno di riferimento» si valorizza con l'anno in cui la PMI ha sostenuto i costi di consulenza.

Le decorrenze da rispettare vengono da fonti diverse e non coincidono. Il comma 90 della legge consente l'utilizzo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il decreto attuativo aggiunge il vincolo operativo: la compensazione è possibile a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello della comunicazione di concessione, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto del versamento; il Ministero trasmette all'Agenzia l'elenco delle beneficiarie entro il quinto giorno lavorativo dello stesso mese (art. 7, comma 1). Un F24 che espone più dell'importo disponibile viene scartato.

Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR; non si applicano i limiti annui alla compensazione dell'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e dell'art. 34 della L. 388/2000. Va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di concessione e in quelle successive fino a quando l'utilizzo si conclude.

Le domande di chi ci arriva

Il bonus per la quotazione in borsa delle PMI è stato prorogato?

Sì. L'art. 1, comma 449, lettera a), della L. 207/2024 ha sostituito nel comma 89 le parole «fino al 31 dicembre 2024» con «fino al 31 dicembre 2027»: sono agevolabili i costi di consulenza sostenuti entro quella data. La lettera b) dello stesso comma ha aggiornato le risorse annue di utilizzo.

Fino a quando posso usufruire del credito d'imposta per la quotazione?

I costi di consulenza devono essere sostenuti entro il 31 dicembre 2027: è la data che l'art. 1, comma 89, della L. 205/2017 porta dopo la modifica della legge di bilancio 2025. L'istanza si presenta poi dal 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione al 31 marzo successivo, quindi per una quotazione del 2027 la finestra si chiude il 31 marzo 2028.

Come cambiano i limiti di spesa per il credito d'imposta quotazione nel 2026 e 2027?

Il comma 90 fissa ora un limite complessivo di utilizzo di 6 milioni per il 2025 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, contro i 10 milioni del 2023 e del 2024. Poiché il Ministero riparte le risorse in proporzione alle domande, un tetto più basso significa una percentuale riconosciuta più bassa a parità di richieste.

Se ci quotiamo su Euronext Growth Milan il credito spetta lo stesso?

Sì: il comma 89 comprende sia i mercati regolamentati sia i sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Quello che conta è la delibera di ammissione adottata dal gestore del mercato, da allegare all'istanza.

Chi deve firmare l'attestazione delle spese di consulenza?

Il presidente del collegio sindacale, un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 4, comma 4, del decreto del 23 aprile 2018). L'attestazione riguarda sia l'effettività del sostenimento sia l'ammissibilità dei costi.

Riferimenti normativi

  • L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, commi da 89 a 92 — credito d'imposta del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2027, fino a 500.000 € per impresa; limite complessivo annuo di utilizzo e compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997; rinvio al decreto attuativo e all'art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014. Il testo della legge non compare fra i riferimenti normativi qui sopra: se ne riportano articolo, commi e data.
  • L. 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, c. 449 — proroga dei costi agevolabili al 31 dicembre 2027 e nuovo limite complessivo annuo di utilizzo: 6 milioni per il 2025 e 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  • Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018), artt. 4, 6 e 7 — attività e costi ammissibili, attestazione, finestra dell'istanza, riparto proporzionale delle risorse e regole di fruizione; l'art. 3, lettera e), fissa ancora al 31 dicembre 2020 il termine della delibera di ammissione e non è stato riallineato alle proroghe di legge. Neppure il decreto attuativo è fra i riferimenti normativi, e per questo se ne dà anche l'estremo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  • Pagina della misura «Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI» pubblicata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, consultata l'8 settembre 2026 — finestre annuali di presentazione dell'istanza applicate dal Ministero, fra cui quella dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 per le quotazioni del 2026.
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52/E del 21 maggio 2019 — istituzione del codice tributo 6901 e regole di compilazione dell'F24.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 198 del 20 aprile 2022 — la riammissione alle negoziazioni dopo una sospensione non equivale a una nuova ammissione alla quotazione.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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