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AnticipazioneForfettarioUltimo aggiornamento: 03/11/2026Verificato su Normattiva il 03/11/2026

Forfetario a 100.000 €: l'IVA resterebbe ferma a 85.000 €

Il comunicato del Consiglio dei ministri alza il limite per le sole imposte sui redditi: chi incassa tra 85.000 e 100.000 € cosa controlla e cosa non decide

Anticipazione legislativa. Questo provvedimento è in corso di approvazione in Parlamento: il testo non è definitivo e può cambiare o non essere confermato durante l'iter. Verifica sempre lo stato di avanzamento prima di basare su questo provvedimento le tue scelte operative.

Ultimo aggiornamento

03/11/2026

Verificato su Normattiva

03/11/2026

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In sintesi

Il disegno di legge di bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026, porterebbe da 85.000 a 100.000 € la soglia di accesso al regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi, mentre la soglia per l'esenzione dall'IVA resterebbe a 85.000 €, in attesa dell'autorizzazione dell'Unione europea. Il provvedimento non è definitivo. L'unica fonte è il comunicato stampa n. 195: alla verifica del 3 novembre 2026 su camera.it e senato.it non risulta una scheda dell'atto, e il testo degli articoli non risulta ancora pubblico.

Per chi incassa tra 85.000 e 100.000 € il comunicato disegna due limiti di accesso dove oggi ce n'è uno solo: si potrebbe restare nel forfetario per le imposte sui redditi senza avere l'esenzione dall'IVA. Da quale anno, su quali incassi e con quali adempimenti IVA, il comunicato non lo dice. Finché una legge non le cambia, valgono le regole in vigore: oltre 85.000 € il regime cessa dall'anno successivo, oltre 100.000 € cessa nell'anno stesso. Conviene quindi tenere sotto controllo gli incassi del 2026 e rinviare ogni scelta difficile da revocare, come l'opzione per il regime ordinario, che vincola per almeno un triennio.

Quando si applica

La misura annunciata riguarda le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e che applicano il regime forfetario o vorrebbero entrarci. Il gruppo direttamente toccato dalla differenza fra le due soglie è quello con ricavi o compensi oltre 85.000 € e fino a 100.000 €.

La decorrenza non è nota. Il comunicato parla di manovra per il 2027, ma per la soglia forfetaria non indica né una data né l'anno di incassi da guardare. Il punto pesa perché il requisito si misura sull'anno precedente: lo dice oggi il comma 54 dell'art. 1 della L. 190/2014 e lo ripete l'art. 232 del testo unico delle imposte sui redditi.

C'è poi un passaggio già deciso, indipendente dalla manovra. I commi da 54 a 89 della L. 190/2014 sono vigenti fino al 31 dicembre 2026 e risultano abrogati dal 1° gennaio 2027 dal D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, che porta il regime negli articoli da 232 a 243 del testo unico allegato. Quel testo conferma i due importi di oggi: 85.000 € per l'accesso (art. 232, comma 1) e 100.000 € per la cessazione immediata (art. 238, comma 1). Il comunicato parla quindi di una soglia che dal 2027 starà in un'altra norma, e non dice quale disposizione il disegno di legge modificherebbe.

Come si applica nella pratica

Che cosa significano le due soglie

Con le regole in vigore la soglia di accesso è una sola e vale per tutto il regime. Chi la rispetta paga l'imposta sostitutiva (comma 64), non esercita la rivalsa dell'IVA sulle operazioni nazionali (comma 58) ed è esonerato dagli adempimenti IVA, salvo numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali e certificazione dei corrispettivi (comma 59). Imposte sui redditi e IVA viaggiano insieme anche nell'opzione per il regime ordinario, che le riguarda entrambe (comma 70).

Il comunicato separa i due piani con queste parole: «La soglia per l'accesso al regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi passa da 85.000 a 100.000 euro. Ai fini dell'esenzione dall'IVA la soglia resta a 85.000 euro, in attesa dell'autorizzazione dell'Unione europea.» La tabella mette a confronto le regole in vigore e l'annuncio, per fasce di ricavi o compensi. L'ultima colonna è un'ipotesi su un testo non definitivo.

Ricavi o compensiRegole in vigoreComunicato del 28 ottobre 2026
Fino a 85.000 €Il regime si applica, se ricorrono le altre condizioni, con l'esonero IVANessun cambiamento annunciato
Oltre 85.000 € e fino a 100.000 €Il regime cessa dall'anno successivo, per imposte e IVAAccesso possibile per le imposte sui redditi, esenzione IVA non ancora disponibile
Oltre 100.000 €Il regime cessa dall'anno stesso e l'IVA è dovuta dalle operazioni che portano al superamentoNon ne parla

Le domande che restano aperte

Il comunicato non risolve questi punti, e fino al testo definitivo ogni risposta sarebbe una congettura.

  • La nuova soglia guarderebbe già agli incassi del 2026, oppure solo a quelli degli anni successivi? Da questo dipende se chi supera 85.000 € nel 2026 esce dal regime nel 2027.
  • Il limite di 100.000 € che oggi fa cessare il regime nell'anno stesso resterebbe uguale? Se cambiasse la sola soglia di accesso, resterebbe da capire che cosa accade nell'anno in cui si supera 85.000 € o 100.000 €.
  • Chi sta tra 85.000 e 100.000 € applicherebbe l'IVA in fattura con liquidazioni, registri e detrazione ordinari? Da quale operazione? Oggi il ritorno alle regole ordinarie comporta la rettifica della detrazione (comma 61): il comunicato non dice se varrebbe anche qui.
  • Quanto tempo richiede l'autorizzazione europea, con quale procedura, e che cosa succederebbe alla soglia IVA se fosse concessa o negata? Il comunicato non lo dice.
  • Il limite di 20.000 € per le spese di lavoro (comma 54) e le cause di esclusione del comma 57 non sono nominati. Il silenzio del comunicato non prova che il testo non li tocchi.

Che cosa conviene controllare ora

Tre verifiche servono in ogni scenario. La prima è la somma aggiornata dei ricavi e dei compensi del 2026, confrontata con 85.000 e con 100.000 €, sommando le attività con codici ATECO diversi come chiede oggi il comma 55: per la distinzione fra i gruppi di attività c'è la scheda sui coefficienti di redditività. La seconda è il limite di 20.000 € sulle spese di lavoro, che resta una condizione autonoma. La terza riguarda i rapporti con i clienti: chi potrebbe trovarsi ad applicare l'IVA deve sapere quali contratti e listini dicono se il prezzo è al netto dell'imposta. Sul documento che si emette oggi resta valida la scheda sulla fattura in regime forfetario.

Che cosa non decidere prima del testo definitivo

Conviene non esercitare l'opzione per il regime ordinario contando sulla manovra o per timore della manovra, perché vale almeno un triennio (comma 70 e art. 237 del testo unico). Per la stessa ragione non vanno rinviati incassi, né cambiati listini, né promesse ai clienti condizioni sull'IVA, dando per acquisita la nuova soglia. Un eventuale spostamento di incassi fra il 2026 e il 2027 va valutato con il professionista sulle regole in vigore, non su quelle annunciate.

A che punto è l'iter

TappaStato al 3 novembre 2026
Approvazione in Consiglio dei ministriAvvenuta il 28 ottobre 2026
Numero dell'atto, ramo e data di presentazione alle CamereNon verificati: nessuna scheda trovata su camera.it e senato.it
Esame e voto delle CamereDa verificare quando l'atto sarà pubblico, perché il testo può cambiare
Pubblicazione in Gazzetta UfficialeSegue il voto finale: la norma si legge solo da quel momento
Autorizzazione dell'Unione europea per la soglia IVAAttesa secondo il comunicato, tempi non indicati

L'art. 81 della Costituzione stabilisce che le Camere approvano ogni anno con legge il bilancio presentato dal Governo e ammette l'esercizio provvisorio solo per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il quadro generale delle altre misure è nella scheda sulle novità per le PMI, mentre quelle sul lavoro dipendente sono in buste paga e assunzioni.

Esempi pratici

Gli esempi usano solo le soglie delle fonti e descrivono un comportamento prudente su un testo non definitivo: non anticipano come il disegno di legge risolverà i singoli casi.

Esempio: la professionista che chiude il 2026 nella fascia

Una consulente in forfetario prevede di chiudere il 2026 oltre 85.000 €, restando sotto 100.000 €. Con le regole in vigore il regime cesserebbe dal 2027. Se il testo definitivo confermasse la nuova soglia e la applicasse già agli incassi del 2026, potrebbe restare nel forfetario per le imposte sui redditi, ma senza esenzione dall'IVA finché resta a 85.000 €. Il testo però non c'è: prepara i conti per l'uscita dal regime, tiene pronta l'ipotesi alternativa e decide quando la norma è pubblicata.

Esempio: l'artigiano tentato di spostare una fattura

Un artigiano vicino a 85.000 € si chiede se può contare sulla nuova soglia e lasciare che l'incasso di dicembre lo porti oltre il limite. Se il disegno di legge cambiasse strada, o decorresse più tardi, si ritroverebbe fuori dal regime per aver creduto a un annuncio. Prima di muovere un incasso, in un senso o nell'altro, valuta con il proprio consulente l'effetto sulle regole in vigore.

Esempio: chi pensa di passare subito al regime ordinario

Un'imprenditrice già oltre 85.000 € teme di dover applicare comunque l'IVA e pensa di optare subito per il regime ordinario, così da togliersi il dubbio. L'opzione volontaria dura almeno un triennio e riguarda sia l'IVA sia le imposte sui redditi: se la manovra le lasciasse una via diversa, non potrebbe usarla per quel periodo. Diverso è il caso in cui il regime cessa per legge: lì non c'è una scelta da rinviare, e il passaggio si prepara comunque.

Errori comuni e come evitarli

  • Trattare 100.000 € come limite di accesso già valido è il primo errore: il comunicato annuncia una misura di un disegno di legge. Fino alla pubblicazione in Gazzetta restano 85.000 € per l'accesso e 100.000 € per la cessazione immediata.
  • I due 100.000 € non sono la stessa cosa: quello già in vigore fa cessare il regime nell'anno del superamento, quello annunciato riguarda l'accesso, e il comunicato non dice come si combinerebbero.
  • La soglia non salirebbe anche per l'IVA: il comunicato dice che resta a 85.000 €, in attesa dell'autorizzazione europea.
  • La decorrenza non va data per certa: il comunicato non la indica, quindi gli incassi del 2026 si leggono con le regole in vigore.
  • L'opzione per il regime ordinario vincola per almeno un triennio e non conviene esercitarla sulla base di un annuncio.
  • La L. 190/2014 non si cita più per gli anni dal 2027 in poi: dal 1° gennaio 2027 il regime sta negli articoli da 232 a 243 del testo unico approvato con il D.Lgs. 117/2026.

Riferimenti normativi

Disclaimer

Anticipazione legislativa — provvedimento non definitivo. Il disegno di legge è in corso di approvazione: il testo può essere modificato o non confermato fino al voto finale. Questa scheda ha scopo informativo e divulgativo, descrive lo stato dell'iter parlamentare e non sostituisce il parere di un professionista qualificato né la consultazione delle fonti ufficiali (Camera, Senato, Gazzetta Ufficiale). Aggiornata al 3 novembre 2026.

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