Imputazione redditi tra coniugi e figli minori: art. 4 TUIR
Comunione legale, fondo patrimoniale e usufrutto legale sui beni dei figli minori: tre regole di imputazione del reddito, ciascuna con un'eccezione.
06/08/2026
7 min lettura
Un immobile in comunione legale, un bene nel fondo patrimoniale, un conto intestato a un figlio minore: a chi va dichiarato il reddito che ne deriva? L'art. 4 TUIR fissa tre regole di imputazione distinte, ciascuna con la propria eccezione.
In sintesi
L'art. 4 TUIR stabilisce a chi va imputato, ai fini della dichiarazione dei redditi, il reddito prodotto da beni che non appartengono in via esclusiva a un solo contribuente: i beni in comunione legale fra coniugi, i beni conferiti nel fondo patrimoniale e i beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori. La regola generale è la stessa in tutti e tre i casi — imputazione per metà a ciascun coniuge o genitore — ma ciascuna ha un'eccezione specifica: i proventi dell'attività separata di un coniuge restano suoi per intero, i beni del fondo patrimoniale che sopravvivono allo scioglimento del matrimonio con figli minori vanno per intero al coniuge affidatario, e se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore il reddito del figlio minore è imputato solo a lui. È la norma che decide, ad esempio, in quale dichiarazione finisce il canone di locazione di un appartamento cointestato in comunione legale.
Quando si applica
- Redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale fra coniugi, disciplinata dagli articoli 177 e seguenti del codice civile (art. 4, comma 1, lett. a), TUIR): tipicamente immobili acquistati in costanza di matrimonio senza opzione per la separazione dei beni.
- Redditi dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del codice civile (art. 4, comma 1, lett. b), TUIR): patrimonio destinato ai bisogni della famiglia.
- Redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori (art. 4, comma 1, lett. c), TUIR): tipicamente conti correnti, titoli o immobili intestati al minore ma sui quali i genitori esercitano l'amministrazione e ne percepiscono i frutti in virtù della potestà genitoriale.
- Non si applica ai redditi prodotti dall'attività lavorativa separata di ciascun coniuge, che restano imputati per intero a chi li produce anche se i coniugi sono in comunione legale.
- Non si applica alla determinazione dell'imponibile o dell'aliquota, ma solo all'imputazione soggettiva: il reddito imputato a ciascun coniuge o genitore si somma poi al resto del suo reddito complessivo secondo le regole ordinarie.
Come si applica nella pratica
Comunione legale (lett. a). I redditi dei beni in comunione legale sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto. L'art. 4, comma 1, lett. a), TUIR fa salva l'ipotesi di una «diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210» del codice civile: non è una libera pattuizione fra i coniugi sul singolo bene, ma un'ipotesi che presuppone una modifica convenzionale del regime patrimoniale — un caso puntuale, da verificare con un professionista caso per caso, non una possibilità aperta di default. La vera eccezione ricorrente, invece, riguarda i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge — cioè quanto un coniuge produce con il proprio lavoro o la propria attività d'impresa individuale — che restano imputati a lui per l'intero ammontare, in ogni caso, anche se quei proventi confluiscono poi nella comunione a fini patrimoniali.
Fondo patrimoniale (lett. b). I redditi dei beni destinati al fondo patrimoniale seguono la stessa regola di base: imputazione per metà del loro ammontare netto a ciascun coniuge. L'eccezione riguarda le ipotesi dell'art. 171 del codice civile — lo scioglimento del fondo per morte di un coniuge o per altre cause, quando ci sono figli minori: se dei beni restano destinati al fondo nell'interesse dei figli, i redditi che producono sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite, oppure al coniuge cui sia stata attribuita in via esclusiva l'amministrazione del fondo.
Usufrutto legale sui beni dei figli minori (lett. c). I redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se c'è un solo genitore, o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore (ad esempio per decadenza dell'altro dalla responsabilità genitoriale), il reddito è imputato per l'intero ammontare a quel genitore. Restano fuori da questa regola i beni che il minore possiede al di fuori dell'usufrutto legale — ad esempio quelli acquisiti con i proventi della propria attività lavorativa o donazioni con clausola di esclusione dall'usufrutto — che si dichiarano direttamente in capo al minore secondo le regole ordinarie.
Applicazione pratica in dichiarazione. In tutti e tre i casi, ciascun soggetto dichiara la propria quota di reddito (50% di regola) nel proprio modello dichiarativo, sommandola al resto del reddito complessivo. Per i redditi da locazione con opzione per la cedolare secca, la scelta del regime va effettuata da ciascun intestatario per la propria quota.
Esempi pratici
Esempio 1 — Locazione di un immobile in comunione legale
Due coniugi in comunione legale sono proprietari di un appartamento acquistato durante il matrimonio, dato in locazione per un canone annuo di 9.600 €. Non essendo intervenuta fra loro alcuna convenzione che modifichi il regime patrimoniale ai sensi dell'art. 210 c.c., il reddito netto da locazione si imputa per metà a ciascun coniuge secondo la regola generale: 4.800 € ciascuno, da dichiarare nel proprio quadro RB (o da assoggettare a cedolare secca al 21%, con opzione esercitata separatamente da ciascun coniuge sulla propria quota).
Esempio 2 — Proventi dell'attività separata di un coniuge
Uno dei due coniugi dell'esempio precedente è anche titolare di uno studio professionale, con un reddito di lavoro autonomo di 60.000 € annui. Quel reddito è un provento dell'attività separata del coniuge e resta imputato a lui per l'intero (art. 4, comma 1, lett. a), TUIR): non si divide a metà con l'altro coniuge, a differenza del canone di locazione dell'immobile comune.
Esempio 3 — Conto titoli intestato al figlio minore
Un conto titoli intestato a un figlio minore, alimentato da una donazione dei nonni, produce interessi e dividendi per 2.000 € annui. I genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale e quindi l'usufrutto legale sui beni del figlio: il reddito si imputa per metà a ciascun genitore, 1.000 € a testa. Nella maggior parte dei casi pratici, però, interessi e dividendi di questo tipo scontano una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva applicata direttamente dall'intermediario: la tassazione è già definitiva alla fonte, quindi la regola di imputazione dell'art. 4 TUIR non produce alcun effetto dichiarativo — quel reddito non entra nel reddito complessivo di nessuno dei due genitori.
Errori comuni e come evitarli
- Dividere a metà anche i redditi dell'attività separata di un coniuge. L'art. 4, comma 1, lett. a), TUIR li esclude espressamente: restano per intero al coniuge che li produce, anche se il bene con cui sono generati (uno studio, un'azienda individuale) non è formalmente escluso dalla comunione.
- Applicare la stessa regola del fondo patrimoniale dopo il suo scioglimento senza verificare l'art. 171 c.c. Se ci sono figli minori e dei beni restano destinati al fondo, il reddito va per intero al coniuge superstite o a chi ha l'amministrazione esclusiva, non più diviso a metà (art. 4, comma 1, lett. b), TUIR).
- Dimenticare l'usufrutto legale limitato a un solo genitore. Se un genitore è decaduto dalla responsabilità genitoriale o l'usufrutto spetta a uno solo per altra causa, l'imputazione del reddito del minore è per intero a quel genitore, non più al 50% (art. 4, comma 1, lett. c), TUIR).
- Confondere comunione legale e separazione dei beni. La regola dell'art. 4 TUIR si applica solo ai beni effettivamente in comunione legale: se i coniugi hanno optato per la separazione dei beni, ciascun immobile intestato a un solo coniuge produce reddito imputato solo a lui, senza alcuna divisione al 50%.
- Presumere che i coniugi possano pattuire liberamente una quota diversa dal 50% sul singolo bene. L'art. 4, comma 1, lett. a), TUIR fa salva la «quota diversa stabilita ai sensi dell'articolo 210» del codice civile, ma non è un accordo libero: presuppone una modifica convenzionale del regime patrimoniale. Prima di applicare una ripartizione diversa dal 50/50, verifica con un professionista se ricorre effettivamente quel caso specifico — non darlo per scontato.
Riferimenti normativi
- Art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR — coniugi e figli minori).
- Art. 210, codice civile (richiamato dall'art. 4, comma 1, lett. a), TUIR, per l'ipotesi — non una libera pattuizione — di quota di comunione legale diversa dalla metà: verificare il caso specifico con un professionista).
- Artt. 167 e seguenti, codice civile (fondo patrimoniale, richiamati dall'art. 4, comma 1, lett. b), TUIR).
- Art. 171, codice civile (scioglimento del fondo patrimoniale in presenza di figli minori, richiamato dall'art. 4, comma 1, lett. b), TUIR).
- Artt. 177 e seguenti, codice civile (comunione legale fra coniugi, richiamati dall'art. 4, comma 1, lett. a), TUIR).
Risorse correlate
- Imputazione dei redditi fondiari art. 26 TUIR
- Reddito dei fabbricati art. 36 TUIR
- Cedolare secca affitti: opzione e aliquote (D.Lgs. 23/2011)
- Detrazioni IRPEF carichi di famiglia art. 12 TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
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