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IRPEFUltimo aggiornamento: 30/07/2026

Incrementi CCNL e maggiorazioni 2026: imposta sostitutiva

Aliquota al 5% sugli aumenti da rinnovo contrattuale e al 15% su notturno, festivo e turni entro 1.500 euro: soglie di reddito e obblighi del sostituto

Ultimo aggiornamento

30/07/2026

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In sintesi

La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce due regimi di tassazione sostitutiva a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, entrambi limitati al periodo d'imposta 2026:

  • incrementi retributivi da rinnovo contrattuale (art. 1, comma 7): imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli aumenti corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000,00 €;
  • maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni (art. 1, commi 10 e 11): imposta sostitutiva pari al 15% entro il limite annuo di 1.500,00 €, per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000,00 €.

In entrambi i casi il regime si applica salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 2/2026, ha ricostruito il quadro applicativo delle due misure alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, corredandolo di esempi e simulazioni di calcolo sul cedolino.

Quando si applica

Incrementi retributivi (comma 7). Sono agevolati gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Il regime spetta soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000,00 €.

Maggiorazioni e indennità (comma 10). Per il periodo d'imposta 2026 rientrano nel regime al 15%, entro il limite annuo di 1.500,00 €, le somme corrisposte a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Perimetro soggettivo del comma 10 (comma 11). Il regime è applicato dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18 (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5 della L. 287/1991 e comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, per i quali opera il distinto trattamento integrativo speciale del 15% dal 1° gennaio al 30 settembre 2026), nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, a 40.000,00 €. Se il sostituto tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Esclusioni espresse. Non rientrano nell'ambito dell'imposta sostitutiva del comma 10 i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Come si applica nella pratica

MisuraAliquotaLimiteSoglia di reddito 2025Base normativa
Incrementi da rinnovo contrattuale corrisposti nel 20265%nessun tetto espresso33.000,00 €L. 199/2025, art. 1, c. 7
Maggiorazioni notturno, festivo, riposo settimanale, turni15%1.500,00 € annui40.000,00 €L. 199/2025, art. 1, cc. 10-11

Le due misure convivono con il distinto regime dei premi di risultato, per i quali il comma 9 della stessa legge riduce l'imposta sostitutiva all'1% entro un limite di importo complessivo di 5.000,00 € per i premi erogati negli anni 2026 e 2027. Il comma 9 opera sull'imposta sostitutiva «ivi prevista», cioè quella dell'art. 1, commi 182 e seguenti, della L. 208/2015: restano quindi ferme le condizioni di quel regime, fra cui il limite di reddito di lavoro dipendente di 80.000,00 € nell'anno precedente quello di percezione (art. 1, comma 186, L. 208/2015) e l'erogazione in esecuzione di un contratto aziendale o territoriale (art. 1, comma 187). Dettaglio nella scheda dedicata.

Chi applica il regime. Le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal sostituto d'imposta in busta paga, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, che può preferire la tassazione ordinaria quando questa risulti più conveniente (ad esempio in presenza di detrazioni capienti).

Cumulo con i premi di risultato. Ai fini del limite annuo di 1.500,00 € del comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'art. 1, commi 182 e seguenti, della L. 208/2015. I due plafond restano quindi autonomi.

Contributi previdenziali. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente: l'agevolazione è fiscale, non contributiva.

Accertamento e sanzioni. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso relativi alle imposte sostitutive dei commi 7, 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi (comma 12).

Attenzione al coordinamento con il 2025. Il comma 8 interviene sull'art. 1, comma 385, della L. 207/2024 sostituendo le parole "negli anni 2025, 2026 e 2027" con "nell'anno 2025": la disciplina previgente sui premi di produttività resta quindi circoscritta al 2025 ed è sostituita, per il 2026 e 2027, dalla misura del comma 9.

Esempi pratici

Esempio 1 - Aumento da rinnovo contrattuale

Un operaio di una S.r.l. metalmeccanica ha percepito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente di 28.000,00 €. Nel 2026 il rinnovo del CCNL, sottoscritto nel 2025, produce incrementi retributivi per 900,00 € nell'anno. Rispettando la soglia dei 33.000,00 €, l'incremento è assoggettato all'imposta sostitutiva del 5%: 900,00 × 5% = 45,00 €, in luogo dell'IRPEF progressiva e delle addizionali.

Esempio 2 - Indennità di turno entro e oltre il plafond

Una lavoratrice su turni, con reddito di lavoro dipendente 2025 di 31.000,00 €, percepisce nel 2026 maggiorazioni per lavoro notturno e indennità di turno per complessivi 2.100,00 €. La quota entro il plafond, pari a 1.500,00 €, sconta l'imposta sostitutiva del 15% (225,00 €); i restanti 600,00 € confluiscono nel reddito di lavoro dipendente e scontano la tassazione ordinaria. Gli eventuali premi di risultato erogati nello stesso anno non erodono il plafond di 1.500,00 €.

Esempio 3 - Cambio di datore di lavoro in corso d'anno

Un dipendente assunto a marzo 2026 da una nuova azienda ha diritto al regime del comma 10, ma il nuovo sostituto d'imposta non ha rilasciato la certificazione unica per il 2025. Per poter applicare l'imposta sostitutiva, il lavoratore attesta per iscritto che il proprio reddito di lavoro dipendente 2025 è stato di 36.000,00 €, quindi entro la soglia di 40.000,00 €. In assenza di tale attestazione il sostituto non può applicare il regime agevolato.

Errori comuni e come evitarli

  • Usare la stessa soglia di reddito per le due misure: il limite è 33.000,00 € per gli incrementi da rinnovo contrattuale (comma 7) e 40.000,00 € per maggiorazioni e turni (commi 10-11).
  • Applicare l'1% ai premi di risultato senza verificare la soglia di 80.000,00 €: il comma 9 riduce l'aliquota ma non tocca i requisiti soggettivi dell'art. 1, comma 186, della L. 208/2015, che esclude chi nell'anno precedente ha conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000,00 €.
  • Detassare maggiorazioni che sostituiscono la retribuzione ordinaria: il comma 11 le esclude espressamente, quale che sia la denominazione adottata in busta paga.
  • Sommare premi di risultato e maggiorazioni nello stesso plafond: i premi ex art. 1, commi 182 e seguenti, della L. 208/2015 non concorrono al limite di 1.500,00 €.
  • Applicare il regime del comma 10 a ristorazione e turismo: quelle attività sono escluse dal comma 11 perché destinatarie del distinto trattamento integrativo speciale del comma 18.
  • Considerare l'agevolazione anche contributiva: restano ferme le ordinarie regole previdenziali e assistenziali, salvo diversa previsione dei CCNL.
  • Applicare l'imposta sostitutiva senza verificare il reddito dell'anno precedente: quando il sostituto non ha rilasciato la CU 2025 serve l'attestazione scritta del lavoratore.
  • Dimenticare la rinuncia scritta: il regime è la regola, ma il lavoratore può rinunciarvi per iscritto e ottenere la tassazione ordinaria.

Riferimenti normativi

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, comma 7 - imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi 2026 da rinnovi sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, settore privato, reddito 2025 fino a 33.000,00 €.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 10 e 11 - imposta sostitutiva del 15% entro 1.500,00 € su maggiorazioni notturno, festivo e riposo settimanale, indennità di turno; sostituti del settore privato, reddito 2025 fino a 40.000,00 €, esclusione dei compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 12 - rinvio alle disposizioni in materia di imposte sui redditi per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 18 - trattamento integrativo speciale del 15% per somministrazione di alimenti e bevande e comparto turistico, ricettivo e termale, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.
  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 - nozione di lavoro notturno richiamata dal comma 10.
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 182, 186 e 187 - premi di risultato: imposta sostitutiva del 10% entro 3.000 euro (ridotta all'1% entro 5.000 euro per il 2026-2027 dal comma 9 della L. 199/2025), limite di reddito di lavoro dipendente di 80.000 euro nell'anno precedente ed erogazione in esecuzione di contratti aziendali o territoriali; i premi non concorrono al computo del plafond di 1.500,00 €.
  • Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 2/2026 - quadro applicativo ed esempi di calcolo in busta paga, alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/07/2026.