Buste paga e assunzioni 2027: le misure del DDL di bilancio
IRPEF al 33% fino a 55.000 €, esoneri prorogati al 31/12/2027, fringe a 2.000 € fino a 30 anni: cosa annuncia il Governo e cosa non impegnare prima del testo.
Anticipazione legislativa. Questo provvedimento è in corso di approvazione in Parlamento: il testo non è definitivo e può cambiare o non essere confermato durante l'iter. Verifica sempre lo stato di avanzamento prima di basare su questo provvedimento le tue scelte operative.
03/11/2026
03/11/2026
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In sintesi
Il disegno di legge di bilancio 2027 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 28/10/2026, ma non è legge: deve passare dal Parlamento e il testo può cambiare o non confermare le misure annunciate. Il 03/11/2026 non abbiamo trovato né il testo degli articoli né la scheda dell'atto sui siti di Camera e Senato. Tutto ciò che qui si dice sul disegno di legge viene quindi dal comunicato del Consiglio dei ministri n. 195 del 28/10/2026.
Per chi segue le paghe, il comunicato annuncia l'IRPEF al 33% fino a 55.000 €, un'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti da rinnovo contrattuale nel settore privato, un'imposta sostitutiva dell'1% per i giovani, la proroga al 31/12/2027 degli esoneri per le assunzioni di donne, giovani e lavoratori nelle ZES, una maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni del 2027, i fringe benefit a 2.000 € fino a 30 anni, un congedo parentale all'80% più lungo e il bonus mamme strutturale.
Oggi le buste paga e le assunzioni restano alle regole in vigore. Conviene preparare dati e scenari con il consulente del lavoro, senza promettere aumenti di netto né firmare impegni economici prima del testo definitivo. La maggiorazione sulle assunzioni, in particolare, sarebbe una deduzione più alta dal reddito, non uno sconto sui contributi: con il solo comunicato il risparmio non si può calcolare.
Quando si applica
Nessuna di queste misure si applica oggi. Diventerebbero applicabili alle date che la legge fisserà, e il comunicato ne indica solo alcune. La tabella mette accanto ciò che è annunciato, la regola che vale adesso e ciò che manca. Il legame fra la misura annunciata e la norma in vigore è una nostra lettura, perché il comunicato non cita nessun articolo.
| Misura annunciata | Chi toccherebbe | Periodo indicato | Regola in vigore oggi | Cosa non si sa |
|---|---|---|---|---|
| IRPEF al 33% fino a 55.000 € | Contribuenti con redditi sopra 50.000 €, dipendenti compresi | Non indicato | Art. 11, c. 1, TUIR: 23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% oltre | Decorrenza e modo in cui cambierebbero gli scaglioni |
| Sostitutiva del 5% sugli aumenti da rinnovo | Dipendenti del settore privato | Non indicato | L. 199/2025, art. 1, c. 7: aumenti corrisposti nel 2026, rinnovi firmati dal 01/01/2024 al 31/12/2026, reddito di lavoro dipendente 2025 fino a 33.000 € | Anno degli aumenti, rinnovi ammessi, soglia di reddito |
| Sostitutiva dell'1% per i giovani | Giovani lavoratori dipendenti | 2027 | Nessuna: il comunicato dice che l'imposta «si introduce» | Età, limiti di reddito e di importo, incrementi ammessi |
| Proroga degli esoneri contributivi | Datori che assumono a tempo indeterminato donne, giovani e lavoratori nelle ZES | Fino al 31/12/2027 | DL 62/2026, artt. 1, 2 e 3: assunzioni dal 01/01/2026 al 31/12/2026 | Massimali, durata, requisiti e risorse per il 2027 |
| Maggiorazione del costo deducibile | Chi fa nuove assunzioni, con coefficiente all'80% per le lavoratrici madri e al 40% per gli under 36 | Periodo d'imposta 2027 | D.Lgs. 216/2023, art. 4, e L. 207/2024, art. 1, c. 399: maggiorazione del 20% sull'incremento occupazionale | Base di calcolo, condizioni, rapporto con la regola attuale |
| Fringe benefit a 2.000 € | Dipendenti con età non superiore a 30 anni | Non indicato | L. 207/2024, art. 1, c. 390: per il 2025, 2026 e 2027 limite di 1.000 €, 2.000 € con figli a carico | Data in cui si misura l'età, spese ammesse, rapporto con il limite per i figli |
| Congedo parentale all'80% più lungo | Genitori lavoratori, con figli entro i sei anni | Non indicato | Art. 34, c. 1, D.Lgs. 151/2001: tre mesi all'80% | Decorrenza, figli già nati, mesi già fruiti |
| Bonus mamme strutturale | Lavoratrici con almeno due figli e reddito da lavoro fino a 40.000 €, anche autonome e a tempo determinato | Strutturale, senza data | Regole 2026 nella scheda sul bonus mamme | Importo e modalità di pagamento |
I riferimenti sono quelli di oggi. Dal 01/01/2027 gli articoli da 1 a 191 del DPR 917/1986 lasciano il posto al testo unico approvato con il D.Lgs. 117/2026 (artt. 376 e 377). Il nuovo testo riprende anche le regole oggi nella L. 207/2024 (commi 390, 399 e 400), nel D.Lgs. 216/2023 (art. 4) e nella L. 199/2025 (comma 9): gli articoli andranno riletti nella nuova numerazione.
Le novità che non riguardano le paghe stanno nella panoramica sul disegno di legge. Il regime forfettario ha una scheda dedicata.
Come si applica nella pratica
Prima del testo non c'è niente da applicare: il lavoro di questi giorni consiste nel seguire l'iter e nel capire quali dati serviranno.
| Tappa | Stato al 03/11/2026 |
|---|---|
| Approvazione in Consiglio dei ministri | Avvenuta il 28/10/2026 |
| Presentazione alle Camere e numero dell'atto | Non verificati: nessuna scheda trovata su camera.it e senato.it |
| Esame e voto del Parlamento | Da seguire: il testo può cambiare |
| Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale | Non avvenuta: solo da allora ci sarà una norma da applicare |
L'art. 81 della Costituzione chiede alle Camere di approvare ogni anno il bilancio con legge e ammette l'esercizio provvisorio solo per legge e per non più di quattro mesi complessivi. Il bilancio può quindi slittare, ed è un motivo in più per non dare per scontata nessuna decorrenza.
IRPEF e imposte sostitutive
L'aumento del netto dipenderebbe da come il testo riscrive gli scaglioni. Oggi il 33% si applica alla parte di reddito da 28.000 € a 50.000 € e il 43% a quella oltre 50.000 €, come spiega la scheda sugli scaglioni IRPEF. Se la legge si limitasse a spostare il limite a 55.000 €, cambierebbe l'imposta soltanto sulla parte fra 50.000 € e 55.000 €, ma il comunicato non lo dice in questi termini.
La sostitutiva del 5% è presentata come una conferma. Quella in vigore riguarda gli aumenti corrisposti nel 2026 e chi nel 2025 non ha superato 33.000 € di reddito di lavoro dipendente, salvo rinuncia scritta del lavoratore. Le stesse condizioni per il 2027 non sono annunciate: i dettagli di oggi sono nella scheda sugli incrementi da CCNL.
La nuova sostitutiva dell'1% riguarderebbe, per il 2027, gli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani, «entro specifici limiti di reddito e di importo» che il comunicato non indica. Non va confusa con l'aliquota dell'1% già prevista per i premi di risultato erogati nel 2026 e nel 2027, entro 5.000 € (L. 199/2025, art. 1, comma 9).
Esoneri per le assunzioni
Il DL 62/2026 prevede oggi tre esoneri del 100% dei contributi a carico del datore, esclusi i premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Per le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o 12 mesi in alcuni casi di svantaggio, il limite è di 650 € al mese, 800 € per le residenti nelle regioni della ZES unica. Per chi ha meno di 35 anni, con requisiti analoghi, è di 500 € al mese, 650 € nelle sedi della ZES unica. Per i datori fino a 10 dipendenti che assumono nella ZES unica persone con almeno 35 anni, disoccupate da almeno 24 mesi, è di 650 € al mese. La durata massima è di 24 mesi, ridotta a 12 per alcune categorie svantaggiate delle prime due misure.
Il comunicato annuncia la proroga al 31/12/2027 e non dice se massimali, durata e requisiti resterebbero identici. Per ora si può programmare con certezza solo un'assunzione che ricade nella regola in vigore e ne rispetta le condizioni, raccolte nella scheda sul DL 62/2026.
Maggiorazione del costo deducibile
La regola di oggi riconosce a imprese e professionisti una maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, per i contratti a tempo indeterminato, con coefficienti per le categorie svantaggiate fissati da un decreto (D.Lgs. 216/2023, art. 4). La L. 207/2024 l'ha estesa al periodo d'imposta 2025 e ai due successivi, quindi anche al 2027 (art. 1, comma 399). Il comunicato dice che per il 2027 «il coefficiente sale» all'80% per le lavoratrici madri e al 40% per gli under 36.
Queste percentuali non misurano un risparmio di imposta. Agirebbero sul costo ammesso in deduzione, cioè sul reddito tassabile, e l'effetto finale dipende dal costo agevolabile, dall'aumento effettivo dell'organico e dall'imposta dovuta dall'azienda. Non si vedrebbe nemmeno in busta paga. Oggi, inoltre, gli acconti si calcolano senza tenere conto dell'agevolazione (L. 207/2024, art. 1, comma 400). Il comunicato non indica condizioni, né il rapporto con il 20% attuale.
Fringe benefit, congedo e bonus mamme
Sui fringe benefit la regola dell'art. 51 del TUIR è di 258,23 €, ma per il 2025, il 2026 e il 2027 la L. 207/2024 la sostituisce con un limite di 1.000 €, che sale a 2.000 € per i dipendenti con figli a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, se lo dichiarano al datore indicando il codice fiscale dei figli. Il limite comprende anche i rimborsi di utenze domestiche, affitto e interessi sul mutuo dell'abitazione principale, e richiede l'informativa alle RSU dove ci sono. Il comunicato alzerebbe a 2.000 € il limite per i lavoratori fino a 30 anni, che oggi lo raggiungono solo con i figli.
Il congedo parentale all'80%, oggi di tre mesi entro i sei anni di vita del bambino, passerebbe a quattro mesi, a cinque per il secondo figlio e a sei dal terzo. Per i genitori lavoratori autonomi è annunciato un voucher fino a 500 € al mese, per tre mesi al massimo, destinato a baby-sitting ed educazione dell'infanzia.
Il bonus mamme verrebbe potenziato e reso strutturale. Il comunicato non indica l'importo e non dice come verrebbe pagato, quindi non si può ancora dire se e come passerà dal cedolino.
Cosa conviene preparare ora
- Dividere i dipendenti per le fasce annunciate: redditi fra 50.000 € e 55.000 €, età fino a 30 anni e sotto i 36, lavoratrici madri con almeno due figli.
- Censire i rinnovi contrattuali attesi e gli aumenti che ne deriverebbero nel 2027, chiedendo al consulente del lavoro come li tratterà.
- Elencare le assunzioni a tempo indeterminato previste da qui al 31/12/2027, con sede, requisiti del lavoratore, organico e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi degli ultimi sei mesi.
- Tenere un budget del personale a norme vigenti e, a parte, uno scenario con le misure annunciate.
- Controllare che le dichiarazioni dei dipendenti sui figli per i fringe benefit siano in ordine.
- Chiedere al consulente o al fornitore del software paghe come e quando pensa di recepire le nuove regole dopo la pubblicazione.
Cosa non impegnare prima del testo definitivo
- Comunicazioni ai dipendenti su aumenti di netto, nuovi mesi di congedo o bonus.
- Rinvii o anticipi di un'assunzione decisi solo per l'esonero o per la maggiorazione.
- Piani welfare 2027 che per i dipendenti fino a 30 anni senza figli superano 1.000 € senza una clausola di revisione.
- Aliquote del 5% o dell'1% nei cedolini 2027 in assenza della norma che le preveda.
- Risparmi di imposta o di contributi nel budget approvato o nelle previsioni presentate ai soci.
Esempi pratici
Esempio 1: l'assunzione a cavallo dell'anno
Una società con 14 dipendenti in provincia di Bari valuta di assumere a tempo indeterminato una lavoratrice residente in Puglia, senza impiego regolarmente retribuito da 30 mesi. Con l'assunzione entro il 31/12/2026, e rispettate le altre condizioni fra cui l'incremento occupazionale netto e l'assenza, nei sei mesi precedenti, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva, l'esonero arriverebbe a 800 € al mese per 24 mesi, cioè al massimo 19.200 €, entro i limiti di spesa della misura. Con l'assunzione l'11/01/2027 la proroga annunciata potrebbe coprirla, ma limite e durata non sono confermati e la norma non esiste ancora. La data va scelta in base alle necessità dell'azienda, e chi la fa slittare mette a budget il costo senza esonero fino al testo definitivo.
Esempio 2: i buoni spesa del dipendente di 27 anni
Un'azienda vorrebbe dare nel 2027 buoni spesa per 1.500 € a un dipendente di 27 anni senza figli. Con la regola in vigore il limite per il 2027 è di 1.000 €: superandolo, tutti i 1.500 € entrano nel reddito imponibile. Con il limite annunciato di 2.000 € sarebbero esenti, se il testo non aggiungesse altre condizioni. La scelta prudente è fermarsi a 1.000 €, oppure rinviare la parte eccedente a dopo la pubblicazione della legge.
Esempio 3: il quadro che chiede quanto prenderà in più
Un quadro con reddito imponibile di 54.000 € chiede l'aumento di netto per il 2027. Se la legge si limitasse a spostare il limite del 33% da 50.000 € a 55.000 €, sulla parte eccedente di 4.000 € l'aliquota scenderebbe di 10 punti, con 400 € di imposta lorda in meno in un anno. Una lettura diversa del testo porterebbe a una cifra diversa, e detrazioni e addizionali non sono considerate. Al dipendente si può spiegare la misura annunciata, non garantire un importo.
Esempio 4: il titolare che chiede quanto fa risparmiare un'assunzione
Il titolare di una PMI chiede quanto risparmierebbe nel 2027 assumendo un tecnico di 28 anni, visto il 40% annunciato per gli under 36. La risposta corretta è che oggi non si può dire. Mancano la base su cui si applica il coefficiente e le condizioni richieste, e con la regola attuale serve un incremento dell'organico a fine periodo. L'eventuale effetto sarebbe una minore imposta sui redditi, non un minor costo in busta paga o sui contributi. L'assunzione va valutata al costo pieno, annotando la deduzione come possibilità da quantificare dopo il testo.
Errori comuni e come evitarli
- Trattare il comunicato come legge. Un disegno di legge approvato dal Governo può cambiare in Parlamento: finché non c'è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si applicano le regole in vigore.
- Leggere il 33% come aliquota su tutto il reddito fino a 55.000 €. Oggi la prima parte del reddito, fino a 28.000 €, sconta il 23%, e il comunicato non annuncia modifiche su questo scaglione.
- Presentare l'80% o il 40% come risparmio. Sono coefficienti riferiti alla deduzione del costo, senza una base di calcolo nota: moltiplicarli per lo stipendio darebbe un numero senza fondamento.
- Confondere l'esonero con la maggiorazione. Il primo riguarda i contributi a carico del datore, la seconda il costo deducibile dal reddito. Le condizioni dell'una non valgono automaticamente per l'altra.
- Scambiare le due aliquote dell'1%. Quella in vigore riguarda i premi di risultato, quella annunciata gli incrementi di reddito dei giovani.
- Citare numeri di articolo o limiti presi da bozze e commenti. Il comunicato non ne contiene: articoli e soglie si scrivono solo quando c'è un testo pubblico da controllare.
Riferimenti normativi
Provvedimento in iter
- Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 195 del 28 ottobre 2026, sezione «DDL Bilancio 2027». È la sola fonte delle misure annunciate.
- Disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»: numero di atto, ramo e data di presentazione non verificati al 03/11/2026.
- Art. 81 della Costituzione: approvazione annuale del bilancio ed esercizio provvisorio.
Regole in vigore usate per il confronto
- Art. 11, c. 1, TUIR: scaglioni e aliquote IRPEF.
- Art. 51, c. 3, TUIR: limite di 258,23 € per beni e servizi.
- L. 199/2025, art. 1, c. 3, 7 e 9: aliquota del secondo scaglione, sostitutiva del 5% sugli aumenti da rinnovo, aliquota dell'1% sui premi di risultato.
- L. 207/2024, art. 1, c. 390, 391, 399 e 400: limiti dei fringe benefit, maggiorazione sulle assunzioni e acconti.
- DL 62/2026, artt. 1, 2 e 3: esoneri per donne, giovani e assunzioni nella ZES unica.
- D.Lgs. 216/2023, art. 4: maggiorazione del costo per le nuove assunzioni.
- D.Lgs. 151/2001, art. 34: indennità del congedo parentale.
- D.Lgs. 117/2026: testo unico delle imposte sui redditi, che si applica dal 01/01/2027 (artt. 376 e 377).
Disclaimer
Anticipazione legislativa — provvedimento non definitivo. Il disegno di legge è in corso di approvazione: il testo può essere modificato o non confermato fino al voto finale. Questa scheda ha scopo informativo e divulgativo, descrive lo stato dell'iter parlamentare e non sostituisce il parere di un professionista qualificato né la consultazione delle fonti ufficiali (Camera, Senato, Gazzetta Ufficiale). Aggiornata al 3 novembre 2026.
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