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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Accertamento con adesione: istanza e procedimento (art. 1-6)

Ambito, istanza entro il termine del ricorso, sospensione di 90 giorni e invito a comparire per definire l'avviso di accertamento col fisco

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'accertamento con adesione è lo strumento deflattivo che consente al contribuente e all'Agenzia delle Entrate di definire in contraddittorio la pretesa fiscale prima del giudizio, ridefinendo imponibili e imposte e ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. Disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, riguarda le imposte sui redditi, l'IVA e le principali imposte indirette (registro, successioni e donazioni, ipotecaria, catastale).

Il procedimento può partire su iniziativa dell'ufficio (invito a comparire) o su istanza del contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento. L'istanza presentata dopo la notifica produce due effetti decisivi: sospende per 90 giorni il termine per ricorrere e obbliga l'ufficio a convocare il contribuente entro 15 giorni. È la prima mossa da valutare quando arriva un avviso di accertamento, prima ancora di pensare al ricorso.

Quando si applica

L'adesione presuppone una pretesa già formulata o in via di formulazione dall'Agenzia delle Entrate. Si applica in due scenari principali.

Ambito oggettivo. L'art. 1 distingue due gruppi di tributi:

CompartoTributi definibili (art. 1)
Imposte dirette e IVA (art. 1, c. 1)Imposte sui redditi, IVA, recupero crediti indebitamente compensati
Altre imposte indirette (art. 1, c. 2)Registro, successioni e donazioni, ipotecaria, catastale

Per le imposte indirette la definizione può essere chiesta anche da uno solo degli obbligati e vincola l'ufficio sul valore definito limitatamente ai beni e diritti dell'atto interessato (art. 3, c. 1).

Avvio su iniziativa dell'ufficio (art. 5). L'ufficio comunica un invito a comparire in cui indica i periodi d'imposta accertabili, il giorno e il luogo del contraddittorio, le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti e i relativi motivi.

Avvio su istanza del contribuente (art. 6). Dopo la notifica di un avviso di accertamento o di rettifica per cui non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare istanza di adesione anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, indicando un recapito. L'istanza va proposta entro il termine di presentazione del ricorso (art. 6, c. 2). Nei casi in cui l'atto è preceduto dal contraddittorio preventivo, l'istanza si presenta entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto (art. 6, c. 2-bis).

L'adesione non si applica, invece, quando il contribuente vuole regolarizzare spontaneamente una violazione prima di ogni controllo: in quel caso lo strumento è il ravvedimento operoso.

Come si applica nella pratica

Il procedimento da istanza del contribuente segue una sequenza precisa di termini.

  1. Notifica dell'avviso di accertamento. Decorre il termine di 60 giorni per il ricorso. La presentazione dell'istanza di adesione è la mossa alternativa al ricorso immediato.
  2. Presentazione dell'istanza (art. 6, c. 2). In carta libera o tramite i canali telematici dell'ufficio, prima di impugnare e comunque entro il termine di ricorso, indicando un recapito anche telefonico.
  3. Sospensione di 90 giorni (art. 6, c. 3). Dalla data dell'istanza, il termine per impugnare e quello per il pagamento dell'IVA accertata sono sospesi per 90 giorni. La sospensione si somma agli ordinari 60 giorni: il contribuente guadagna tempo per trattare. Attenzione: l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
  4. Invito a comparire entro 15 giorni (art. 6, c. 4). Ricevuta l'istanza, l'ufficio convoca il contribuente, anche telefonicamente o telematicamente. Al perfezionamento della definizione, l'avviso notificato perde efficacia.
  5. Contraddittorio. Una o più sedute in cui le parti discutono i rilievi, producono documenti e cercano un punto d'incontro su imponibili e imposte.
  6. Atto di adesione e pagamento. Se si trova l'accordo, si redige l'atto di accertamento con adesione e si versa nei termini; gli effetti su sanzioni, perfezionamento e rateizzazione sono trattati nella scheda Adesione: sanzioni a 1/3, perfezionamento e rate.

La sospensione di 90 giorni opera anche se il contraddittorio non va a buon fine: alla scadenza riprende a decorrere il termine residuo per il ricorso. Per questo l'istanza non è mai una mossa "a perdere" — al peggio fa guadagnare tempo senza pregiudicare la difesa.

Esempi pratici

Esempio 1 — Avviso di accertamento da 50.000 € a una SRL

Una SRL riceve un avviso di accertamento che recupera maggiore IRES e IVA per 50.000 € di imposte, oltre a sanzioni al minimo del 90% (45.000 €) e interessi. Anziché ricorrere subito, presenta istanza di adesione entro il termine del ricorso. Il termine di impugnazione si sospende per 90 giorni; entro 15 giorni l'ufficio convoca l'amministratore. Nel contraddittorio si dimostra che parte dei rilievi è infondata e l'imponibile viene rideterminato. Sull'imposta definita le sanzioni scendono a un terzo del minimo.

Esempio 2 — Istanza dopo accesso della Guardia di Finanza

A seguito di una verifica con accesso ai sensi dell'art. 33 del DPR 600/1973, una ditta individuale può chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione (art. 6, c. 1), senza attendere la notifica dell'avviso. È la strada per anticipare il confronto quando la verifica ha già prodotto rilievi documentati.

Esempio 3 — Atto preceduto da contraddittorio preventivo

Una società riceve lo schema di atto previsto dal contraddittorio preventivo. Invece di limitarsi alle osservazioni, presenta istanza di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema (art. 6, c. 2-bis). Il procedimento di adesione si innesta direttamente sul contraddittorio già avviato, evitando una duplicazione di confronti.

Errori comuni e come evitarli

  • Presentare il ricorso e poi pensare all'adesione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza (art. 6, c. 3): se si vuole tentare l'adesione, l'istanza va presentata prima di depositare il ricorso.
  • Confondere la sospensione di 90 giorni con una proroga automatica del ricorso senza limiti. I 90 giorni si sommano al termine ordinario, ma vanno computati con attenzione: alla scadenza il termine residuo riprende a decorrere e va rispettato per non perdere la possibilità di ricorrere.
  • Presentare l'istanza oltre il termine del ricorso. L'istanza dell'art. 6, c. 2 è ammessa solo anteriormente all'impugnazione ed entro il termine di presentazione del ricorso: oltre quel termine la via dell'adesione su istanza è preclusa.
  • Trattare l'adesione come un ravvedimento. Il ravvedimento è spontaneo e ante-controllo; l'adesione presuppone una verifica o un avviso e si svolge in contraddittorio con l'ufficio. Sono strumenti diversi, con riduzioni sanzionatorie diverse.
  • Non indicare un recapito nell'istanza. L'art. 6 richiede l'indicazione di un recapito anche telefonico: ometterlo rallenta o complica la convocazione entro i 15 giorni.
  • Ritenere l'invito dell'ufficio (art. 5) un atto da impugnare. L'invito a comparire non è un atto impositivo autonomo: è l'apertura del contraddittorio, non l'oggetto di un ricorso.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 1 — definizione degli accertamenti: imposte sui redditi e IVA (c. 1); successioni, donazioni, registro, ipotecaria e catastale (c. 2).
  • D.Lgs. 218/1997, art. 2, c. 1 — la definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'IVA relativamente alle fattispecie rilevanti.
  • D.Lgs. 218/1997, art. 3 — definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette: effetto sui tributi dovuti e vincolo del valore definito.
  • D.Lgs. 218/1997, art. 5, c. 1 — avvio del procedimento: contenuto dell'invito a comparire (periodi, giorno e luogo, maggiori imposte e sanzioni, motivi).
  • D.Lgs. 218/1997, art. 6, c. 2 — istanza del contribuente entro il termine di presentazione del ricorso, anteriormente all'impugnazione innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
  • D.Lgs. 218/1997, art. 6, c. 3 — sospensione per 90 giorni del termine di impugnazione e di pagamento dell'IVA; l'impugnazione comporta rinuncia all'istanza.
  • D.Lgs. 218/1997, art. 6, c. 4 — invito a comparire entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza; al perfezionamento l'avviso perde efficacia.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.