Credito d'imposta quotazione PMI: spese di consulenza al 50%
Credito d'imposta MIMIT pari al 50% delle spese di consulenza per le PMI che si quotano, prorogato dalla legge di bilancio 2025 fino al 2026
22/06/2026
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In sintesi
Il credito d'imposta per la quotazione delle PMI è l'intervento del MIMIT che sostiene le piccole e medie imprese che decidono di quotarsi, nella forma di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative al processo di quotazione. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all'articolo 1, comma 449, ha prorogato l'agevolazione per le quotazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, lasciando ferme le modalità e le procedure di accesso già previste dalla normativa vigente. La misura abbassa il costo dell'accesso ai mercati dei capitali per le PMI, riconoscendo metà delle spese di consulenza sostenute, entro il massimale annuo fissato dalla norma.
Quando si applica
L'agevolazione è rivolta alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Sotto il profilo oggettivo, rilevano le spese di consulenza sostenute in funzione del processo di quotazione.
Casistiche concrete:
- una PMI manifatturiera che avvia il percorso di ammissione a un sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle imprese in crescita;
- una società che si quota su un mercato regolamentato di uno Stato membro UE e sostiene spese per advisor finanziari, due diligence e attività propedeutiche;
- un'impresa che completa la quotazione entro il 31 dicembre 2026, rientrando nella finestra prorogata dalla legge di bilancio 2025.
Restano determinanti la qualifica di PMI e l'inerenza delle spese al processo di ammissione alle negoziazioni.
Come si applica nella pratica
L'aiuto consiste in un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione. La proroga disposta dall'art. 1, comma 449, della legge n. 207/2024 estende l'agevolazione alle quotazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, senza modificare le modalità e le procedure di accesso già previste dalla normativa vigente.
Il massimale del credito riconosciuto per ciascuna impresa è quello fissato dalla norma di riferimento: in assenza di una cifra confermata in questa sede, occorre verificare il limite annuo applicabile sul provvedimento e sul bando ufficiali, senza assumere importi a priori.
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Beneficiari | PMI che si quotano |
| Misura del credito | 50% delle spese di consulenza alla quotazione |
| Mercati ammessi | mercati regolamentati e MTF di Stati UE/SEE |
| Termine quotazione | 31 dicembre 2026 (proroga L. 207/2024, art. 1, c. 449) |
| Massimale per impresa | nel limite annuo fissato dalla norma |
Le spese ammissibili sono quelle di consulenza inerenti al processo di quotazione, nei limiti e con le specifiche definiti dalla disciplina attuativa. La fruizione del credito e le modalità di presentazione dell'istanza seguono le procedure già previste dalla normativa vigente, espressamente confermate dalla proroga. La cumulabilità con altre agevolazioni va valutata secondo le regole del bando e i vincoli sugli aiuti di Stato.
Esempi pratici
Esempio 1 — PMI che si quota su un sistema multilaterale
Una PMI sostiene 120.000 € di spese di consulenza per l'ammissione a un sistema multilaterale di negoziazione. Applicando la misura del 50%, il credito d'imposta teorico è pari a 60.000 €, riconosciuto entro il massimale annuo fissato dalla norma e subordinato all'effettiva quotazione entro il termine.
Esempio 2 — Quotazione su mercato regolamentato UE
Una società si quota su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea e sostiene 200.000 € di spese per advisor e due diligence. Il credito calcolato al 50% sarebbe pari a 100.000 €, ma l'importo effettivamente spettante è limitato dal tetto massimo per impresa previsto dalla disciplina, da verificare sul bando.
Esempio 3 — Quotazione entro la finestra prorogata
Un'impresa programma la quotazione per il secondo semestre 2026. Poiché la legge di bilancio 2025 ha prorogato l'agevolazione alle quotazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, l'impresa rientra nel beneficio purché completi l'ammissione alle negoziazioni entro tale data, conservando la documentazione delle spese di consulenza.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: includere spese non inerenti alla quotazione; ammesse solo le spese di consulenza relative al processo di ammissione alle negoziazioni.
- Errore: calcolare il credito sull'intero importo; la misura è il 50% delle spese di consulenza, non la totalità.
- Errore: ignorare il massimale per impresa; il 50% opera entro il limite annuo fissato dalla norma, da verificare sul bando.
- Errore: quotarsi su un mercato non ammesso; rilevano i mercati regolamentati e gli MTF di Stati UE/SEE.
- Errore: completare la quotazione oltre il 31 dicembre 2026; la proroga copre le quotazioni effettuate entro tale termine.
- Errore: assumere procedure di accesso nuove; la proroga lascia ferme le modalità già previste dalla normativa vigente.
Riferimenti normativi
- Scheda incentivo MIMIT "Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI".
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), articolo 1, comma 449 (proroga al 31 dicembre 2026).
- Provvedimento e bando attuativi per massimale per impresa, spese ammissibili e procedure di accesso.
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Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-22.
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