Cartella di pagamento e ruolo: art. 25 DPR 602/1973
Cosa contiene la cartella esattoriale, i termini di decadenza per la notifica e i 60 giorni per pagare, rateizzare o impugnare prima delle azioni esecutive
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 25 del DPR 602/1973 disciplina la cartella di pagamento: il documento con cui l'agente della riscossione richiede al contribuente iscritto a ruolo il versamento di imposte, sanzioni e interessi, intimando di adempiere entro 60 giorni dalla notifica. Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme dovute formato dall'ufficio (art. 10) e diviene esecutivo con la sottoscrizione del titolare dell'ufficio (art. 12, comma 4): solo dopo la consegna del ruolo all'agente della riscossione e la notifica della cartella scatta l'obbligo di pagamento. La cartella va notificata a pena di decadenza entro termini precisi (31 dicembre del terzo o del quarto anno, a seconda del tipo di controllo). Decorso il termine dei 60 giorni senza pagamento né rateizzazione, la riscossione può avviare le azioni cautelari ed esecutive: fermo dei beni mobili registrati, ipoteca, pignoramento.
Per l'ufficio amministrativo di una PMI la cartella è il primo atto formalmente esecutivo della catena della riscossione: comprenderne natura, termini e conseguenze evita errori che possono trasformare un debito gestibile in un'azione esecutiva.
Quando si applica
La cartella di pagamento interviene quando un debito tributario è stato iscritto a ruolo e affidato all'agente della riscossione. Le situazioni tipiche per una PMI sono:
- Liquidazione automatica della dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/1973): errori di calcolo, versamenti omessi o insufficienti rilevati dal controllo automatizzato. In questo caso la cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- Controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter DPR 600/1973): documentazione di oneri e detrazioni non riscontrata. Qui il termine di decadenza è il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.
- Accertamento divenuto definitivo: somme dovute in base a un avviso di accertamento non più impugnabile.
Il ruolo può essere ordinario o straordinario; quest'ultimo è formato quando vi è fondato pericolo per la riscossione (art. 11), con effetti immediati sull'importo iscritto. Il ruolo deve contenere codice fiscale, specie del ruolo, data di esecutività e la motivazione, anche sintetica, della pretesa: in difetto di queste indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione (art. 12, comma 3).
Sul fronte dell'impugnazione, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata sono impugnabili in via diretta solo se il debitore dimostra un pregiudizio specifico (art. 12, comma 5): ad esempio l'esclusione da gare ai sensi del codice dei contratti pubblici, il blocco di pagamenti dovuti da soggetti pubblici, la perdita di un beneficio o procedure di crisi d'impresa.
Come si applica nella pratica
La catena della riscossione segue una sequenza precisa. L'ufficio impositore forma il ruolo e lo sottoscrive: con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (art. 12, comma 4). Il ruolo viene poi consegnato all'agente della riscossione competente per ambito territoriale (art. 24), che provvede a notificare la cartella di pagamento al debitore o al coobbligato.
La cartella contiene l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (art. 25, comma 2). Ai fini del calcolo della scadenza il sabato è considerato giorno festivo (art. 25, comma 3): se il sessantesimo giorno cade di sabato, il termine slitta al primo giorno non festivo successivo.
Entro i 60 giorni il contribuente ha diverse possibilità operative:
- Pagare l'intero importo tramite il modello unificato allegato alla cartella;
- Chiedere la rateizzazione, che sospende le azioni cautelari ed esecutive (vedi Rateizzazione delle cartelle: dilazione art. 19 DPR 602/1973);
- Verificare la legittimità della pretesa e valutare un'eventuale impugnazione davanti alla Corte di giustizia tributaria, controllando in particolare i termini di decadenza e la regolarità della notifica.
Decorsi inutilmente i 60 giorni, l'agente della riscossione può iscrivere il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, l'ipoteca sugli immobili e avviare il pignoramento. Tutta la sequenza si innesta dopo la notifica della cartella: per questo il controllo del termine di decadenza dell'art. 25, comma 1, e della regolarità della notifica è il primo passaggio difensivo. La riforma della riscossione (D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110) ha ridisegnato la disciplina del discarico automatico e della gestione dei carichi affidati, ma non ha modificato la struttura della cartella come atto che apre alla fase esecutiva.
Esempi pratici
Esempio 1 — Cartella da liquidazione automatica per F24 non versato
Una S.r.l. presenta la dichiarazione dei redditi nel 2022, ma omette il versamento del saldo IRES per 8.000 €. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis rileva l'omissione. La cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 (terzo anno successivo alla presentazione). Notificata il 10 ottobre 2025, la società ha tempo fino al 9 dicembre 2025 per pagare 8.000 € più sanzioni e interessi, oppure per chiedere la rateizzazione.
Esempio 2 — Termine di decadenza superato
Un'impresa individuale riceve nel 2026 una cartella relativa a un controllo formale ex art. 36-ter sulla dichiarazione presentata nel 2021. Il termine di decadenza era il 31 dicembre 2025 (quarto anno successivo). La notifica tardiva rende la cartella affetta da decadenza: il contribuente può eccepirla in sede di impugnazione, dimostrando le date di presentazione e di notifica.
Esempio 3 — Scadenza dei 60 giorni di sabato
Una S.r.l. riceve la notifica della cartella il 14 marzo. Il sessantesimo giorno cade il 13 maggio, che è un sabato. Poiché ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è giorno festivo (art. 25, comma 3), il termine effettivo per pagare o rateizzare slitta a lunedì 15 maggio: pagare entro tale data evita l'avvio delle azioni esecutive e l'aggravio degli interessi di mora.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: ignorare la cartella confidando in un futuro sgravio. L'inerzia fa decorrere i 60 giorni e apre la strada a fermo, ipoteca e pignoramento; conviene sempre pagare, rateizzare o impugnare nei termini.
- Errore: non verificare il termine di decadenza dell'art. 25, comma 1. Una cartella notificata oltre il 31 dicembre del terzo anno (36-bis) o del quarto anno (36-ter) è affetta da decadenza, ma il vizio va eccepito tempestivamente in impugnazione.
- Errore: calcolare male i 60 giorni dimenticando che il sabato è giorno festivo (art. 25, comma 3), pagando un giorno oltre e subendo l'aggravio degli interessi di mora.
- Errore: confondere il ruolo straordinario con quello ordinario. Il ruolo straordinario, formato in caso di fondato pericolo per la riscossione (art. 11), comporta l'iscrizione integrale degli importi e una reazione più rapida.
- Errore: pensare che l'estratto di ruolo si possa sempre impugnare. L'estratto non è impugnabile (art. 12, comma 5): l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella mal notificata richiede la prova di un pregiudizio specifico.
- Errore: trascurare la regolarità della notifica. Una cartella non validamente notificata può essere impugnata, ma solo dimostrando il pregiudizio: documentare relata di notifica e date è essenziale.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 10 — definizioni di «concessionario» (agente della riscossione) e «ruolo» (elenco dei debitori e delle somme dovute).
- Art. 11 — oggetto e specie dei ruoli: imposte, sanzioni e interessi; ruoli ordinari e straordinari (questi ultimi in caso di fondato pericolo per la riscossione).
- Art. 12, commi 3-5 — contenuto del ruolo, sottoscrizione che lo rende esecutivo, non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
- Art. 24 — consegna del ruolo all'agente della riscossione.
- Art. 25, commi 1-3 — notifica della cartella a pena di decadenza; intimazione ad adempiere entro 60 giorni; sabato considerato giorno festivo.
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter — liquidazione automatica e controllo formale, presupposti dei termini di decadenza.
- D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 — riforma della riscossione (cornice del riordino dei carichi).
Risorse correlate
- Rateizzazione delle cartelle: dilazione art. 19 DPR 602/1973
- Fermo amministrativo dell'auto: art. 86 DPR 602/1973
- Ipoteca esattoriale e prima casa: art. 76-77 DPR 602/1973
- Controllo automatizzato delle dichiarazioni: art. 36-bis DPR 600/1973
- Controllo formale delle dichiarazioni: art. 36-ter DPR 600/1973
- Notificazioni degli atti tributari: art. 60 DPR 600/1973
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.